Data: 2013-01-16 13:08:35

PIANTE OFFICINALI

Buongiorno,
la Legge Regionale Toscana n. 23 del 08/03/2000 art. 26 tratta della piante officinali
"1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di
coltivazione di piante officinali deve presentare al Comune
denuncia d’inizio dell’attività ai sensi dell’art. 58 della legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 .
2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione di piante officinali è
necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al
comma 2 deve presentare al Comune denuncia di inizio
dell’attività, ai sensi dell’ art. 58 della legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 , dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del
diploma di erborista.

L'art. 6 della L.R. 69/2012 ha modifica questo articolo dicendo che per comune si intende il SUAP e introduce il comma 3 bis che recita" Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

Le erboristerie che effettuano miscelazioni, confezionamento e vendita di piante officinali fino ad ora le trattavamo come un normale esercizio di vicinato (alimentare e/o non alimentare).

Cosa introduce di nuovo questo articolo?

Grazie

riferimento id:9907

Data: 2013-01-16 14:23:20

Re:PIANTE OFFICINALI

Di seguito l'art. 26 come modificato dalla L. 69/2012:
"[i]Piante officinali
1. Chiunque intenda esercitare l’attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività (SUAP), segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (5)
2. Per l’esercizio dell’attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.
3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA (5), dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.
3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. (6)"[/i]
A mio parere non vi sono particolari differenze, se non che il comma 3-bis aggiunge un termine perentorio per la verifica di quanto dichiarato nella SCIA: il rispetto dei termini di legge secondo me è riferito - oltre che ai normali requisiti richiesti per qualunque esercizio commerciale -  soprattutto alla verifica del possesso effettivo del diploma di erborista.

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