Data: 2013-01-08 04:50:38

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili - DM

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili - DECRETO 28 dicembre 2012  I


DECRETO 28 dicembre 2012 
Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole
dimensioni. (12A13721)
(GU n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1)


                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE


                                e con


                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI


  Vista la direttiva 2006/32/CE del  5  aprile  2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente  l'efficienza  degli  usi  finali
dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE  ed
in particolare:
  l'art. 28, commi 1 e 2,  il  quale  prevede  che  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  e
gli  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole  dimensioni
realizzati in data successiva al 31  dicembre  2011,  stabilendone  i
criteri;
  l'art. 23, comma 3,  il  quale  prevede  condizioni  ostative  alla
percezione degli incentivi per i  soggetti  che,  in  relazione  alla
richiesta  di  qualifica  degli  impianti  o  di  erogazione  degli
incentivi, abbiano fornito dati o  documenti  non  veritieri,  ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011,  n.  214,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici»  ed  in
particolare  l'art.  4  riguardante  detrazioni  per  interventi  di
ristrutturazione,  di  efficientamento  energetico  e  per  spese
conseguenti a calamita' naturali;
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, che proroga al  30  giugno  2013  le  detrazioni
fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui  all'art.
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul  rendimento  energetico  in
edilizia»;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  19  maggio  2010  sulla  prestazione  energetica
nell'edilizia;
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008 concernente la definizione dei valori limite  di  fabbisogno  di
energia  primaria  annuo  e  di  trasmittanza  termica  ai  fini
dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge
n. 296/2006, e successive modificazioni;
  Visto il Piano di azione  nazionale  per  le  energie  rinnovabili,
adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e  trasmesso
alla Commissione europea il 31 luglio 2010  che,  in  linea  con  gli
impegni assunti in sede europea, indica le  misure  al  2020  per  il
raggiungimento dell'obiettivo del 17%  di  produzione  energetica  da
fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite  di
133 milioni di tonnellate equivalenti di  petrolio,  evidenziando  il
ruolo  che  nel  conseguimento  dell'obiettivo  e'  attribuito  alla
produzione  di  energia  termica  da  rinnovabili  e  all'efficienza
energetica;
  Visto  il  Piano  europeo  di  efficienza  energetica  2011  -
comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al  Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni - che, nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza
energetica per  il  conseguimento  degli  obiettivi  della  strategia
«Europa 2020», segnala la necessita', per  i  Paesi  europei,  di  un
impegno rafforzato per raggiungere gli  obiettivi  di  efficienza  al
2020;
  Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica  2011
che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento  degli
obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente  Piano  di
azione del 2007 e indica le aree in cui  intervenire  per  conseguire
gli obiettivi al 2016 e al 2020;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli  obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi
finali di energia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999,  n.  79»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che  l'11  settembre  2012  il  Parlamento  europeo  ha
approvato la nuova direttiva europea sull'efficienza  energetica  che
riprende le indicazioni del Piano europeo  di  efficienza  energetica
2011  e  formula  specifiche  disposizioni  per  la  promozione
dell'efficienza energetica,  attribuendo  un  ruolo  importante  alla
riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli  acquisti
pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;
  Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche  siano  un
valido strumento  per  assicurare  l'efficacia  e  la  sostenibilita'
finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;
  Considerata la necessita' di assicurare coerenza al  sistema  degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei  contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007,  n.
296, e dei certificati bianchi;
  Considerata la semplificazione procedurale adottata con  l'art.  1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'art. 31 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
  Considerato che, in base all'art. 28  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica  prodotta  da
fonti rinnovabili,  ovvero  ai  risparmi  energetici  generati  dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi  statali,  fatti  salvi  i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
  Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono  avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta  complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
  Considerata  necessaria  una  fase  di  prima  applicazione  e  di
monitoraggio dei risultati e delle risposte  ottenute  con  il  nuovo
regime  di  incentivi  oggetto  del  presente  decreto,  al  fine  di
determinare i contingenti per ciascuna applicazione di  cui  all'art.
28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011;
  Ritenuto di definire il perimetro degli  interventi  oggetto  degli
incentivi disposti  dal  presente  decreto  in  modo  da  creare  uno
strumento unico ed omogeneo, nonche' di maggiore efficacia, per tutti
gli interventi di produzione di  energia  termica  rinnovabile  e  da
evitare  sovrapposizioni  con  gli  interventi  per  l'efficienza
energetica negli edifici che possono essere oggetto delle  detrazioni
fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli
e l'onere ricadente sulle tariffe del gas naturale;
  Ritenuto che i successivi decreti  di  aggiornamento  previsti  nel
decreto legislativo  n.  28/2011  potranno  considerare  un'eventuale
modifica dell'ambito di applicazione del presente decreto,  anche  in
considerazione  dell'evoluzione  della  normativa  sulle  detrazioni
fiscali;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del  6
dicembre 2012;

                              Decreta:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo  n.  28/2011,
il presente decreto  disciplina  l'incentivazione  di  interventi  di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e  per
la produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili,  come  di
seguito definiti, realizzati a decorrere dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto,  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi
specifici previsti dai Piani di azione per le energie  rinnovabili  e
per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 28/2011.
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza,  con
il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma  2,
lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011.
  3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di
spesa annua cumulata  pari  a  200  milioni  di  euro  per  incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare  da  parte  dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non  sono  accettate
ulteriori richieste di accesso agli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto, da parte  di  tali  soggetti,  fino  all'entrata  in  vigore
dell'aggiornamento di cui al comma 2.
  4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di
spesa annua cumulata  pari  a  700  milioni  di  euro  per  incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati da parte  di  soggetti  di  cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  b),  non  sono  accettate  ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al  presente  decreto,  da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  ai
provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed  integrazioni,
nonche' di cui ai decreti legislativi 3  marzo  2011,  n.  28,  e  30
maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
  a) potenza termica nominale di un  impianto  termico:  somma  delle
potenze nominali, come dichiarate  dal  costruttore,  degli  impianti
oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le  definizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  art.
1, lettere q), r), s) e t);
  b) interventi di piccole dimensioni di  incremento  dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'allegato I;
  c) intervento  di  piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia
termica da fonti  rinnovabili  e  con  sistemi  ad  alta  efficienza:
interventi di installazione di impianti termici di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera a)  e  lettera  b),  con  potenza  termica  nominale
complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare,
fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente  gli
interventi di installazione di impianti solari termici con superficie
solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;
  d)  superficie  solare  lorda:  superficie  totale  dei  collettori
solari;
  e) interventi sull'involucro di edifici  esistenti:  interventi  su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali,  strutture  opache
orizzontali  (coperture,  anche  inclinate,  e  pavimenti),  finestre
comprensive  di  infissi,  strutture  tutte  delimitanti  il  volume
riscaldato,  installazione  di  sistemi  di    schermatura    e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con  esposizione  da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O)  che  rispettano  i  requisiti  di  cui
all'allegato I del presente decreto;
  f)  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale: interventi  di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  di  cui  al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto  ed  equilibratura  dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo,  ed  introduzione,
nel caso  di  impianti  centralizzati  al  servizio  di  piu'  unita'
immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione  individuale
dell'energia termica  utilizzata  e  conseguente  ripartizione  delle
spese;
  g) edifici esistenti  e  fabbricati  rurali  esistenti:  edifici  e
fabbricati  rurali,  comprese  le  pertinenze,  iscritti  al  catasto
edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine  lavori  e
sia stata presentata la richiesta di iscrizione al  catasto  edilizio
urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  dichiarata  la  fine  lavori
antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto  e  sia
stata  avviata  la  procedura  di  affidamento  dell'incarico  ad  un
professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in  data
antecedente  alla  data  di    presentazione    dell'istanza    di
incentivazione;
  h) superficie utile: superficie  lorda  climatizzata,  misurata  al
netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;
  i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le
condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in  base
al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 28/2011;
  j) scheda-domanda: modello informatico  di  scheda  anagrafica  che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti coinvolti, resa  disponibile  dal  GSE  tramite  il  portale
Internet di cui all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
28/2011;
  k) impegno di spesa  annua  cumulata:  sommatoria  degli  incentivi
annui che GSE si impegna a riconoscere, in  attuazione  del  presente
decreto, a  ognuno  dei  soggetti  ammessi.  Per  le  amministrazioni
pubbliche, la spesa annua cumulata  indicata  all'art.  1,  comma  3,
comprende  anche  le  risorse  impegnate  dal  GSE  prima  della
realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di  cui  all'art.
7, comma 3;
  l) tecnico abilitato:  soggetto  abilitato  alla  progettazione  di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad  esso  attribuite
dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e
collegi professionali;
  m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto  le  spese  per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente  decreto  e  che  ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con  il  GSE  per  mezzo
della scheda di cui alla  lettera  i);  puo'  operare  attraverso  un
soggetto  delegato,  di  cui  alla  successiva  lettera  n),  per  la
compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera  j)  e  per  la
gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;
  n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite
delega, per nome e per conto del soggetto  responsabile  sul  portale
predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato;
  o) amministrazioni  pubbliche:  tutte  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni;
  p)  GSE:  «Gestore  dei  servizi  energetici  S.p.a.»,  soggetto
responsabile della  gestione  degli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto;
  q) esecuzione a regola d'arte: interventi  e  prestazioni  eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative  tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.
                              Art. 3


                          Soggetti ammessi

  1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:
  a) le amministrazioni pubbliche, relativamente  alla  realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
  b) i soggetti privati, intesi come  persone  fisiche,  condomini  e
soggetti titolari  di  reddito  di  impresa  o  di  reddito  agrario,
relativamente alla realizzazione di uno o piu'  degli  interventi  di
cui all'art. 4, comma 2.
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  dell'accesso  agli
incentivi,  possono  avvalersi  dello  strumento  del  finanziamento
tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un
servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.
                              Art. 4


                Tipologie di interventi incentivabili

  1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art.
5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica  in
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale,  dotati  di  impianto  di
climatizzazione:
  a) isolamento termico di superfici  opache  delimitanti  il  volume
climatizzato;
  b) sostituzione di  chiusure  trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato;
  c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  esistenti
con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti  generatori  di
calore a condensazione;
  d) installazione di sistemi di schermatura  e/o  ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili.
  2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui all'allegato  II,  ivi  comprese  le  spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia  termica  da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta
efficienza:
  a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di  calore,
elettriche o a gas, utilizzanti  energia  aerotermica,  geotermica  o
idrotermica;
  b) sostituzione di  impianti  di  climatizzazione  invernale  o  di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale  dotati  di  generatore  di
calore alimentato da biomassa;
  c) installazione di collettori solari  termici,  anche  abbinati  a
sistemi di solar cooling;
  d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a  pompa  di
calore.
  3.  Gli  interventi  realizzati  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  28/2011
accedono agli incentivi previsti al  presente  decreto  limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto  dei  medesimi
obblighi.
                              Art. 5


        Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

  1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art.  4,  concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili  ai  fini  dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo:
    a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione  di
acqua calda, anche se destinata, con  la  tecnologia  solar  cooling,
alla climatizzazione estiva:
      smontaggio e dismissione dell'impianto  esistente,  parziale  o
totale. Fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze;
    b)  per  gli  interventi    impiantistici    concernenti    la
climatizzazione invernale:
      smontaggio  e  dismissione  dell'impianto  di  climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di
tutte  le  apparecchiature  termiche,  meccaniche,  elettriche  ed
elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la
sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di  climatizzazione
invernale o di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli  interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al  generatore  di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete  di  distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione,  sui  sistemi  di  estrazione  ed  alimentazione  dei
combustibili nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre  comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che  utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo;
    c)  per  gli  interventi  finalizzati  alla  riduzione  della
trasmittanza termica degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
      i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il
miglioramento  delle  caratteristiche  termiche  delle  strutture
esistenti;
      ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di  cui  al  punto
i),  per  il  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche  delle
strutture esistenti;
      iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    d)  per  gli  interventi  finalizzati  alla  riduzione  della
trasmittanza termica U di chiusure  apribili  o  assimilabili,  quali
porte, finestre e vetrine, anche  se  non  apribili,  comprensive  di
infissi e di eventuali  sistemi  di  schermatura  e/o  ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso:
      i. fornitura e messa in opera  di  nuove  chiusure  apribili  o
assimilabili;
      ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
    e)  per  gli  interventi  che  comportino    la    riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
      i. fornitura e messa in opera di  tende  tecniche,  schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
      ii. fornitura e messa in  opera  di  meccanismi  automatici  di
regolazione e controllo;
    f) prestazioni professionali connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alle lettere da a) a  e)  e  per  la  redazione  di
diagnosi energetiche e  di  attestati  di  certificazione  energetica
relativi agli edifici  oggetto  degli  interventi,  come  specificato
all'art. 15.
                              Art. 6


                  Ammontare e durata dell'incentivo

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli  interventi  di  cui
all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per  la  durata
definita nella tabella A, secondo le modalita' di cui  agli  allegati
al presente decreto:

        Tabella A - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo
            in anni in base alla tipologia di intervento


              Parte di provvedimento in formato grafico


  2. Nel rispetto dei  valori  massimi  raggiungibili  dall'incentivo
totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di  piu'
interventi eseguiti contestualmente,  l'ammontare  dell'incentivo  e'
pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
  3. Nel caso  in  cui  l'ammontare  totale  dell'incentivo  sia  non
superiore  a  € 600,  il  GSE  corrisponde  l'incentivo  in  un'unica
annualita'.
  4. Per le sole aziende agricole puo' essere incentivata, oltre alla
sostituzione,  l'installazione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale dotati di generatori  di  calore  alimentati  da  biomassa,
secondo le modalita' di cui agli allegati al presente decreto.
                              Art. 7


                Procedura di accesso agli incentivi

  1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,
il soggetto  responsabile  presenta  domanda  al  GSE  attraverso  la
scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il  portale
Internet di cui all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
28/2011.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la  domanda  di  cui  al
comma  1  e'  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
effettuazione dell'intervento o di  ultimazione  dei  lavori,  ovvero
entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data  in  cui  e'  resa
disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma  1,
pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi.
  3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla  procedura  di
accesso  diretto  agli  incentivi  previsti  al  comma  2,  possono
presentare la  domanda  al  GSE,  attraverso  una  scheda  domanda  a
preventivo,  gia'  all'atto  della  definizione  del  contratto  di
rendimento energetico con la ESCO o  della  convenzione  con  «Consip
S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del
servizio energia, integrato con la  riqualificazione  energetica  dei
sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e' allegata,  oltre  a
quanto previsto  dal  comma  6,  con  riferimento  all'intervento  da
eseguire, copia  del  contratto  firmato  da  entrambe  le  parti  ed
immediatamente  esecutivo.  Tale  domanda  e'  firmata  dal  soggetto
responsabile e deve contenere l'impegno  ad  eseguire  i  lavori  nei
termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a  pena  di
decadenza al diritto alla prenotazione  dell'incentivo,  il  soggetto
responsabile deve:
    a)  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  accettazione  della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti
l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
    b)  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  accettazione  della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
  Se la domanda e' accettata, il GSE procede ad  impegnare  a  favore
del richiedente la somma corrispondente  all'incentivo  spettante  al
momento della presentazione della dichiarazione di cui  alla  lettera
a),  fermo  restando  che  l'effettiva  erogazione  degli  incentivi
avverra' ad intervento effettuato come  previsto  al  comma  6.  Alla
procedura d'accesso  di  cui  al  presente  comma,  e'  riservato  un
contingente di spesa cumulata annua per incentivi  non  superiore  al
50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande
presentate fino al sessantesimo giorno successivo  al  raggiungimento
di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata  sul
proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
  4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e  b)  che
prevedano una potenza termica nominale complessiva,  con  riferimento
al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale  o  serra,
maggiore di 500 kW ed inferiore o  uguale  a  1000  kW,  accedono  ai
meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente  decreto,  previa
iscrizione  in  appositi  registri,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al  presente  comma,
e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non
superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma
3 e non superiore a 23 milioni per i  soggetti  di  cui  all'art.  1,
comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di  cui
all'allegato IV.
  5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro  il  tipo  di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata  per
la  realizzazione  dell'intervento  ed  e'  firmata  dal  soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da  copia  di  un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso.
  6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o  piu'  dei  seguenti  documenti,  che  potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico,  in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati
1 e 2 e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2:
  a) attestato di certificazione energetica, ove  previsto  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto  definito  nel  decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ovvero  attestati  di  certificazione  redatti  in
conformita'  a  procedure  e  sistemi  di  certificazione  regionali
vigenti, ove presenti;
  b)  schede  tecniche  dei  componenti  o  delle  apparecchiature
installate,  come  fornite  dal  produttore,  dalle  quali  risulti
l'osservanza dei requisiti prescritti;
  c) asseverazione di un tecnico abilitato che  attesti  il  corretto
dimensionamento del  generatore  di  calore  nonche'  la  rispondenza
dell'intervento  ai  pertinenti  requisiti  tecnici  e  prestazionali
indicati negli allegati del presente decreto. Per gli  interventi  di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione  puo'  essere
compresa nell'ambito  di  quella  resa  dal  direttore  lavori  sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a)  a  c),  con
potenza termica nominale inferiore o uguale  a  35  kW  o  superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonche' all'art.
4, comma 2, lettera d), l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione  del  soggetto  responsabile,  corredata  da  una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati,  che  attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli allegati al presente decreto;
  d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto
della richiesta d'incentivazione  e  relative  ricevute  di  bonifici
bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la
causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e
il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto  a  favore
del quale il bonifico e' effettuato.  La  somma  degli  importi  deve
corrispondere alla spesa totale  consuntivata,  come  indicata  nella
domanda di ammissione di cui al comma 1;
  e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta  ai  sensi  dell'art.
15, comma 1;
  f)  ove  il  soggetto  responsabile  acceda  alla  procedura  di
incentivazione  attraverso  proprio  delegato:  delega  firmata  dal
soggetto responsabile;
  g) ove il soggetto responsabile sia una  ESCO,  copia  dell'accordo
contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi
ovvero copia del  contratto  di  rendimento  energetico  da  cui  sia
possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per  gli  interventi
di efficienza energetica;
  h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui  all'art.
12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale  dichiarazione
sostitutiva, il soggetto responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare
eventuali  incentivi  aggiuntivi  percepiti,  a  impegnarsi  a  non
richiedere o percepire,  successivamente  alla  sottoscrizione  della
scheda contratto di cui al comma 6,  alcun  ulteriore  incentivo  non
cumulabile con quelli di cui e' beneficiario e a rendersi disponibile
ai controlli di cui all'art. 14;
  i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
  j) dichiarazione di conformita'  dell'impianto,  ove  prevista,  ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
  k) certificato del corretto smaltimento degli impianti  oggetto  di
sostituzione e smaltimento, ove previsto;
  l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei
livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del  fattore
premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
  Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema  di
accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati  sono  da
intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine
dell'opera  dovra'  essere  presentata  la  scheda-domanda  relativa
all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti  dati
a consuntivo.
  7. I dati inseriti nella scheda-domanda di  cui  al  comma  1  sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. In  caso
di esito negativo di tale verifica, la  domanda  e'  respinta,  dando
comunicazione delle motivazioni al  soggetto  responsabile.  In  ogni
caso, resta ferma la possibilita' delle verifiche di cui all'art. 14.
  8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7,  e'
resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  i).  Il  soggetto  responsabile  prende
visione delle condizioni contenute nella scheda contratto  e,  previa
accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.
Il soggetto  responsabile  ottiene  copia  informatica  della  scheda
contratto  contenente  il  codice  identificativo  dell'intervento
effettuato, utile per i successivi contatti con  il  GSE.  La  scheda
contratto e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  ed  e'
accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in
corso di validita' dello stesso.
  9. L'incentivo di cui all'art. 6 e' corrisposto dal GSE secondo  le
modalita' e tempistiche stabilite nelle  regole  applicative  di  cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda  contratto  di  cui  al
comma 5.
  10. Il GSE aggiorna con continuita' sul portale di cui al comma  1,
il contatore riportante l'impegno di spesa annua  cumulata  raggiunta
per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
  11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche
all'incentivo di cui al presente decreto, il  GSE,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  e
sulla base dei contratti tipo  di  cui  al  comma  12,  predispone  e
pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla  loro
implementazione, ai fini  della  realizzazione  e  del  finanziamento
degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4.  L'iscrizione  a
tale elenco, aggiornato su base trimestrale, e' volontaria e aperta a
tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine  della
pubblicazione, tutte le informazioni  per  una  completa  e  corretta
informativa alle amministrazioni, quali,  a  titolo  di  esempio  non
esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale,  strutture
operative ed ambito territoriale di operativita', esperienze maturate
nel  settore  specifico  e  referenze  per  lavori  gia'  svolti,
impegnandosi altresi' ad informare tempestivamente  il  GSE  di  ogni
eventuale variazione.
  12. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto «Consip S.p.a.» e le regioni,  anche  con  il  coinvolgimento
dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art.  16  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente
contratti tipo  di  rendimento  energetico,  tra  le  amministrazioni
pubbliche, le ESCO e gli enti  finanziatori  al  fine  di  facilitare
l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la  produzione
di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip  S.p.a.»
puo'  avvalersi  del  supporto  tecnico  dell'ENEA.  Tali  modelli
contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.
                              Art. 8


                    Adempimenti a carico del GSE

  1. Il GSE e' responsabile  dell'attuazione  e  della  gestione  del
sistema  di  incentivazione  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto.
  2. Il GSE provvede all'assegnazione,  all'erogazione,  alla  revoca
degli  incentivi  secondo  modalita'  e  tempistiche  specificate  in
apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi  dell'art.
42  del  decreto  legislativo  n.  28/2011,  segnala  alle  autorita'
competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
gli  esiti  delle  istruttorie  per  l'eventuale  applicazione  delle
sanzioni  nelle  loro  competenze,  nel  rispetto  dell'art.  14.
Nell'esecuzione di  questa  attivita'  i  funzionari  del  GSE,  o  i
soggetti da questo  preposti,  rivestono  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale.
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti  e
per  la  completa  attuazione  del  presente  decreto,  il  GSE  puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da  esso  controllate,  anche  di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite
apposite convenzioni, di ENEA per le attivita' di cui  all'art.  9  e
del CTI per le attivita' di cui al comma 5.
  5. Il GSE, entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni,
le linee guida  per  l'installazione  di  contatori  termici  per  la
contabilizzazione e la  trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
all'energia termica prodotta. Le suddette  linee  guida,  sentite  le
regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del  presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.
  6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  gli
elementi per la definizione della scheda-contratto  di  cui  all'art.
28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
  7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma  1,
entro i trenta giorni successivi alla predisposizione  dei  contenuti
tecnici  da  parte  di  ENEA  e  comunque  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  8. Il GSE  predispone,  con  supporto  specialistico  di  ENEA,  la
relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante  secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 2.
                              Art. 9


              Adempimenti a carico dell'Unita' tecnica
                per l'efficienza energetica dell'ENEA

  1. ENEA in qualita' di organismo  tecnico  e'  chiamato,  ai  sensi
della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a  svolgere
i seguenti adempimenti:
  a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  predispone  i  contenuti  tecnici  del  portale  e  della
scheda-domanda  dedicati  all'attuazione  del  presente  decreto,
comprendenti i controlli  automatici,  tecnici  e  amministrativi  di
congruenza e compatibilita', di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  e  ai
successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione  documentale,
la modulistica necessaria allo svolgimento completo  delle  procedure
di accesso agli incentivi nonche' le  sezioni  tematiche  informative
(fonti  rinnovabili,  efficienza    energetica),    giuridiche    e
amministrative di ausilio  a  tutti  soggetti  interessati,  compresi
esempi di compilazione documentale;
  b) conformemente all'art.  8,  comma  3,  partecipa  all'attuazione
delle verifiche  per  le  attivita'  tecnico-amministrative  relative
all'art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al  GSE  nel
rapporto  con  i  soggetti  responsabili  volto  alla  richiesta  di
chiarimenti e di documentazione integrativa;
  c) fornisce al GSE informazioni necessarie per  la  gestione  delle
procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di  cui
al  comma  1  dell'art.  8,  tra  cui  l'evidenza  di  anomalie,  le
difformita' e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo,
significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso;
  d) fornisce supporto  specialistico  al  GSE  per  le  funzioni  di
monitoraggio dell'attivita' di incentivazione;
  e) svolge,  in  supporto  al  GSE,  parte  dei  controlli  in  situ
(ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1;
  f) fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione
della relazione annuale sul funzionamento  del  sistema  incentivante
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2;
  g) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone:
  i. entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualita',
specifico per gli edifici, per gli adempimenti di  cui  al  comma  1,
nelle modalita' previste dalle norme tecniche UNI vigenti;
  ii. le metodologie per determinare energia prodotta  o  risparmiata
con la realizzazione degli interventi a partire dai  dati  depositati
con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.
                              Art. 10


          Adempimenti a carico del soggetto responsabile

  1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti  dal  GSE,
nonche'  ai  fini  dell'accertamento  da  parte  delle  autorita'
competenti,  il  soggetto  responsabile  che  presenta  richiesta  di
incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo  stesso
e per i cinque anni successivi  all'erogazione  dell'ultimo  importo,
garantendone la corretta conservazione al  fine  del  riscontro,  gli
originali dei documenti di cui all'art. 7, comma 6, lettere da  a)  a
l), di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonche' le
fatture attestanti le spese effettivamente sostenute  e  le  relative
ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il  pagamento,
comprese  quelle  per  l'acquisto  delle  biomasse  finalizzate
all'alimentazione degli impianti incentivati. Se le cessioni di  beni
e le prestazioni di servizi sono effettuate da  soggetti  non  tenuti
all'osservanza delle disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle  spese  puo'
essere costituita da altra idonea documentazione.
                              Art. 11


                    Adempimenti dell'Autorita'
                  per l'energia elettrica e il gas

  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  predispone  il
contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma  1,  del
decreto legislativo n. 28/2011.
  2. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito  delle
componenti  delle  tariffe  del  gas  naturale,  secondo  criteri  di
degressivita' rispetto ai consumi.
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
copertura dei costi sostenuti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti
dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse,  ivi  compresi
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art.  16,
comma 2.
                              Art. 12


                            Cumulabilita'

  1. L'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi
che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione e i  contributi  in  conto  interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico,  tali  incentivi
sono cumulabili con gli incentivi in  conto  capitale,  nel  rispetto
della normativa comunitaria e nazionale.
  2. Nei casi  di  interventi  beneficiari  di  altri  incentivi  non
statali cumulabili, l'incentivo  previsto  dal  presente  decreto  e'
attribuibile nel rispetto della  normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente.
                              Art. 13


                      Monitoraggio e relazioni

  1. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e  di  efficienza
energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione  con
ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7,  comma
1, aggiorna con continuita' su di esso:
  a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo  depositate,
ripartiti per tipologia  di  intervento,  con  i  relativi  parametri
significativi, i dati statistici  aggregati  a  livello  nazionale  e
regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia  prodotta
o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;
  b) il valore annuo di esborso per incentivi, il  valore  dei  costi
degli incentivi per  intervento  e  cumulati  nonche'  le  proiezioni
cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata.
  2. Entro il 30  aprile  di  ogni  anno  il  GSE,  con  il  supporto
specialistico di ENEA, predispone  e  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del
sistema  incentivante  di  cui  al  presente  decreto.  La  relazione
contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute,
numero  degli  interventi  realizzati,  valore  degli  investimenti
realizzati,  entita'  degli  incentivi  erogati  e  stima  dell'onere
previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati
e energia termica  prodotta  attraverso  gli  interventi  nonche'  le
emissioni di gas serra evitate,  evidenziando  i  costi  evitati  per
forniture energetiche, entita' ed  esiti  dei  controlli  effettuati,
distinti per tipologia  d'intervento  e  regione.  GSE  condivide  le
banche  dati,  organizzate  a  livello  regionale,  con  le  regioni
interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI.
  3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto  legislativo  n.
28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni  due  anni
l'ENEA  sottopone  all'approvazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  uno  specifico  programma  biennale  di  monitoraggio
concernente lo  stato  e  le  prospettive  delle  tecnologie  per  la
produzione di  calore,  nonche'  lo  stato  e  le  prospettive  delle
tecnologie  rilevanti  in  materia  di  efficienza  energetica,  con
riguardo  particolare  alla  disponibilita'  di  nuove  opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e  lungo  periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo  delle
attivita' e dei costi sostenuti  e'  approvato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare.
                              Art. 14


                  Verifiche, controlli e sanzioni

  1. Il GSE  cura  l'effettuazione  dei  controlli  sugli  interventi
incentivati per il  tramite  sia  di  verifiche  documentali  sia  di
controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne  la  regolarita'
di realizzazione e gestione sulla base di un  programma  annuale,  di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.  Le
attivita'  di  controllo  possono  essere  effettuate  attraverso  il
supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di
altri organi specializzati, attraverso un metodo a  campione  per  un
totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate.
  2. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza  ovvero  la
decadenza degli  incentivi  nonche'  il  recupero  delle  somme  gia'
erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art.
23, comma 3, del decreto  legislativo  n.  28/2011,  provvedendo,  ai
sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare  le  istruttorie
alle autorita' competenti,  ivi  inclusa  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas,  ai  fini  dell'irrogazione  delle  eventuali
sanzioni.
  3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di  cui  all'art.  4,
comma 2, il GSE trasmette i  nominativi  dei  beneficiari  e  i  dati
relativi all'intervento  incentivato  all'ENEA  e  all'Agenzia  delle
entrate.
                              Art. 15


                Diagnosi e certificazione energetica

  1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere  corredate  da
diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e  da  certificazione
energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere  da  a)  a
c), quando l'intervento stesso e' realizzato su  interi  edifici  con
impianti di riscaldamento di potenza  nominale  totale  del  focolare
maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo  devono  essere
corredate  da  diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e  da
certificazione energetica successiva.
  2. La  certificazione  energetica  degli  edifici  e'  redatta  nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  nazionali  o  regionali,  ove
presenti.
  3. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione  energetica
dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui  al  comma
1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate
nella misura del cento per cento della spesa.
  4. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione  energetica
dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti  di  cui
al comma 1, nel rispetto di quanto indicato  all'allegato  III,  sono
incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.
  5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma  4  non  concorre  alla
determinazione  dell'incentivo  complessivo  nei  limiti  del  valore
massimo erogabile.
                              Art. 16


                      Misure di accompagnamento

  1. Per favorire la definizione di  interventi  di  riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico  e  segnatamente
dell'edilizia residenziale  pubblica,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare definiscono, anche in collaborazione  con  altri  enti  ed
associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche
misure  di  accompagnamento  e  interventi  di  sensibilizzazione  e
formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali
destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica di  cui  sono  titolari.  Essi  definiscono  altresi',  in
collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali
volontari tra  enti  proprietari  ed  inquilini  che  favoriscano  il
ricorso al finanziamento tramite terzi per  interventi  incentivabili
ai sensi del presente decreto.
  2. L'ENEA promuove la conoscenza  delle  opportunita'  offerte  dal
presente decreto e mette  a  disposizione  dei  soggetti  destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento  con  le
regioni e gli enti locali e con la  «Consip  S.p.a.»,  gli  strumenti
utili  a  sollecitare  l'effettuazione  degli    interventi    di
riqualificazione  energetica,  ivi  inclusi  modelli  di  diagnosi
energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
  3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze,  programmi  di  interventi  incentivabili  ai  sensi  del
presente decreto, eventualmente concorrendo  anche  al  finanziamento
delle spese per la  quota  non  sostenuta  dagli  incentivi  statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati  di  efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
  4.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  degli  impianti  di
climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e
al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali,
favorendo al contempo il raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  al
decreto  ministeriale  del  15  marzo  2012,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche  specifiche
per l'utilizzo di tali impianti.
                              Art. 17


        Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti
    per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto

  1. Ai fini  della  copertura  delle  attivita'  svolte  dal  GSE  e
dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai  soggetti
responsabili nonche' ai controlli sugli interventi e  in  generale  a
tutte  le  attivita'  gestionali,  amministrative,  di  verifica  e
controllo  finalizzate  all'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al
presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a  corrispondere
un corrispettivo pari all'1  per  cento  del  valore  del  contributo
totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere
sulle  rate  annuali  cui  ha  diritto  il  soggetto  responsabile
dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.
                              Art. 18


                        Disposizioni finali

  1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 28 dicembre 2012

                            Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                              Passera


                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                            e del mare
                                Clini


                Il Ministro delle politiche agricole
                      alimentari e forestali
                              Catania

                            Allegato I


      Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per
      gli interventi di incremento dell'efficienza energetica


              Parte di provvedimento in formato grafico


                            Allegato II


    Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per gli
  interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
              ed incremento dell'efficienza energetica


              Parte di provvedimento in formato grafico


                            Allegato III


            Determinazione dell'incentivo per le diagnosi
        energetiche preliminari e certificazioni energetiche


              Parte di provvedimento in formato grafico


                            Allegato IV


              Procedure per l'iscrizione ai registri


              Parte di provvedimento in formato grafico

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