Data: 2013-01-08 16:31:30

Sooministrazione alimenti e bevande. Ancora sulla reintestazione.

Ho letto prima di scrivere alcune risposte recenti sull'argomento ed anche il quesito del 27.11.2012 di Marcello Giuliani.
Non mi sono chiari alcuni passaggi.
Simone ripete ancora la NON obbligatorietà di reintestazione al termine di un affitto di azienda soprattutto se l'orginario titolare -A - non intende esercitare l'attività. Ma il titolo abilitativo che quindi si riforma automaticamente senza alcuna procedura e senza l'esercizio effettivo dell'attività "quanto vale"??? dodici mesi (art.70 L.R.28/05) e quindi eventualmente decorso un anno senza che l'attività venga effettivamente esecitata il comune dispone la chiusura dell'esercizio di somministrazione (art.107 L.R.28/05)???.
Nel caso che devo gestire ancora non ho la cessazione da parte  di - B- cioè del subentrante.Se non arriva nei 60 giorni: avvio procedimento, vigili e.......................................
Grazie
Saluti di buon anno

riferimento id:9740

Data: 2013-01-08 17:29:20

Re:Sooministrazione alimenti e bevande. Ancora sulla reintestazione.

Ciao,
nel confermarti che a mio avviso nella situazione A affitta a B e poi riprende l'azienda per darla a C senza esercitare NON si fa presentare alcuna pratica di reintestazione ad A ma C presenta subingresso dichiarando di aver acquisito l'azienda da A preciso che, AI FINI DELLA DECADENZA il Comune deve accertare il mancato esercizio ultrannuale A PRESCINDERE dal titolare della "licenza.
Se rilevo che per 4 mesi l'attività è stata chiusa per colpa di B, 3 mesi per colpa di A e 6 mesi per colpa di C al dodicesimo mese (anche se è solo il quinto per C) comunico avvio del procedimento di decadenza.
La norma ha carattere oggettivo e vuole evitare che una attività rimanga chiusa oltre un anno a prescindere da chi lo esercita.

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