TOSCANA - Disciplina degli Alberghi - Delibera n. 1199 del 17/12/2012
Atto: Delibera n. 1199 del 17/12/2012
Ufficio: COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Oggetto: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 23/04/2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n.42").
Allegato A
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile
2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
“l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).
Art. 1 - Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r 18/R/2001
Art. 2 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r 18/R/2001
Art. 3 - Norma transitoria
PREAMBOLO
La Giunta regionale
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo) e in particolare l’articolo 158;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.
18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23
marzo 2000, n. 42);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 ottobre 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno
della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 12 novembre 2012,
n. 978;
Visto il parere favorevole con condizioni della terza commissione consiliare, espresso nella seduta
del 12 dicembre 2012;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento
interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;
Considerato quanto segue
1. si interviene sui requisiti relativi alla dotazione di bagni e servizi igienici che devono avere
gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia anche al fine di
adeguarli alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre 2008 (Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche
nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera);
2. l’attuale fase di difficoltà economica interessa anche il settore alberghiero, si è ritenuto
pertanto necessario rivalutare alcuni dei requisiti minimi che gli alberghi devono avere a
seconda del livello di classificazione anche al fine di rispondere all’esigenza da un lato di
rendere più agevole la gestione della ricettività turistica alberghiera, dall’altro di mantenere
comunque elevato il livello di qualità dell’offerta turistica alberghiera della Toscana;
3. la norma transitoria è necessaria per salvaguardare possibili progetti di nuova costruzione di
alberghi o di ristrutturazione edilizia presentati prima dell’entrata in vigore della nuova
disposizione regolamentare;
4. di accogliere il parere favorevole con condizioni della terza commissione e di adeguare
conseguentemente il testo.
Approva il presente regolamento
Art. 1
Modifiche all’articolo 12 del d.pg.r 18/R/2001
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”) è sostituita dalla
seguente:
“b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1 bis
per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia;”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della d.p.g.r. 18/R/2001 è aggiunto il seguente:
“1bis. Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
79, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005 devono avere:
a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni
piano;
b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con
chiamata di emergenza.”.
Art. 2
Sostituzione dell’allegato C del d.pg.r.18/R/2001
1.L’allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23
aprile 2001, n. 18/R è sostituito dal seguente:
“Allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi
1 PRESTAZIONI
LIVELLI DI CLASSIFICA
DESCRIZIONE DEI REQUISITI
...................
Art.3
Norma transitoria
1. I requisiti di cui all’articolo 12, comma 1 bis non si applicano ai progetti di costruzione o
ristrutturazione edilizie formalmente presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Gli alberghi sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato C entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
19 Possono essere cassette singole ubicate non all’interno delle camere ma in un unico locale dell’albergo.
20 Negli alberghi a 2 stelle i telefoni in dotazione alle singole camere possono non essere abilitati alla chiamata
esterna diretta.
21 Nelle camere non servite da locale bagno privato deve essere assicurata la dotazione privata del codice 3.5.1.
22 Solo per esercizi di nuova realizzazione
Ma è già in vigore o le modifiche introdotte dovranno essere recipite con altro atto?
riferimento id:9724
Ma è già in vigore o le modifiche introdotte dovranno essere recipite con altro atto?
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Deve essere pubblicato sul BURT ... poi 15 giorni e sarà in vigore
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 87/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001,
n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico
delle leggi regionali in materia di turismo “LR 23
marzo 2000, n. 42”).