Data: 2011-04-23 12:51:44

Il Questore che sospende il bar (art. 100 TULPS) deve dare adeguata motivazione

Il Questore che sospende il bar (art. 100 TULPS) deve dare adeguata motivazione

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 113

Svolgimento del processo

Il deducente è titolare di una licenza di esercizio pubblico denominato "B.S.", rilasciata dal Comune di Latina, per la somministrazione di bevande ed alcoolici.

Con il provvedimento impugnato, notificato alla ricorrente il 7 settembre 2010, il Questore di Latina disponeva, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., per la durata di 30 giorni la sospensione della licenza per la conduzione del pubblico esercizio, "in considerazione dell'abituale frequentazione dello stesso da parte di "soggetti pregiudicati, pericolosi e nulla facenti dediti alla commissione di reati", nonché per essere stato teatro di una sparatoria (episodio avvenuto il 25.1.2010) da cui è derivato il ferimento di numerose persone...e per la reticenza del titolare del bar e dei suoi familiari e dei dipendenti nel collaborare con gli investigatori".

Il ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato: 1) per violazione degli artt. 100 T.U.L.P.S.; 2) per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, oltre che vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell'art. 9 della L. 25.8.1991, n. 287; 4) per eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 430 emessa nella camera di consiglio del 7.10.2010 il collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Successivamente alla pubblica udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alla parte in cui l'autorità questorile non ha puntualmente motivato la misura del periodo di sospensione eccedente i quindici giorni.

L'art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ancora vigente dopo la entrata in vigore della legge 25 agosto 1991, n. 287 regolatrice dell'attività dei pubblici esercizi, prevede il potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

La norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso della permanenza della competenza del Questore ad adottare i provvedimenti di sospensione della licenza c.d. di polizia, anche nella vigenza del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito agli enti locali i compiti di polizia amministrativa, quando sussistono ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di talché il potere rimane affidato in tal caso alla competenza statale (cfr. Tar Lombardia, Milano, sezione III, 1 ottobre 2003, n. 4491; Tar Lombardia, Milano, 16 dicembre 2004, n. 6478; Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4756).

La giurisprudenza ha, però, sottolineato che tale competenza residuale del Questore ad adottare provvedimenti di sospensione della licenza di pubblici esercizi è giustificata unicamente dalla presenza di situazioni di fatto tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché solo detti presupposti giustificano la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata come quella dell'iniziativa economica privata (TAR Emilia Romagna Bologna, sezione I, 19 settembre 2003, n. 1567).

Infine, tenuto conto che il provvedimento adottato dal Questore ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione di fronte ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che l'adozione del decreto ex art. 100 T.U.L.P.S. prescinda dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prioritaria la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso (cfr. Cons. stato, VI, 7 febbraio 2007, n. 505).

Orbene, alla luce dei predetti principi affermati dalla giurisprudenza e condivisi dal Collegio, deve ritenersi che nel caso in esame la disposta misura interdittiva non risulti motivata, per la parte eccedente i giorni 15 di sospensione dell'esercizio pubblico.

Invero, a fondamento della sospensione per la parte eccedente i giorni 15 non vengono addotte specifiche ragioni così come prescritto dalla citata disposizione di legge.

Tutto ciò, mentre consente di disattendere il rilievo opposto dalla difesa erariale in memoria in ragione della circostanza che l'art. 2 della L.R. n. 21/2006 non esclude l'obbligo di motivazione, accredita la conclusione che gli episodi descritti nel provvedimento impugnato non possono dunque giustificare la durata della disposta sospensione per un periodo eccedente di gg. 15.

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso proposto deve, quindi, essere accolto limitatamente alla durata eccedente i gg. 15.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

riferimento id:964

Data: 2012-05-02 15:04:30

Re:Il Questore che sospende il bar (art. 100 TULPS) deve dare adeguata motivazione

Se posso dire la mia, direi che trattandosi comunque di atto amministrativo l'obbligo di motivazione (ex lege 241/90) sussiste sempre, a prescindere dalla durata del provvedimento adottato, anche se fosse stato inferiore ai 15 giorni.
Nel caso di specie evidentemente quella Questura, stante l'onere di supplemento motivazionale previsto dall'art.9 c.3 L. 287/1991, non aveva ben motivato il perchè aveva ritenuto di procedere con una sospensione maggiore dei 15 giorni.  Erronea inoltre aver "motivato" il provvedimento anche basandolo sulla "scarsa collaborazione" del gestore nelle indagini.
Il provvedimento questorile ex art.100 TULPS, a differenza di quelli per es. ex art.10 tulps o art.110 c.10 o c.11 tulps, prescinde dall'effettiva responsabilità o da abusi del gestore avendo finalità cautelari di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (questo per consolidata giurisprudenza sia di TAR sia del CDS).

Un saluto

Vedasi in materia già TAR LOMBARDIA, sez. Terza, sent. 527/2010 del 3.3.2010.

riferimento id:964

Data: 2016-07-21 07:31:25

Re:Il Questore che sospende il bar (art. 100 TULPS) deve dare adeguata motivazione

Legittima seconda sospensione art. 100 TULPS se congruamente motivata

[img]http://1432961776.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2015/02/gerenzano-bar-chiuso-ps-300x225.jpg[/img]

[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZ. I – sentenza 19 luglio 2016 n. 374[/b][/color]

Paiono, dunque, ragionevoli le conclusioni che il Questore ha tratto dai su indicati riscontri fattuali ovvero l’aver ritenuto (o meglio preso atto) che “nel corso degli ultimi mesi l’esercizio commerciale è diventato punto di riferimento per pregiudicati, persone oziose e persone dedite al consumo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e che (…) la precedente sospensione dell’autorizzazione non risulta ancora soddisfare la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa e indotta dal temporaneo periodo di chiusura dell’esercizio stesso”.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e idonea motivazione con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e che non difettino assolutamente i presupposti di fatto per l’adozione dello stesso, anche sotto il profilo della durata della sospensione disposta.

La sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto, attuale e grave pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. e dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, pare, invero, di per sé rinvenibile nell’elevato numero di persone identificate all’interno dell’esercizio in questione risultate gravate da precedenti misure di allontanamento, destinatarie di avviso orale o sottoposte a provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato o comunque risultate positive al Sistema di Indagine per svariate tipologie di reato.

http://buff.ly/29OZAH2

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