Gradirei conoscere quale normativa sia applicabile per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una palestra e per definire gli orari di apertura.
Grazie.
Gradirei conoscere quale normativa sia applicabile per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una palestra e per definire gli orari di apertura.
Grazie.
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Una palestra privata è avviabile senza specifici titoli abilitativi (autorizzazioni o dia).
la disciplina della Lombardia prescrive soltanto l'osservanza di requisiti professionali per gli istruttori, da osservare nell'esercizio dell'attività, ma senza che sia necessario alcun adempimento preventivo.
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Art. 8
Tutela della salute dei praticanti.
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2 sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori (7).
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
(7) Comma sostituito dall'art. 4, comma 6, lettera a) della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
Art. 9
Qualificazione degli operatori.
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.
2. Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, sono definiti i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti. (8)
(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.
ANCHE GLI ORARI SONO LBERI.
Scusi DR CHIARELLI,
mi pare chiaro che una palestra privata sia NON aperta al pubblico e non vedo come possa rientrare nell art 8 comma 1 che si riferisce invece alle " palestre….sale ginniche … strutture sportive aperte al pubblico .
Attualmente le attivita’ motorie,almeno a livello commerciale -che rientrano nella normativa da lei citata -sono aperte al pubblico perche’ svolte in locali aventi affaccio sul pubblico passaggio .
Metterei pe run attimo da parte l esame del caso in cui la palestra privata invece si trova in locali privati cioe' in quelli dove si risiede ovvero residenziali e non commerciali.
Il pubblico passaggio non e' il fattore sufficiente a determinare se l attivita sia ‘aperta al pubblico”, cio' poiche' il fatto di avere il pubblico passaggio rappresenta semplicemente un fattore potenziale.
Il fattore principale che determina se un attivita' sia rivolta al pubblico e' la modalita' di accesso del pubblico a detti locali
In sintesi, oggi come oggi, nei locali aperti al pubblico, il pubblico trova la porta aperta ed immediatamente, se vuole, entra.
E' allora l’ accesso immediato che ovviamente si concretizza se l elemento divisorio (la porta) che si trova tra il pubblico passaggio e il locale dell attivita , e’ aperto o apribile ,e -cosa molto importante-la mancanza di autorizzazione esplicita ad ogni cliente che entra.
Infatti oggi nei locali aperti al pubblico, semplicemente tutti sono autorizzati implicitamente a entrare ed anche in gruppo (salvo ovviamente casi particolari di pericolo,etc in cui il titolare si riserva o meno di non permettere l accesso)
Ebbene, questo non e’ il caso di una palestra privata,anche se ubicata con affaccio sul pubblico passaggio, qualora chi entri dovrebbe avere l autorizzazione esplicita,magari trovando la porta chiusa
E’ ovvio che pero’ accedendo un cliente, altri clienti potrebbero accedere anche solo involontariamente o in modo comunque immediato , anche solo perche’ in gruppo, facendo cosi cadere la qualifica di ”non aperto al pubblico”
Bata cambiare quindi la modalita’ di assegnazione di questa autorizzazione,che non renda l accesso immediato al visitatoreto,ad esempio prendendo appuntamento per avere questo accesso.
Quanto sopra per le palestre private che sono situate con affaccio sul pubblico passaggio.
Per quanto riguarda invece le attivita’ motorie svolte in locali privati,cioe’ ad esempio nel luogo di residenza privata e’ tutto molto piu’ semplice dato che di norma nella propria residenza si fa entrare chi si vuole ,ovviamente su appuntamento e con una certa discrezione ,sia nel numero.
Si fa presente che attualmente nella propria residenza possono essere svolte tante attivita professionali e non, in cui si possono ricevere clienti ,si pensi a quella di avvocato, fino ad attivita’ svolte a livello di ditte individuali quali consulenza , preparazione cibi , ripetizioni a casa o a domicilio (cosi come massaggi, o anche solo fisioterapia ).
In tutte queste attivita, alcune sono svolte o senza particolari titoli abilitativi (es le ripetzioni private ) o senza idoneita’ dei locali (anche se chi le esegue e’ provvisto di idonei titoli abilitativi) (es,lezioni di ginnastica,cure fisioterapistiche,cure estetiche),tanto per citarne uno quelli dove il paziente risiede.
Guru64
Il senso della mia richiesta era rivolto ad una palestra funzionante in spazi privati e da parte di un soggetto privato ai cui impianti possono accedere solamente coloro che ne sono autorizzati. Certamente, però, chiunque può accedere liberamente dall'ingresso senza dover chiedere particolari permessi. In sostanza si tratta di una palestra ove si pratica fitness, nuoto e altre attività motorie.
L'aggettivo "privato" dovrebbe distinguere queste attività da quelle "pubbliche" cioè da quelle gestite da una Pubblica Amministrazione come, per esempio, le palestre scolastiche che in orari extra scolastici vengono, dal Comune proprietario, concesse in uso alle associazioni o società sportive locali per la pratica dei propri atleti o simpatizzanti.
Il senso della mia richiesta era rivolto ad una palestra funzionante in spazi privati e da parte di un soggetto privato ai cui impianti possono accedere solamente coloro che ne sono autorizzati. Certamente, però, chiunque può accedere liberamente dall'ingresso senza dover chiedere particolari permessi. In sostanza si tratta di una palestra ove si pratica fitness, nuoto e altre attività motorie.
L'aggettivo "privato" dovrebbe distinguere queste attività da quelle "pubbliche" cioè da quelle gestite da una Pubblica Amministrazione come, per esempio, le palestre scolastiche che in orari extra scolastici vengono, dal Comune proprietario, concesse in uso alle associazioni o società sportive locali per la pratica dei propri atleti o simpatizzanti.
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Quella che descrivi è una palestra aperta al pubblico e vale quanto detto nella prima risposta.