ciao simone è possibile svolgere nello stesso immobile attivita' di vendita al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti per la cosmetica?
se si al comune devono presentare la comunicazione indicando i mq e a fare anche la comunicazione alla camera di commercio per il commercio all'ingrosso?
ciao simone è possibile svolgere nello stesso immobile attivita' di vendita al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti per la cosmetica?
se si al comune devono presentare la comunicazione indicando i mq e a fare anche la comunicazione alla camera di commercio per il commercio all'ingrosso?
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1) puoi fare ingrosso e dettaglio nei medesimi locali per la vendita di prodotti di estetica
2) presenti scia di vicinato al Comune e iscrizione CCIAA per ingrosso o entrambe in CCIAA
3) puoi avvalerti della facoltà del comma 4 della norma sotto riportata (i prodotti indicati ricadono a mio avviso nella lettera a del comma 6)
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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 21
Vendita all'ingrosso e al dettaglio (30).
1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
3. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.
4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.
6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21-bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
Alla luce del 147/2012 è corretto diversificare le merceologie? Nel senso che se si vende materiale elettrico congiuntamente dettaglio/ingrosso, la superficie conteggiata è il 50%. Se invece si vendono cosmetici o giocattoli dovrei conteggiare tutta la superficie come dettaglio. In questi casi si può configurare la casistica prevista dalla lettera B) del comma 1 dell'art 1 del DL 1/2012 ovvero "trattamento differenziato rispetto agli operatori operanti in contesti e condizioni analoghi?
riferimento id:9775
Alla luce del 147/2012 è corretto diversificare le merceologie? Nel senso che se si vende materiale elettrico congiuntamente dettaglio/ingrosso, la superficie conteggiata è il 50%. Se invece si vendono cosmetici o giocattoli dovrei conteggiare tutta la superficie come dettaglio. In questi casi si può configurare la casistica prevista dalla lettera B) del comma 1 dell'art 1 del DL 1/2012 ovvero "trattamento differenziato rispetto agli operatori operanti in contesti e condizioni analoghi?
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La normativa comunitaria non obbliga alla OMOGENEIZZAZIONE.
La diversificazione delle merceologie, se ragionevole, è ammessa anche nell'ordinamento comunitario e non vedrei un contrasto con il DL 1/2012.
Secondo me la disciplina sull'esercizio congiunto è compatibile con la normativa comunitaria (a me non piace .... ma questo è altra cosa!!!)
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D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
TITOLO I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
In vigore dal 25 marzo 2012
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: (3)
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 (6) uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. (4) (7)
4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. (4)
4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». (5)
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». (5)
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. (4)
(3) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Per la proroga del presente termine, limitatamente alle professioni turistiche, vedi l'art. 1, comma 393, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(7) Vedi, anche, l'art. 12, commi 3 e 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.