Data: 2013-01-16 08:21:32

Nuovo impianto distribuzione di carburanti


Buongiorno,
per i requisiti urbanistici necessari per l'ubicazione di un nuovo impianto distribuzione di carburanti  possiamo fare riferimento all'art. 59 della L.R. 28/2005 oppure ci sono altre modifiche successive da tenere in considerazione? e se invece fosse lo spostamento di un impianto già esistente?
pertanto nel caso in cui negli strumenti urbanistici non fossero stati individuati i criteri, requisiti ecc. come disposto dall'art. 59 comma 2 può essere sempre fatta la modifica  per individuarli e/o adeguarli?

grazie

Art. 59
Localizzazione degli impianti.

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti (101).

riferimento id:9897

Data: 2013-01-16 22:07:30

Re:Nuovo impianto distribuzione di carburanti

per i requisiti urbanistici necessari per l'ubicazione di un nuovo impianto distribuzione di carburanti  possiamo fare riferimento all'art. 59 della L.R. 28/2005 oppure ci sono altre modifiche successive da tenere in considerazione?
[color=red]La norma è quella.
Gli impianti sono COMPATIBILI OVUNQUE (tranne nei centri storici) ed il Comune può stabilire NON LE AREE la i criteri ed i requisiti (ragionevoli e proporzionati) per la localizzazione.[/color]
e se invece fosse lo spostamento di un impianto già esistente?
[color=red]Non cambia. Anche per il trasferimento valgono detti criteri e requisiti se approvati[/color]

pertanto nel caso in cui negli strumenti urbanistici non fossero stati individuati i criteri, requisiti ecc. come disposto dall'art. 59 comma 2 può essere sempre fatta la modifica  per individuarli e/o adeguarli?
[color=red]Se mancano detti criteri valgono le sole NORME GENERALI (requisiti urbanistici ed edilizi, norme sulla sicurezza, vincoli sovraordinati ecc....).
Ovviamente il Comune può in ogni momento approvare o variare i citati criteri, eventualmente attivando una specifica procedura di variante.[/color]

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