Salve. Chiedo se l'indicazione di una sanzione pecuniaria errata in un verbale emesso per una violazione di un regolamento comunale può inficiare la validità del verbale stesso. Nello specifico il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi chiedendo la sua archiviazione per motivazioni che non riguardano la sanzione. Il dirigente può emanare un ordinanza ingiunzione indicando la somma esatta dovuta ( a favore del trasgressore rispetto a quella indicata nel verbale) oppure dovrebbe archiviare il verbale perchè il verbale di accertamento indicava una sanzione pecuniaria errata?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Sicuramente l’errore ha determinato una violazione di legge, in relazione al comma 2 dell’articolo 383, nella parte in cui dispone che “L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo”.
L’errore però non determina alcuna sanzione, come la nullità o la decadenza dal diritto di riscuotere. Pertanto, è necessario di volta in volta individuare gli effetti della violazione di legge, onde determinare se questa sia tale da ledere l’interesse giuridico che la norma intenderebbe tutelare. Ad esempio, nel caso di indicazione di una somma inferiore a quella prevista a titolo di sanzione, alcun danno potrebbe lamentare il destinatario del verbale, il quale, anzi, godrebbe di un insperato beneficio potendo estinguere l’obbligazione in base alla richiesta (errata) dell’amministrazione creditrice, né questa potrebbe iscrivere a ruolo una somma diversa o la differenza tra la somma richiesta e quella reale.
SI veda al riguardo la sentenza di Corte di Cassazione civile, sezione II, 12 novembre 2007, n. 23506
Gentile Dott. Massavelli scusi se ritorno sull'argomento. Lei cita l'art. 383 del Codice della Strada però si faceva riferimento a un verbale elevato per violazione di una norma di un regolamento comunale. Nello specifico è stata erroneamente indicata una somma superiore. Il Dirigente deve emanare un'ordinanza di archiviazione del verbale motivandolo perchè nel verbale era indicata una somma errata, in questo caso superiore oppure può ingiungere il pagamento per la somma esatta, più favorevole al trasgressore?
Grazie per le preziose risposte.
Gentile Dott. Massavelli scusi se ritorno sull'argomento. Lei cita l'art. 383 del Codice della Strada però si faceva riferimento a un verbale elevato per violazione di una norma di un regolamento comunale. Nello specifico è stata erroneamente indicata una somma superiore. Il Dirigente deve emanare un'ordinanza di archiviazione del verbale motivandolo perchè nel verbale era indicata una somma errata, in questo caso superiore oppure può ingiungere il pagamento per la somma esatta, più favorevole al trasgressore?
Grazie per le preziose risposte.
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E' vero che nella risposta si è citato l'articolo 383, regolamento c.d.s., ma semplicemente perchè il principio indicato nella norma (e cioè l'obbligo per l'accertatore di fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo) è un principio generale valido per l'accertamento di qualunque violazione amministrativa, anche relativa a regolamenti comunali. Quindi, nel caso in cui, nonostante l'erronea indicazione del quantum sanzionatorio, si ritenga di non aver leso alcun diritto di difesa del soggetto sanzionato, il dirigente dell'Ufficio competente emetterà apposita ordinanza ingiunzione. A norma della legge 689/81, l'ordinanza ingiunzione deve indicare una sanzione compresa tra il minimo e il massimo edittali previsti dalla norma sanzionatoria applicata, secondo i criteri previsti dall'articolo 11: per cui nulla vieta al dirigente competente di emettere ordinanza ingiunzione indicante una sanzione pari al minimo edittale (seppur inferiore alla sanzione applicata sul verbale di accertamento, per un mero errore materiale).