Data: 2011-04-25 12:21:25

COMPETENZE DEL SUAP - elenco

Di cosa si occupa il SUAP:
1) Procedimenti in materia turistico-alberghiera: autorizzazioni a strutture ricettive, classificazioni alberghi, ecc.
2) Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, licenze laghetti per pesca sportiva, ecc.
3) Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all’esercizio e procedimenti correlati (occupazione di suolo pubblico, somministrazione presso circoli privati, disciplina degli orari, ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).
4) Procedimenti connessi al commercio al dettaglio: comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l’autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni e disciplina “programmatoria” delle medie e grandi superfici di vendita, certificazione varia, attività di panificazione. Liquidazioni straordinarie e vendite di fine stagione. Comunicazioni ad enti terzi.
5) Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestione delle presenze nei mercati su aree pubbliche (eccetto registrazione delle presenze ai mercati e fiere, gestione “Spunta” e gestione incasso Tosap, di competenza della Polizia Municipale).
6) Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al “commercio su aree pubbliche”.
7) Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste.
8) Edicole, giornali, riviste: autorizzazioni, regolamentazione e pianificazione.
9) Procedimenti in materia di distributori di carburante.
10) Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi.
11) Procedimenti in materia di agriturismo.
12) Procedimenti relativi all’autorizzazione all’uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all’uso.
13) Procedimenti per strutture di commercio di animali da compagnia.
14) Procedimenti in materia sanitaria (strutture sanitarie, socio assistenziali, ecc)
15) Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali.
16) Procedimenti in materia di farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari, pianificazione.
17) Denuncia inizio attività di facchinaggio.
18) Permessi di costruire relativi alle attività produttive.
19) D.I.A. edilizie relative alle attività produttive.
20) Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) asseverate e non, relative a fabbricati produttivi.
21) Domande di conformità edilizie/agibilità, relativamente ai fabbricati per le attività produttive.
22) Vidimazione registri (zuccheri, cose usate, stupefacenti)

(tratto da http://www.comune.crespellano.bo.it/default.aspx?KeyPub=10050488|17714088)

[color=red]Usate questo spazio per aggiungere, togliere, commentare le competenze del SUAP!!!![/color]

riferimento id:971

Data: 2011-04-29 15:23:15

Comunicazione di cessione di fabbricato

A mio avviso dal 29 marzo ricadono nella competenza SUAP (e pertanto sono presentabili esclusivamente in modalità telematica) anche le comunicazioni di cessione di fabbricato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191

[b]In allegato la MODULISTICA
[/b]
**********************

D.L. 21-3-1978 n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 137).

Art. 12.  Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (18).

(18)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche, i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

********************

[color=red]L. 30-12-2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.

345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.[/color]

[color=blue]D.Lgs. 14-3-2011 n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

Art. 3 comma 3.  Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.[/color]

********************

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 7333 del 17-07-1990, Soc. Immobiliare Mariano c. Comune di Rignano sull'Arno (rv 468266).
L'obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza (e quindi al Sindaco, nei Comuni ove manchi un ufficio di P.S.) la cessione della proprietà di un fabbricato, previsto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978 n. 191) e sanzionato con pena pecuniaria amministrativa, fa carico al cedente e non ammette forme equipollenti, di modo che non può ritenersi osservato per il fatto che la notizia del trasferimento sia stata data da altri soggetti ed in altra sede. (Nella specie, al momento dell'iscrizione dell'acquirente nei registri dello stato civile del Comune).
CONFORME:
Cassazione, Sez. I, sent. n. 1616 del 01/03/1996, Nicolò c. Comune di Guidonia Montecelio

riferimento id:971

Data: 2011-05-27 15:07:31

COMPETENZE DEL SUAP - elenco

Egregio Dott. Chiarelli,
come studio commercialista devo fare una dichiarazione di cessata attività - utilizzando il programma Starweb - di una ditta individuale iscritta come artigiano e vorrei sapere se, oltre che alla CCIAA, Agenzia delle Entrate, devo comunicare anche al Suap la chiusura stessa. In caso di risposta affermativa, cosa devo allegare?
RingraziandoLa della cortese risposta, porgo cordiali saluti.
Giorgia.

riferimento id:971

Data: 2011-05-27 16:24:07

Re: COMPETENZE DEL SUAP - elenco


Egregio Dott. Chiarelli,
come studio commercialista devo fare una dichiarazione di cessata attività - utilizzando il programma Starweb - di una ditta individuale iscritta come artigiano e vorrei sapere se, oltre che alla CCIAA, Agenzia delle Entrate, devo comunicare anche al Suap la chiusura stessa. In caso di risposta affermativa, cosa devo allegare?
RingraziandoLa della cortese risposta, porgo cordiali saluti.
Giorgia.
[/quote]

Salve,
gli artigiani in quanto tali NON devono fare alcun adempimento nei confronti del SUAP.
Ovviamente se fossero titolari di titoli abilitativi di competenza comunale dovrebbero farne comunicazione (es. comunicazione per vendita di vicinato, notifica sanitaria ecc....).

Nel dubbio le consiglio di indicare, all'interno di STARWEB, che intende presentare anche la pratica al SUAP così che la CCIAA possa inoltrare la comunicazione al Comune anche ai fini degli eventuali adempimenti di competenza. Alleghi alla pratica una comunicazione di cessazione dell'attività (in "carta libera", in pdf) indicando nel dettaglio le caratteristiche dell'attività che va a cessare.
In questo modo è più sicuro.

Buon lavoro

riferimento id:971
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it