Il termine per l'impugnazione del provvedimento decorre dalla pubblicazione sull'Albo pretorio on line per i ricorrenti che non sono soggetti destinatari del provvedimento
Nel giudizio in esame il giudice amministrativo ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, per investire questo una deliberazione comunale di approvazione di progetto pubblicata all’albo pretorio fino al 10 ottobre 2010, e quindi da quella data suscettibile di impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod.proc.amm. (in precedenza art. 21 della legge n. 1034/1971). Per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4501), il termine decadenziale per l’impugnativa di una deliberazione comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto, o da quella dell’effettiva piena conoscenza, soltanto per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre per i terzi il termine decadenziale dell’impugnativa decorre dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. Nella fattispecie i ricorrenti non sono soggetti destinatari del provvedimento e, per essere proprietari di unità immobiliari ubicate in area estranea a quella interessata dall’intervento, non hanno titolo alla notifica nei loro confronti dell’atto di approvazione del progetto, sicché vanno annoverati tra quelli per i quali il combinato disposto dell’art. 41 cod.proc.amm. e dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 considera sufficiente la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio. (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza 11.1.2013, n. 20)
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/gazzetta_informa/area_tecnica/2013/gennaio/News_14-01-2013/index.html#-1747054166