Vendita esclusiva di auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
Superficie di vendita mq. 600
(calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c)
L’ Art. 21 bis, comma 2, (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita) della Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 testualmente recita:
“Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);”
quindi il regime abilitativo si calcola su un decimo di 600 e quindi: SCIA per un esercizio di vicinato da 600 mq.
Non si applicano:
Art. 19 quinquies (Strutture di vendita in forma aggregata) della Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Art. 26 (Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica) del Regolamento 15/R del 01/04/2009
Art. 29 (Parcheggi per le medie strutture di vendita) del Regolamento 15/R del 01/04/2009
Il procedimento è corretto?
Concordo.
L'esercizio di vicinato avrà una superficie di vendita di 60 mq (immagino si è trattato di un refuso ......)