Data: 2013-01-11 11:02:34

gas tossici - art.62 d.p.r. 147/1927

Chiedo se per l'attività di  galvanica - rispetto al R.D.127/1947 - sia sufficiente l'autorizzazione/scia all'acquisto e utilizzo immediato  e quali sono le attività in deroga ai sensi dell'art.62 del r.d.

riferimento id:9806

Data: 2013-01-13 19:50:28

Re:gas tossici - art.62 d.p.r. 147/1927

Ad uso di tutti, è bene chiarire che per attività “galvanica” si possono intendere una serie di attività diverse ma che hanno in comune un procedimento di deposizione elettrolitica su metallo al fine di realizzare un rivestimento cha abbia funzione estetica, protettiva, funzionale, ecc.

La norma da te indicata è il regio decreto n. 147/1927, rubricato: “regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici”.

Detto regolamento non disciplina l’attività galvanica ma l’uso dei gas tossici che possono trovare utilizzo anche nell’attività galvanica. Quindi, prescindendo dall’attività galvanica, la questione riguarda l’autorizzazione/SCIA (pochi comuni applicano la SCIA in questo caso) per utilizzo, trasporto, fabbricazione e deposito gas tossici.
Da notare che un conto è l’abilitazione all’impiego (patentino) e un conto è l’autorizzazione all’utilizzo, fabbricazione, deposito e trasporto.
Guarda, ad esempio, le pagine del comune di Arezzo:
1 - http://www.comune.arezzo.it/canali/commercio-imprese-e-lavoro/attivita-produttive/rilascio-patente-di-abilitazione-per-limpiego-dei-gas-tossici
2 - http://www.comune.arezzo.it/canali/commercio-imprese-e-lavoro/attivita-produttive/autorizzazione-allutilizzo-di-gas-tossici-ai-sensi-del-r.d.147-1927-art.-5-e-segg

L’art. 62 da te citato riguarda solo l’utilizzo, non anche la altre fattispecie, a livello industriale:
[i]L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.
[/i]
Per approfondimenti vedi:
http://download.fondazionerubestriva.it/apri_documento.aspx?I0=7633ee4b-6531-4f71-a8a0-8aaacca26c07
A pagina 22 viene presa in considerazione l’ipotesi di cui trattasi.

riferimento id:9806

Data: 2013-01-14 12:24:15

Re:gas tossici - art.62 d.p.r. 147/1927

Che il r.d. 147/27 non normi l'attività ' di galvanica va bene ma non mi è ancora chiaro quali sono gli adempimenti  , oltre la notifica produttiva , notifica industria insalubre,emissioni in atmosfera etc, che una ditta che intende attivare un reparto galvanico (oltre all'attività di produzione di accessori metallici) debba fare rispetto a detto regolamento, voglio dire : se necessita per i bagni galvanici di gas tossici , deve chiedere l'autorizzazione o no? Rientra nelle deroghe? Per me la materia e' complessa anche perché' non ho le nozioni tecniche necessarie per chiarire di che processo produttivo si tratti

riferimento id:9806

Data: 2013-01-15 14:20:15

Re:gas tossici - art.62 d.p.r. 147/1927

Confermo che per l'avvio effettivo di un'attività industriale possono essere necessarie molte procedure abilitative che si applicano in via indiretta, cioè solo se l'attività ha detrminate caratteristiche. Al di là di procedure edilizie/urbanistiche che stanno a monte di tutto, molto probabilmente è necessaria la notifica ex art. 67 del d.lgs, n. 81/2008, la comunicazione id industria insalubre, la richiesta di emessioni in atmosfera, la richiesta di autorizzaizone agli scarichi idrici, procedure per la prevenzione incendi, per la gestione rifiuti, valutazione impatto acustico, assoggettabilità a valutazione impatto ambinetale, ecc. ed anche la richiesta di autorizzaizone per deposito e utilizzo gas tossici.
Non deve essere l'ufficio comunale a proporre le procedure, sarà un tecnico esperto in materia che in base la ciclo produttivo presenterà le necessarie procedure. Nel dubbio, il tecnico può richiedere un parere preventivo al SUAP. Il SUAP può servirsi dell'U.F. ASL di riferimento e capire se quel particolare utilizzo di gas tossici è riconducibile alle deroghe di cui all'art. 62 del regio decreto.

Riporto quanto ho già prodotto nella precedente mail tramite l'allegato tecnico:
[i]Tutti i lavoratori che nelle loro mansioni vengono a contatto con tali sostanze devono essere informati e formati ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
Inoltre, per il personale addetto alla loro custodia e conservazione è previsto il possesso della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici, soggetta a revisione periodica non superiore a 5 anni.
Detta patente non è invece richiesta per gli operatori che utilizzano gas tossici come materia prima di processo, risultando in questi casi applicabile la deroga di cui all’art. 62 del R.D. n. 147/27[/i]

riferimento id:9806
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it