Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 aprile 2012, n. 2456 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Prosperi
In ordine all’installazione di impianti di carburante, la disciplina nazionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti rappresenta una restrizione alla liberta` di stabilimento sancita dall’art. 43 Ce, letto in combinato disposto con l’art. 48 Ce. Tale disciplina, applicandosi a impianti nuovi e non a quelli esistenti prima della sua entrata in vigore, pone vincoli all’accesso all’attivita` della
distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori gia` presenti sul territorio italiano, e` idonea a scoraggiare,
se non ad impedire, l’ingresso sul mercato da parte di imprenditori comunitari
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