Con l'art.1 c.475 L. 228/2012 sono state introdotte modifiche all'art.110 TULPS, in particolare per gli apparecchi "comma 7" ed anche due nuove sanzioni al "comma 9".
Il comma 479 invece ha portato il c.d. PREU per le VLT al 5%.
Saluti
Riporto il comma 475 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 - legge n. 228/2012, citato da Roberto.
Aspetteremo la "regolamentazione amministrativa" e i "parametri numerici" dei nuovi apparecchi comma 7 così come introdotti dalla disposizione riportata (apparecchi che non erogano vincite in denaro).
All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i
premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun
apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».