A corredo di una SCIA di avvio attività di estetista (ditta individuale), viene allegato, a comprova della qualifica professionale del direttore tecnico (persona diversa dal titolare), il seguente attestato:
"Attestato di qualifica professionale conseguito in percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (conferenza stato, regioni, citta' ed autonomie locali-accordo quadroo 19 giugno 2003), denominazione qualifica: estetista, conseguito nel 2006 (prima cioè della recente circolare esplicativa regionale che fa riferimento ai titoli conseguiti dal 2010-2011)".
A seguito verifica telefonica con la fondazione che ha organizzato il corso, l'attestato si riferirebbe a corso triennale e quindi occorrerebbe, per avviare autonomamente l'attività, anche un attestato di specializzazione (durata annuale). Tuttavia, mi viene sollevata l'obiezione secondo cui l'attestato di specializzazione servirebbe per avviare l'attività in forma autonoma, mentre l'attestato triennale risulterebbe sufficiente per ricoprire la funzione di direttore tecnico (non titolare dell'attività).
Che fare?
I requisiti per avviare o essere nominato responsabile tecnico sono gli stessi.
L'art. 3 comma 01 della l. 1/1990 e smi infatti prevede che [i]il responsabile tecnico sia in possesso della qualificazione professionale[/i].
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita:
- avere conseguito l'attestato in estetica per il corso di durata biennale rilasciato prima dell'entrata in vigore della Legge 1/90
- avere conseguito l'attestato di specializzazione estetica dopo l'entrata in vigore della Legge 1/90
- avere richiesto e ottenuto dalla CCIAA/CPA il riconoscimento dei requisiti fino all'entrata in vigore del D.Lgs 147 del 6 agosto 2012 (in vigore dal 14/09/2012)