Data: 2013-01-15 09:43:37

Scia o semplice comunicazione?

Buongiorno Simone,

l'art. 8 c. 5 del D.M. 317/1995 prevede che gli insegnanti e gli istruttori di scuola guida, per esercitare l'attività, debbano essere autorizzati dalle Province. La legge parla in proposito proprio di "autorizzazione": Le Province devono verificare al riguardo che gli interessati siano provvisti di patente idonea, del previsto attestato di idoneità tecnica e che non svolgano attività in qualità di dipendenti presso autoscuole diverse appartenenti a differenti titolari. Considerati tutti questi aspetti, la vecchia autorizzazione deve essere sostituita da una SCIA o (forse più opportunamente) da una più semplice comunicazione (per la quale spesso i Comuni non provedono gli onerosi diritti di segreteria)?

Grazie

riferimento id:9881

Data: 2013-01-15 20:23:27

Re:Scia o semplice comunicazione?


Buongiorno Simone,

l'art. 8 c. 5 del D.M. 317/1995 prevede che gli insegnanti e gli istruttori di scuola guida, per esercitare l'attività, debbano essere autorizzati dalle Province. La legge parla in proposito proprio di "autorizzazione": Le Province devono verificare al riguardo che gli interessati siano provvisti di patente idonea, del previsto attestato di idoneità tecnica e che non svolgano attività in qualità di dipendenti presso autoscuole diverse appartenenti a differenti titolari. Considerati tutti questi aspetti, la vecchia autorizzazione deve essere sostituita da una SCIA o (forse più opportunamente) da una più semplice comunicazione (per la quale spesso i Comuni non provedono gli onerosi diritti di segreteria)?

Grazie
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Il regime di autorizzazione descritta rientra a pieno nel campo di applicazione dell'art. 19 della legge 241/1990 e quindi è applicabile la SCIA con autocertificazione dei requisiti prescritti.

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