[color=red]Quesito
Abbiamo nel nostro Comune un asilo nido privato autorizzato secondo la previgente normativa che prevedeva 4 mq di superficie per ogni bambino.
Oggi la nuova normativa ne prevede 6 mq mi sembra, i locali non sono suscettibili di essere ampliati. Come possiamo fare? Poi comunque la trattiamo come rinnovo di autorizzazione o dobbiamo rifare tutta l'istruttoria ex novo e rilasciare una nuova aut? Grazie.[/color]
[color=blue]Risposta
L’art. 1 del D.P.G.R. 16/03/2010 n. 30/r, ha modificato l’art. 15 del D.P.G.R. 08/08/2003 n. 47/r, (Regolamento di esecuzione del Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) prevedendo una nuova disposizione in materia di dimensionamento dei nidi d’infanzia.
Il nuovo 5° comma dell’art. 15 cit., in particolare prevede che i nidi d’infanzia debbano possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicato per il numero di bambini, consentendo al contempo di ridurre detta dimensione a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
Con riferimento ai nidi di infanzia autorizzati anteriormente all’entrata in vigore del D.P.G.R. 30/r cit., si pone il problema se essi si debbano adeguare alla nuova disposizione in materia di dimensionamento, prevista dal D.P.G.R. cit.
Al proposito si propende per l’opinione negativa in applicazione del principio generale in materia di applicazione delle Fonti del diritto dettato dall’art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile, in virtù del quale le disposizioni delle leggi o dei regolamenti si applicano solo per l’avvenire e non hanno effetto retroattivo.
Conseguentemente nel caso in esame, mancando disposizioni che impongano espressamente ai nidi di infanzia già autorizzati di adeguarsi alla nuova disposizione in materia di dimensionamento, si ritiene che l’asilo in questione non sia tenuto all’ampliamento della superficie in applicazione dell’art. 11 cit; le nuove disposizioni in materia di dimensionamento saranno invece applicabili ai nuovi nidi d’infanzia da autorizzare al funzionamento, in un momento successivo all’entrata in vigore del D.P.G.R. 30/r cit.[/color]
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Nicola Selli
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