Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili - DECRETO 28 dicembre 2012 I
DECRETO 28 dicembre 2012
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni. (12A13721)
(GU n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed
in particolare:
l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i
profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i
criteri;
l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla
percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla
richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli
incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» ed in
particolare l'art. 4 riguardante detrazioni per interventi di
ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamita' naturali;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, che proroga al 30 giugno 2013 le detrazioni
fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui all'art.
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell'edilizia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge
n. 296/2006, e successive modificazioni;
Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili,
adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso
alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli
impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il
raggiungimento dell'obiettivo del 17% di produzione energetica da
fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di
133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il
ruolo che nel conseguimento dell'obiettivo e' attribuito alla
produzione di energia termica da rinnovabili e all'efficienza
energetica;
Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 -
comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni - che, nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza
energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia
«Europa 2020», segnala la necessita', per i Paesi europei, di un
impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al
2020;
Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica 2011
che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento degli
obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente Piano di
azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire
gli obiettivi al 2016 e al 2020;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l'11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha
approvato la nuova direttiva europea sull'efficienza energetica che
riprende le indicazioni del Piano europeo di efficienza energetica
2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione
dell'efficienza energetica, attribuendo un ruolo importante alla
riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli acquisti
pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;
Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un
valido strumento per assicurare l'efficacia e la sostenibilita'
finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;
Considerata la necessita' di assicurare coerenza al sistema degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n.
296, e dei certificati bianchi;
Considerata la semplificazione procedurale adottata con l'art. 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'art. 31 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Considerato che, in base all'art. 28 del decreto legislativo n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica prodotta da
fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di
monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo
regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di
determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all'art.
28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011;
Ritenuto di definire il perimetro degli interventi oggetto degli
incentivi disposti dal presente decreto in modo da creare uno
strumento unico ed omogeneo, nonche' di maggiore efficacia, per tutti
gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da
evitare sovrapposizioni con gli interventi per l'efficienza
energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detrazioni
fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli
e l'onere ricadente sulle tariffe del gas naturale;
Ritenuto che i successivi decreti di aggiornamento previsti nel
decreto legislativo n. 28/2011 potranno considerare un'eventuale
modifica dell'ambito di applicazione del presente decreto, anche in
considerazione dell'evoluzione della normativa sulle detrazioni
fiscali;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 6
dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011,
il presente decreto disciplina l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di
seguito definiti, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e
per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 28/2011.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011.
3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate
ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente
decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore
dell'aggiornamento di cui al comma 2.
4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di
spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai
provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni,
nonche' di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30
maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle
potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti
oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art.
1, lettere q), r), s) e t);
b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i
requisiti previsti dall'allegato I;
c) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza:
interventi di installazione di impianti termici di cui all'art. 4,
comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale
complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare,
fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli
interventi di installazione di impianti solari termici con superficie
solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;
d) superficie solare lorda: superficie totale dei collettori
solari;
e) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume
riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui
all'allegato I del presente decreto;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione,
nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu' unita'
immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale
dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle
spese;
g) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e
fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto
edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e
sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio
urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori
antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia
stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico ad un
professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data
antecedente alla data di presentazione dell'istanza di
incentivazione;
h) superficie utile: superficie lorda climatizzata, misurata al
netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;
i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le
condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in base
al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 28/2011;
j) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale
Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n.
28/2011;
k) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi
annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente
decreto, a ognuno dei soggetti ammessi. Per le amministrazioni
pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3,
comprende anche le risorse impegnate dal GSE prima della
realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art.
7, comma 3;
l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e
collegi professionali;
m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo
della scheda di cui alla lettera i); puo' operare attraverso un
soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la
compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera j) e per la
gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;
n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite
delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale
predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato;
o) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni;
p) GSE: «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», soggetto
responsabile della gestione degli incentivi di cui al presente
decreto;
q) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.
Art. 3
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e
soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario,
relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di
cui all'art. 4, comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli
incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento
tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un
servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.
Art. 4
Tipologie di interventi incentivabili
1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art.
5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di
climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o
mobili, non trasportabili.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore,
elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o
idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore.
3. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011
accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi
obblighi.
Art. 5
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di
acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o
totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei
combustibili nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto
i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o
assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
e) per gli interventi che comportino la riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo;
f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di
diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica
relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato
all'art. 15.
Art. 6
Ammontare e durata dell'incentivo
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di cui
all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata
definita nella tabella A, secondo le modalita' di cui agli allegati
al presente decreto:
Tabella A - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo
in anni in base alla tipologia di intervento
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall'incentivo
totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di piu'
interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo e'
pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
3. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non
superiore a € 600, il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica
annualita'.
4. Per le sole aziende agricole puo' essere incentivata, oltre alla
sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa,
secondo le modalita' di cui agli allegati al presente decreto.
Art. 7
Procedura di accesso agli incentivi
1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto,
il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la
scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale
Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n.
28/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al
comma 1 e' presentata entro sessanta giorni dalla data di
effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero
entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e' resa
disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1,
pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi.
3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di
accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono
presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a
preventivo, gia' all'atto della definizione del contratto di
rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip
S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del
servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei
sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e' allegata, oltre a
quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da
eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed
immediatamente esecutivo. Tale domanda e' firmata dal soggetto
responsabile e deve contenere l'impegno ad eseguire i lavori nei
termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di
decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto
responsabile deve:
a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti
l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Se la domanda e' accettata, il GSE procede ad impegnare a favore
del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al
momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera
a), fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi
avverra' ad intervento effettuato come previsto al comma 6. Alla
procedura d'accesso di cui al presente comma, e' riservato un
contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al
50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande
presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento
di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul
proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) che
prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento
al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale o serra,
maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai
meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa
iscrizione in appositi registri, secondo le modalita' di cui
all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma,
e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non
superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma
3 e non superiore a 23 milioni per i soggetti di cui all'art. 1,
comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di cui
all'allegato IV.
5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per
la realizzazione dell'intervento ed e' firmata dal soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso.
6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o piu' dei seguenti documenti, che potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati
1 e 2 e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2:
a) attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero attestati di certificazione redatti in
conformita' a procedure e sistemi di certificazione regionali
vigenti, ove presenti;
b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature
installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti
l'osservanza dei requisiti prescritti;
c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto
dimensionamento del generatore di calore nonche' la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali
indicati negli allegati del presente decreto. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione puo' essere
compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con
potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonche' all'art.
4, comma 2, lettera d), l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli allegati al presente decreto;
d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto
della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici
bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la
causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e
il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore
del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli importi deve
corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella
domanda di ammissione di cui al comma 1;
e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell'art.
15, comma 1;
f) ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di
incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal
soggetto responsabile;
g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell'accordo
contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi
ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia
possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi
di efficienza energetica;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art.
12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione
sostitutiva, il soggetto responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare
eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi a non
richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della
scheda contratto di cui al comma 6, alcun ulteriore incentivo non
cumulabile con quelli di cui e' beneficiario e a rendersi disponibile
ai controlli di cui all'art. 14;
i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
j) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove prevista, ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di
sostituzione e smaltimento, ove previsto;
l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei
livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore
premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema di
accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati sono da
intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine
dell'opera dovra' essere presentata la scheda-domanda relativa
all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati
a consuntivo.
7. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. In caso
di esito negativo di tale verifica, la domanda e' respinta, dando
comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni
caso, resta ferma la possibilita' delle verifiche di cui all'art. 14.
8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7, e'
resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende
visione delle condizioni contenute nella scheda contratto e, previa
accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.
Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda
contratto contenente il codice identificativo dell'intervento
effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. La scheda
contratto e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e'
accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in
corso di validita' dello stesso.
9. L'incentivo di cui all'art. 6 e' corrisposto dal GSE secondo le
modalita' e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al
comma 5.
10. Il GSE aggiorna con continuita' sul portale di cui al comma 1,
il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta
per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche
all'incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e
sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e
pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro
implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento
degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4. L'iscrizione a
tale elenco, aggiornato su base trimestrale, e' volontaria e aperta a
tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine della
pubblicazione, tutte le informazioni per una completa e corretta
informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non
esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture
operative ed ambito territoriale di operativita', esperienze maturate
nel settore specifico e referenze per lavori gia' svolti,
impegnandosi altresi' ad informare tempestivamente il GSE di ogni
eventuale variazione.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento
dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente
contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni
pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare
l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione
di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.»
puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli
contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.
Art. 8
Adempimenti a carico del GSE
1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del
sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca
degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in
apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi dell'art.
42 del decreto legislativo n. 28/2011, segnala alle autorita'
competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
gli esiti delle istruttorie per l'eventuale applicazione delle
sanzioni nelle loro competenze, nel rispetto dell'art. 14.
Nell'esecuzione di questa attivita' i funzionari del GSE, o i
soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti e
per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite
apposite convenzioni, di ENEA per le attivita' di cui all'art. 9 e
del CTI per le attivita' di cui al comma 5.
5. Il GSE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni,
le linee guida per l'installazione di contatori termici per la
contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi
all'energia termica prodotta. Le suddette linee guida, sentite le
regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.
6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli
elementi per la definizione della scheda-contratto di cui all'art.
28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma 1,
entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei contenuti
tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. Il GSE predispone, con supporto specialistico di ENEA, la
relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 2.
Art. 9
Adempimenti a carico dell'Unita' tecnica
per l'efficienza energetica dell'ENEA
1. ENEA in qualita' di organismo tecnico e' chiamato, ai sensi
della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a svolgere
i seguenti adempimenti:
a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della
scheda-domanda dedicati all'attuazione del presente decreto,
comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di
congruenza e compatibilita', di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e ai
successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione documentale,
la modulistica necessaria allo svolgimento completo delle procedure
di accesso agli incentivi nonche' le sezioni tematiche informative
(fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche e
amministrative di ausilio a tutti soggetti interessati, compresi
esempi di compilazione documentale;
b) conformemente all'art. 8, comma 3, partecipa all'attuazione
delle verifiche per le attivita' tecnico-amministrative relative
all'art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al GSE nel
rapporto con i soggetti responsabili volto alla richiesta di
chiarimenti e di documentazione integrativa;
c) fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle
procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di cui
al comma 1 dell'art. 8, tra cui l'evidenza di anomalie, le
difformita' e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo,
significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso;
d) fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di
monitoraggio dell'attivita' di incentivazione;
e) svolge, in supporto al GSE, parte dei controlli in situ
(ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1;
f) fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione
della relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2;
g) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone:
i. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualita',
specifico per gli edifici, per gli adempimenti di cui al comma 1,
nelle modalita' previste dalle norme tecniche UNI vigenti;
ii. le metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata
con la realizzazione degli interventi a partire dai dati depositati
con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.
Art. 10
Adempimenti a carico del soggetto responsabile
1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE,
nonche' ai fini dell'accertamento da parte delle autorita'
competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di
incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso
e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo,
garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli
originali dei documenti di cui all'art. 7, comma 6, lettere da a) a
l), di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonche' le
fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative
ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento,
comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate
all'alimentazione degli impianti incentivati. Se le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti
all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo'
essere costituita da altra idonea documentazione.
Art. 11
Adempimenti dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas predispone il
contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma 1, del
decreto legislativo n. 28/2011.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di
degressivita' rispetto ai consumi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita'
attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti
dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse, ivi compresi
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art. 16,
comma 2.
Art. 12
Cumulabilita'
1. L'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi
che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi
sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale.
2. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non
statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto e'
attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente.
Art. 13
Monitoraggio e relazioni
1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza
energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con
ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7, comma
1, aggiorna con continuita' su di esso:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate,
ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri
significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e
regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta
o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;
b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi
degli incentivi per intervento e cumulati nonche' le proiezioni
cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, con il supporto
specialistico di ENEA, predispone e trasmette al Ministero dello
sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del
sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione
contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute,
numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti
realizzati, entita' degli incentivi erogati e stima dell'onere
previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati
e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonche' le
emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per
forniture energetiche, entita' ed esiti dei controlli effettuati,
distinti per tipologia d'intervento e regione. GSE condivide le
banche dati, organizzate a livello regionale, con le regioni
interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI.
3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n.
28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni
l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo
economico uno specifico programma biennale di monitoraggio
concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la
produzione di calore, nonche' lo stato e le prospettive delle
tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con
riguardo particolare alla disponibilita' di nuove opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle
attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal Ministero dello
sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
Art. 14
Verifiche, controlli e sanzioni
1. Il GSE cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi
incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di
controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarita'
di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le
attivita' di controllo possono essere effettuate attraverso il
supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di
altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un
totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate.
2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la
decadenza degli incentivi nonche' il recupero delle somme gia'
erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art.
23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai
sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare le istruttorie
alle autorita' competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, ai fini dell'irrogazione delle eventuali
sanzioni.
3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all'art. 4,
comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati
relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle
entrate.
Art. 15
Diagnosi e certificazione energetica
1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da
diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione
energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a
c), quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici con
impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare
maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere
corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da
certificazione energetica successiva.
2. La certificazione energetica degli edifici e' redatta nel
rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove
presenti.
3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica
dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate
nella misura del cento per cento della spesa.
4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica
dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui
al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono
incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.
5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla
determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore
massimo erogabile.
Art. 16
Misure di accompagnamento
1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente
dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed
associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche
misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e
formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali
destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi', in
collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali
volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il
ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili
ai sensi del presente decreto.
2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita' offerte dal
presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le
regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti
utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di
riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi
energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del
presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento
delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di
climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e
al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali,
favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al
decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche
per l'utilizzo di tali impianti.
Art. 17
Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti
per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto
1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE e
dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti
responsabili nonche' ai controlli sugli interventi e in generale a
tutte le attivita' gestionali, amministrative, di verifica e
controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al
presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere
un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo
totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere
sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile
dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Clini
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
Allegato I
Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per
gli interventi di incremento dell'efficienza energetica
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per gli
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
ed incremento dell'efficienza energetica
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Determinazione dell'incentivo per le diagnosi
energetiche preliminari e certificazioni energetiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
Procedure per l'iscrizione ai registri
Parte di provvedimento in formato grafico