Salve,
nel caso in cui si presenti la necessità di sospendere un pubblico spettacolo, in quanto mentre si svolge vengono a mancare delle condizioni di sicurezza per continuarne lo svolgimento, quale autorità e che tipo di provvedimento può essere emanato?
Grazie
-art. 100 del TULPS che prevede che "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o [i]per la sicurezza dei cittadini[/i].
-art. 10 del TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del sindaco.
-art. 666 c. 3 del C.P. mod. dall'art. 49 del DLgs 507/99: ordinanza del sindaco di sospensione obbligatoriaa dell'attività condotta in difetto di autorizzazione