Buongiorno,
volevo chiedere qual'era la procedura per l'apertura di un'agenzia matrimoniale (comunicazione alla Questura?) e, soprattutto, se questa attività può non avere una sede fisica di svolgimento, ovvero essere pubblicizzata mediante volantinaggio, sito internet et altri canali, ed essere esercitata, ai fini degli incontri del titolare dell'agenzia coi clienti per il conferimento dell'incarico e gli adempimenti privacy presso la propria residenza, luoghi pubblici, residenza altrui etc previo appuntamento telefonico/mail.
Gli strumenti di lavoro sarebbero essenzialmente computer e telefono.
saluti
SR
Buongiorno,
volevo chiedere qual'era la procedura per l'apertura di un'agenzia matrimoniale (comunicazione alla Questura?) e, soprattutto, se questa attività può non avere una sede fisica di svolgimento, ovvero essere pubblicizzata mediante volantinaggio, sito internet et altri canali, ed essere esercitata, ai fini degli incontri del titolare dell'agenzia coi clienti per il conferimento dell'incarico e gli adempimenti privacy presso la propria residenza, luoghi pubblici, residenza altrui etc previo appuntamento telefonico/mail.
Gli strumenti di lavoro sarebbero essenzialmente computer e telefono.
saluti
SR
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Per le procedure confermo la COMUNICAZIONE alla Questura.
Puoi utilizzare il modello su http://www.poliziadistato.it/articolo/203/ opportunamente modificato (sostituendo a richiede autorizzazione COMUNICA)
A quanto mi risulta le Questure pretendono comunque una SEDE FISICA per lo svolgimento dell'attività non ammettendo agenzie soltanto online facendo riferimento alle disposizioni del TULPS che prevedono espressamente locali sorvegliabili.
Io non condivido. Ovviamente le norme del 1931 NON potevano parlare dell'online.
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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Capo IV - Delle agenzie pubbliche (247) (248)
(commento di giurisprudenza)
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore (249) (250).
La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (251) (252).
[Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi] (253).
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati (254).
È ammessa la rappresentanza (255).
Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (256).
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (257).
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (258).
(247) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.
(248) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.
(249) Comma così modificato dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(250) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
(251) Comma così modificato dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(252) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:
«
Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.
Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.
Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».
L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.
(253) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(254) Comma così modificato dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(255) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(256) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 e poi così sostituito dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(257) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(258) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
Il testo di quella pagina internet purtroppo è fermo al dicembre 2011 e quindi non tiene conto delle modifiche del 2012 apportate all'art.115 tulps.
E' rimasta a licenza questorile solo l'attività di recupero crediti stragiudiziale (ovviamente conto terzi) mentre le altre tre tipologie (pubblici incanti, matrimoniale e pubbliche relazioni) pur essendo rimaste di competenza del Questore, sono soggette a mera "comunicazione", termine su cui si è in attesa di chiarimenti da parte del M.I. circa la natura della stessa (se sia ad effetto immediato, se equivalga ad una s.c.i.a., se la stessa conservi la natura di "autorizzazione di polizia" etc.).
Un saluto