EDILIZIA PRIVATA: Niente spazi al pubblico niente antincendi. Palco all'aperto senza vincoli.
La presenza di un palco allestito per una manifestazione è ininfluente. Perché se non c'è uno spazio delimitato per il pubblico, lo spettacolo o il trattenimento che si svolge all'aperto non è assoggettato alla regola tecnica di prevenzione incendi del ministero dell'interno del 19.08.1996.
La novità fa seguito al dm del 18.12.2012 (G.U. n. 301 del 28/12/2012), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che ha eliminato dal testo originario della disciplina in materia di sicurezza, ogni riferimento all'altezza del palco che, se superiore a 80 centimetri, faceva automaticamente assoggettare la manifestazione agli obblighi previsti per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo contenuti nel sopraindicato dm del 1996.
Ciò non toglie, comunque, precisa l'ultimo inciso dell'articolo 1 del decreto in questione, che vanno, comunque, rispettate le prescrizioni previste dal Titolo IX della regola tecnica, ovvero quelle che impongono, in ogni caso, per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico di presentare al comune competente la documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio (articolo ItaliaOggi del 05.01.2013).
PREVENZIONE INCENDI e PUBBLICO SPETTACOLO - DECRETO 18 dicembre 2012
DECRETO 18 dicembre 2012
Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo. (12A13380)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal
campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non superiore
a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili al
pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l'eliminazione del predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini
della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi
all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica
allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro
dell'interno 19 agosto 1996;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
dell'interno 19 agosto 1996, le parole «purche' di altezza non
superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le
seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 dicembre 2012
Il Ministro: Cancellieri