Data: 2013-01-08 04:39:05

EDILIZIA PRIVATA: Niente spazi al pubblico niente antincendi. Palco all'aperto

EDILIZIA PRIVATA: Niente spazi al pubblico niente antincendi. Palco all'aperto senza vincoli.
La presenza di un palco allestito per una manifestazione è ininfluente. Perché se non c'è uno spazio delimitato per il pubblico, lo spettacolo o il trattenimento che si svolge all'aperto non è assoggettato alla regola tecnica di prevenzione incendi del ministero dell'interno del 19.08.1996.
La novità fa seguito al dm del 18.12.2012 (G.U. n. 301 del 28/12/2012), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che ha eliminato dal testo originario della disciplina in materia di sicurezza, ogni riferimento all'altezza del palco che, se superiore a 80 centimetri, faceva automaticamente assoggettare la manifestazione agli obblighi previsti per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo contenuti nel sopraindicato dm del 1996.
Ciò non toglie, comunque, precisa l'ultimo inciso dell'articolo 1 del decreto in questione, che vanno, comunque, rispettate le prescrizioni previste dal Titolo IX della regola tecnica, ovvero quelle che impongono, in ogni caso, per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico di presentare al comune competente la documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio (articolo ItaliaOggi del 05.01.2013).

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Data: 2013-01-08 04:42:53

Re:EDILIZIA PRIVATA: Niente spazi al pubblico niente antincendi. Palco all'aperto

PREVENZIONE INCENDI e PUBBLICO SPETTACOLO - DECRETO 18 dicembre 2012 

DECRETO 18 dicembre 2012 
Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione  della
regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di  pubblico
spettacolo. (12A13380)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  agosto  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude  dal
campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non  superiore
a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di
amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili  al
pubblico;
  Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per  la
prevenzione incendi, di cui all'art. 21  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, con cui si  chiede  l'eliminazione  del  predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante  ai  fini
della prevenzione incendi, ferme  restando,  per  i  predetti  luoghi
all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica
allegata al decreto del Ministro dell'interno 19  agosto  1996  e  le
vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
  Ravvisata la necessita'  di  modificare  il  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 agosto 1996;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. All'art. 1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 agosto  1996,  le  parole  «purche'  di  altezza  non
superiore a m. 0,8» sono soppresse  e  alla  fine  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «, fermo restando quanto  stabilito  nel  titolo  IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».
                              Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 8 dicembre 2012

                                            Il Ministro: Cancellieri

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