Ciao,
un hobbista vorrebbe esporre e vendere non solo nei mercatini locali - e la SCIA/dichiarazione non ci vuole - ma anche in un locale; la l.r 28 art. 11 c. 2 lett i) esclude le opre del proprio ingegno dal proprio ambito di applicazione, mi pare... dunque, quali adempimenti per l'hobbista verso il Comune? e poi il locale deve avere dest. uso commerciale o assimilata?
grazie
La legge regionale n. 28/2005 disciplina l’attività “professionale” di commercio al dettaglio (oltre ad altre fattispecie), vedi le definizioni dell’art. 15.
All’art. 11, comma 1, lett. i), la stessa legge toglie dal suo campo di applicazione (prescindendo dal volume di affari o dal luogo di vendita) c[i]hi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico[/i].
Quest’ultima fattispecie è disciplinata dalla legge n. 633/1941.
Quindi, in ogni caso, le disposizioni della LR n. 28/05 non si applicano a chi venda le opere dell’ingegno di cui alla legge n. 633/1941 e non si applicano a chi, in via occasionale (non professionalmente), commerci oggettistica e simili nei famosi mercatini "non professionali" o in locali a sua disposizione. Spesso capita che il soggetta venda qualcosa che non sia riconducibile propriamente ad un'opera dell'ingegno.
Sull’occasionalità posso aggiungere:
DPR n. 633/1972 – istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 1 - Operazioni imponibili.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Art. 5 – Esercizio di arti o professioni (primo periodo)
Per esercizio di arti e professioni [b]si intende l'esercizio per professione abituale[/b], ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.
Il termine “abituale” porta a indagare ancora.
Nella legge n. 30/2003, art. 4, si trovano i limiti dell’occasionalità, quindi del “non abituale” che possono essere presi a parametro anche al caso dell’hobbysta (le disposizioni concernono le prestazioni dietro incarico di un committente). In generale, quindi, si considera lavoro occasionale (anche se la cosa è opinabile) quello per il quale viene percepito un compenso inferiore a 5.000 € o tale da comportare una durata complessiva non superiore a 30 giorni annui.
Sicuramente chi resta sotto i 5.000 € non è tenuto all’iscrizione INPS, quindi non si pone neanche il problema della verifica contributiva se la vendita occasionale è su area pubblica.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5764
In sintesi, se codesta persona vendesse anche piccola oggettistica saltuariamente e senza l'organizzazione di un impresa (nei limiti sicuramente dei 30 gg e dei 5.000 €) allora, a parere mio, può farlo senza nessun adempimento o in destinazioni d'uso particolari. I redditi percepiti saranno contemplati in dichiarazione.
Non è detto che la GdF o i VV.UU. la pensino come me.