Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6557, del 19 dicembre 2012.
Urbanistica. Sul termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti in materia edilizia.
Per consolidato principio per cui la dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto in capo al destinatario, deve, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), essere fornita da chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, e anche in disparte dell’ulteriore e parimenti costante giurisprudenza secondo la quale la conoscenza effettiva e completa del titolo edilizio da parte del terzo si verifica di regola con l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile e non solo con il loro inizio.
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