Buongiorno Simone,
l'art. 8 c. 5 del D.M. 317/1995 prevede che gli insegnanti e gli istruttori di scuola guida, per esercitare l'attività, debbano essere autorizzati dalle Province. La legge parla in proposito proprio di "autorizzazione": Le Province devono verificare al riguardo che gli interessati siano provvisti di patente idonea, del previsto attestato di idoneità tecnica e che non svolgano attività in qualità di dipendenti presso autoscuole diverse appartenenti a differenti titolari. Considerati tutti questi aspetti, la vecchia autorizzazione deve essere sostituita da una SCIA o (forse più opportunamente) da una più semplice comunicazione (per la quale spesso i Comuni non provedono gli onerosi diritti di segreteria)?
Grazie
Buongiorno Simone,
l'art. 8 c. 5 del D.M. 317/1995 prevede che gli insegnanti e gli istruttori di scuola guida, per esercitare l'attività, debbano essere autorizzati dalle Province. La legge parla in proposito proprio di "autorizzazione": Le Province devono verificare al riguardo che gli interessati siano provvisti di patente idonea, del previsto attestato di idoneità tecnica e che non svolgano attività in qualità di dipendenti presso autoscuole diverse appartenenti a differenti titolari. Considerati tutti questi aspetti, la vecchia autorizzazione deve essere sostituita da una SCIA o (forse più opportunamente) da una più semplice comunicazione (per la quale spesso i Comuni non provedono gli onerosi diritti di segreteria)?
Grazie
[/quote]
Il regime di autorizzazione descritta rientra a pieno nel campo di applicazione dell'art. 19 della legge 241/1990 e quindi è applicabile la SCIA con autocertificazione dei requisiti prescritti.