Una farmacia ha chiesto di trasferirsi in locali che ricadono nella sede farmaceutica di un'altra farmacia. Dovendo il SUAP in prima istanza verificare il rispetto delle normative di legge relative alla ubicazione prescelta ai sensi della L.R. 16/2000 e s.m.e i., chiedo se l'art. 11 del D.L. 1/2012 abbia o meno abolito l'istituto della pianta organica e se quindi sia possibile per le farmacie esistenti trasferirsi anche al di fuori della sede farmaceutica di pertinenza precedentemente individuata dalla Regione Toscana. Come Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 1/2012, abbiamo individuato due nuove zone ove collocare due nuove farmacie, ritenendo, anche alla luce del parere del Ministero della Salute del 21 marzo 2012, che per l'individuazione delle nuove farmacie si dovvesse prescindere dalla pianta organica esistente. Ma per i trasferimenti delle farmacie esistenti, si tiene sempre conto dell'isituto della pianta organica?
Grazie
Sabina
Ciao Sabina,
avevo già dato un’indicazione analoga nel forum:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8551.0
Anche in quel caso avevo sottolineato che l’art. 1 della legge n. 475/1968, dopo le modifiche apportate dal DL 1/2012, dispone ancora, per il trasferimento, il rispetto della distanza da altro esercizio esistente pari almeno a 200 m, misurati per la via pedonale più breve tra soglia e soglia. Posto questo limite certo, il discorso sulle piante organiche è sicuramente più fumoso o meglio, è pacifico che la pianta organica così come si intendeva prima della riforma è un concetto non più applicabile e questo anche considerando il trasferimento, ma allo stesso tempo, l’autorizzazione al trasferimento, non si deve limitare ad una verifica del mero rispetto della distanza.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103131/Provvedimenti/201202313_01.XML
Questa sentenza del TAR Milano (vedi il link sopra, in particolare il punto 3.7 della sentenza) afferma che, [i]benché la pianta organica non sia applicabile, è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie.[/i] Il TAR, in quella occasione, dà ragione alla farmacia esistente che ha subito il trasferimento di un concorrente nelle vicinanze (anche a più di 200 m).
Anche il Consiglio di Stato afferma, con sentenza n. 4588/2012, che [i]Il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. L'art. 1, comma 7 della legge 475/1968, prevede che ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La suddetta disposizione vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti (art. 13, comma 2 del DPR n. 1275/1971).[/i]
Quindi a parere mio, la "pianta organica" non si applica in ogni caso ma la discrezionalità amministrativa insita nell’autorizzazione al trasferimento non può prescindere da valutazioni di programmazione territoriale che, se carenti, potrebbero determinare, in sede di tutela, una situazione non favorevole al farmacista che si trasferisce.
Per corroborare la tesi che la pianta organica è un concetto non più in vigore in ogni caso, vedi anche la sentenza del TAR Friuli n. 338/2012. Ti riposto una massima:
[i]La nuova disciplina in materia di assistenza farmaceutica, introdotta dall’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di evitare che il loro numero sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate, onde rispondere ad esigenze effettive e, a tale scopo l’Azienda sanitaria competente e l’Ordine dei farmacisti interverranno in via consultiva. A seguito dell’entrata in vigore di tale disciplina statale, debbono intendersi abrogate le norme regionali (nella specie si trattava dell’art. 14 della L.R. Friuli Venezia Giulia 21 luglio 2004 n. 20) che prevedevano una disciplina difforme ed in particolare la competenza dell’ASL per la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie o limiti all’apertura di nuove farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica o altri ostacoli alla concorrenza.[/i]
Ciao Mario,
ammesso che l'istituto delle piante organiche sia superato, ma che il Comune debba comunque fare una valutazione di programmazione territoriale nell'autorizzare o meno il trasferimento di una farmacia fuori dalla sua sede farmceutica storica, pensi che la stessa possa essere di mera competenza dirigenziale oppure occorre a monte un atto "politico" (una delibera di Giunta o meglio ancora di Consiglio)?.
Grazie Sabina
Su quest'ultimo punto c'è molta confusione.
L'amministrazione comunale, all'alba della riforma di cui al DL 1/2012 dovrebbe aver già fatto un provvedimento generale sulla nuova zonizzazione farmacie in sostituzione della vecchia pianta organica. A parere mio doveva essere un provvedimento del consiglio ma quasi tutti i comuni hanno fatto una delibera di Giunta. Bisognerebbe vedere questo provvedimento, come è strutturato, se definisce anche i trasferimenti ecc.
Detto questo, nel tuo caso, l'autorizzazione è sicuramene dirigenziale. Resta salva, se reputata necessaria, la possibilità di cheidere alla Giunta un atto di indirizzo al fine di supportare la scelta dirigenziale insita nell'autorizzazione al trasferimento.