Gli impianti self service possono funzionare senza la presenza del gestore solo in aree montane ecc. e al di fuori dei centri abitati (art. 54 bis L.R. 28/2005). Un impianto situato in centro abitato che è funzionante 24 ore su 24 deve assicurare la presenza del gestore solo durante l'orario di servizio (art. 84, comma 1 L.R. 28/2005) o per l'intero orario di apertura (art. 84 comma 3 L.R. 28/2005)? Inoltre come si "legge" il comma 1, lett. b dell'art. 84 ter? Ad esempio durante il periodo di chiusura per ferie o nelle domeniche e nei giorni festivi è possibile il funzionamento senza gestore? Non riesco a coordinare le varie disposizioni; cosa mi sfugge? Grazie.
riferimento id:9629Un impianto situato in centro abitato che è funzionante 24 ore su 24 deve assicurare la presenza del gestore solo durante l'orario di servizio (art. 84, comma 1 L.R. 28/2005) o per l'intero orario di apertura (art. 84 comma 3 L.R. 28/2005)?[/quote]
A mio modestissimo parere, la norma poteva in effetti essere scritta un po' meglio. E infatti di recente l'Assessorato al Commercio ha pubblicato una nota esplicativa [url=http://www.faib.it/userFiles/File/info%20e%20documenti/2012/regione_toscana_nota_2711.pdf] http://www.faib.it/userFiles/File/info%20e%20documenti/2012/regione_toscana_nota_2711.pdf[/url], in cui tra le altre cose si afferma:
"[i]In tutti gli altri ambiti territoriali [b]diversi da quelli indicati all’articolo 54 bis[/b] l'impianto:
- funziona con la presenza del gestore, come sopra inteso, dei suoi dipendenti o collaboratori;
- durante l'orario di apertura funziona contestualmente con 2 diverse modalità di erogazione, vale a dire quella self-service pre-pagamento e quella servita, così come previsto dall’articolo 28, commi 5, 6 e 7 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011 e non esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento.
L’esclusivo utilizzo delle apparecchiature funzionanti 24 su 24 in modalità self-service pre-pagamento potrà avvenire solo durante la chiusura pomeridiana, serale o durante i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
- rispetta le norme in materia di orari e turni (artt. 84 e seguenti della l.r. 28/2005).
Ritengo opportuno precisare che per “orario di apertura” si deve intendere sia l’orario di apertura giornaliera obbligatoria prevista per tutti gli impianti (che va dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19) che l’orario di servizio comunicato al Comune dal singolo punto vendita e scelto nella fascia oraria che va dalle 6 alle 21, nel rispetto delle 52 ore minime settimanali. Durante tale orario di apertura l’impianto funziona, come già detto, con 2 diverse modalità di erogazione, servita e non.
Si deve pertanto ritenere che l’istallazione di un impianto che funziona esclusivamente in modalità self- service pre-pagamento 24 ore su 24 è da considerarsi legittima solo negli ambiti territoriali individuati all’articolo 54 bis della legge regionale. In tutte le altre aree l’utilizzo esclusivo di tale modalità è da ritenersi in contrasto con la normativa regionale pur se l’impianto è presidiato da un soggetto che svolge determinate mansioni.[/i]."
Mi pare che dalla nota si possa ricavare agevolmente che durante i periodi di chiusura (pomeridiana e giorni festivi) è ammesso l'esclusivo utilizzo delle apparecchiature self service pre-pagamento. Inoltre, anche l'art. 84[i]-ter[/i] della stessa legge prevede espressamente:
"[i]Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale: (...)
b)gli impianti dotati di apparecchiature “self- service” pre-pagamento, [b]a condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore[/b];[/i]"