Data: 2011-04-27 09:19:50

lustrascarpe

Attività di lustrascarpe ambulante (in prossimità di luoghi frequentati come supermercati,stazioni autobus ecc)
Quale tipo di autorizzazione necessita ?

riferimento id:987

Data: 2011-04-27 12:48:53

Re: lustrascarpe


Attività di lustrascarpe ambulante (in prossimità di luoghi frequentati come supermercati,stazioni autobus ecc)
Quale tipo di autorizzazione necessita ?
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Nessuna licenza. Per fortuna l'art. 121 del TULPS che prevedeva espressamente la licenza per questa attività è stato abrogato.

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R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicure

121.  (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (240), di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino (241), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (242).

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (243).

È vietato il mestiere di ciarlatano (244).

(239)  Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.

(240)  Vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante.

(241)  Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi, anche, L. 3 maggio 1955, n. 407.

(242)  Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

(243)  Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

(244)  L'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente art. 121, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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