Data: 2013-01-08 16:50:23

Modificato l'art.110 TULPS

Con l'art.1 c.475 L. 228/2012 sono state introdotte modifiche all'art.110 TULPS, in particolare per gli apparecchi "comma 7" ed anche due nuove sanzioni al "comma 9".
Il comma 479 invece ha portato il c.d. PREU per le VLT al 5%.

Saluti

riferimento id:9742

Data: 2013-01-08 23:38:11

Re:Modificato l'art.110 TULPS

Riporto il comma 475 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 - legge n. 228/2012, citato da Roberto.
Aspetteremo la "regolamentazione amministrativa" e i "parametri numerici" dei nuovi apparecchi comma 7 così come introdotti dalla disposizione riportata (apparecchi che non erogano vincite in denaro).


All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
  «c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  con gettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la conclusione della partita;
  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  a tempo o a scopo»;
    b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  la regolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,  ivi  compresi  i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  gioco tramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione  della  base imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  i
premi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,  sono regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero di euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  al pagamento  a  titolo  di  imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;
    c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
  «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni  di  qualunque  specie  non  muniti  delle  prescritte autorizzazioni,  ove  previste,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per  ciascun
apparecchio;
  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di  apparecchi
videoterminali  non  rispondenti  alle  caratteristiche  e  alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  per ciascun apparecchio videoterminale».

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