Un'agraria ha fatto richiesta di sopralluogo per idoneità dei locali destinati alla vendita di avicoli e cunicoli, ottenendo il parere favorevole da parte dell'Azienda USL, sia per l’inizio attività di stalla di sosta per avicoli e cunicoli che al rilascio dell’autorizzazione deposito e vendita prodotti fitosanitari. Successivamente, ma prima che il SUAP rilasciasse suddetta autorizzazione, ha presentato una richiesta attestazione di conformità in sanatoria per realizzazione di vano ad uso ufficio e soppalco.
L'Ufficio Tecnico ha richiesto loro delle integrazioni, tra cui l'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali (i lavori non interessano ne modificano gli scarichi dei bagni).
La scrivente rilascerà l'autorizzazione a deposito e vendita prodotti fitosanitari, solo quando l'agraria presenterà le integrazioni e l'ufficio tecnico rilascerà l'agibilità del vano ad uso ufficio e soppalco.
La questione è la seguente: l'ufficio veterinario dell'Usl mi chiede se la vendita di avicoli e cunicoli e fitosanitari, è subordinata all'agibilità dei locali che non sono destinati alla vendita dei prodotti suddetti?!?
Secondo me devo aspettare la conformità URB per il rilascio dell’autorizzazione….o sbaglio? Senza autorizzazione per fitosanitari, può iniziare l’attività di stalla di sosta per avicoli e cunicoli? Un vostro parere...grazie!
Al di là del caso particolare che proponi e che andrebbe analizzato accuratamente, la giurisprudenza è abbastanza uniforme nel considerare il certificato di agibilità come presupposto necessario per ogni utilizzazione dell’immobile.
Riporto un passo di una sentenza:
[i]La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e art. 35, comma 2, l. n. 47/1985, del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia (Consiglio Stato , sez. V, 30 aprile 2009 , n. 2760, conforme, Id., , sez. V, 16 agosto 2010 , n. 5701).[/i]
Nel tuo caso bisognerebbe capire se l’effettiva distinzione fra i locali oggetto di attività di vendita e non. In ogni caso, un conto è la vendita dei fitosanitari e un conto è la vendita/stalla degli animali. la mancanza del titolo abilitativo per un’attività non influenza l’esercizio dell’altra.