Data: 2013-01-16 21:13:04

associazione culturale e sportiva dilettantistica

ho un bel problema: vorrei aprire la mia associazione dove praticare yoga e fare anche corsi di inglese ai bambini e agli adulti ma nel mio comune all'ufficio tecnici mi dicono che posso farlo solo al piano terra e non al primo piano - non capisco assolutamente come sia possibile...vi torna una cosa del genere? perchè non posso farlo al primo piano? (non dicono il perchè ma solo che è così...) ci sono regole precise in merito oppure ogni comune può agire con proprio arbitrio? il problema per me è che al piano terra ho solo la possibilità di arrivare a 35 metri quadri max mentre al primo piano potrei averne 80 e la cosa fà una notevole differenza.
potete aiutarmi a capire se sia possibile una cosa del genere? premetto che sia lo stesso comune sezione sport sia associazioni (nazionali) a cui potrei affiliarmi mi dicono che è strano e che dovrei fregarmene.... ma io voglio stare tranquilla e avere la certezza assoluta di non avere poi problemi.
grazie mille.

riferimento id:9912

Data: 2013-01-16 21:36:07

Re:associazione culturale e sportiva dilettantistica


ho un bel problema: vorrei aprire la mia associazione dove praticare yoga e fare anche corsi di inglese ai bambini e agli adulti ma nel mio comune all'ufficio tecnici mi dicono che posso farlo solo al piano terra e non al primo piano - non capisco assolutamente come sia possibile...vi torna una cosa del genere? perchè non posso farlo al primo piano? (non dicono il perchè ma solo che è così...) ci sono regole precise in merito oppure ogni comune può agire con proprio arbitrio? il problema per me è che al piano terra ho solo la possibilità di arrivare a 35 metri quadri max mentre al primo piano potrei averne 80 e la cosa fà una notevole differenza.
potete aiutarmi a capire se sia possibile una cosa del genere? premetto che sia lo stesso comune sezione sport sia associazioni (nazionali) a cui potrei affiliarmi mi dicono che è strano e che dovrei fregarmene.... ma io voglio stare tranquilla e avere la certezza assoluta di non avere poi problemi.
grazie mille.
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NON ESISTONO norme di carattere generale che vietano l'utilizzo di ambienti ai piani superiori nè tantomeno disposizioni di carattere generale riguardanti lo Yoga ed i corsi per bambini o adulti.
Ovviamente vi sono norme di SICUREZZA che prevedono specifici adempimenti in merito a vie di fuga e dispositivi di sicurezza ed antincendio con particolare attenzione ai piani superiori .... ma è sufficiente rispettarle.
DUBITO che esista anche una normativa comunale in merito (sarebbe quantomeno irragionevole).

Poichè per avviare queste attività NON OCCORRE alcuna licenza, autorizzazione o permesso suggerisco di verificare con il proprio tecnico di fiducia che non esistano elementi ostativi nella normativa comunale e, in caso positivo, di avviare le attività senza tener conto delle indicazioni comunali.

riferimento id:9912

Data: 2013-01-25 12:14:55

Re:associazione culturale e sportiva dilettantistica

ho inoltre constatato che parlando di asd mi tirano in ballo la questione dei due bagni o di un bagno unico per portatori di handicap (cosa che non posso fare, lo spazio è già di suo troppo piccolo) - mentre non trovo nessun vincolo in merito per associazioni culturali (a pa rte una nota in internet che diceva che entro le 50 presenze contemporanee basta un bagno ma...sarà vero?) - qui il comune è ignorante in materia e la asl non vuole dire niente (mi sembra di essere in un film di totò: ''signora noi non possiamo dire niente ai privati, lei apra e poi se il comune ce lo chiederà noi verremo a sanzionare se ci saranno irregolarità''  dati un pizzico così capirò che non sto sognando!!) - è uno spaccato di questo paese.... vi chiedo gentilmente un aiuto: sapete qualcosa di certo in merito? oppure, dove possi andare a cercarmi tali informazioni?  grazie davvero, meno male che ci siete!

riferimento id:9912

Data: 2015-11-06 07:29:36

Re:associazione culturale e sportiva dilettantistica

DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale

[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  217/2015[/b][/color]

Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

.... LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

http://buff.ly/1OsyRBa

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