Al SUAP e' pervenuta una strana comunicazione: una s.n.c. ha comunicato la gestione dei locali di un agriturismo adibiti a ristorante con contratto di associato in partecipazione stipulato fra le due ditte (l'azienda agricola e la snc); premetto i locali ristorazione erano già autorizzati.
Mi viene il dubbio che il titolare dell'attività di agrituristica di ristorazione dovrebbe essere comunque quello dell'agriturismo o un suo addetto; il comunicare al comune il gestore, mi pare che snaturi l’agriturismo e diventi un ristorante vero e proprio.
E’ vero che nel Preambolo della Legge 80 al comma 4 , è previsto
4. Per favorire l’integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l’utilizzo dei prodotti aziendali è prevista la possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agrituristica e viene introdotta la disciplina delle attività didattiche rivolte ai minori in età scolare.
Ma secondo voi è corretto un contratto come quello stipulato sopra nell’ambito delle attività agrituristiche ? E la comunicazione al Suap come la gestisco? Verifico e requisiti, l’archivio….??
P.S La Snc in oggetto è costituita da un soggetto che poco tempo fa era dipendente di un ristorante che ha chiuso; la voce del popolo che gira per il paese è:“ Hai visto tizio ha riaperto il ristorante a ....”.
Grazie della collaborazione,
Saluti da Olimpia
La LR n. 80/2009 che hai citato ha modificato la LR n. 30/2003 introducendo la così detta ristorazione aperta, cioè la ristorazione agrituristica come attività a sé stante non più riservata agli ospiti aziendali ma aperta a tutti, sempre nei limiti della complementarietà e principalità con l’attività agricola.
Tutto questo non tocca la condizione necessaria per l’esercizio di una o più attività agrituristiche (ristorazione, alloggio, didattica, ecc.) di cui all’art. 5 della LR n. 30/2003:
[i]1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprendi tori agricoli singoli e associati, di cui
all'articolo 2135 del codice civile.
2. Gli imprendi tori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di
collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle
attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.
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Detto questo, quanto da te descritto, sicuramente snatura l’esercizio dell’attività e pone il l’imprenditore agricolo e il gestore in una situazione di non legittimità.
Chiedi spiegazioni, anche al loro commercialista, e fai presente la condizione di cui all’art. 5, dopo di che, se del caso, fai fare un accertamento alla polizia municipale.