Deliberazione 10 settembre 2012, n. 7-4530 Giunta Regionale
Articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54. Modifiche alla disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno (L.r. 54/79 - Paragrafo 16 dell'allegato 1 "Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici").
(B.U.R. 27 settembre 2012, n. 39)
A relazione del Presidente Cota:
Visto l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto), da ultimo modificata dalla l.r. 8/2010, in base al quale i complessi ricettivi all’aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell’allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) alla legge stessa;
Preso atto che al paragrafo 16) dell’allegato 1 sopra menzionato, si prescrive tra l’altro che le strutture rigide, in legno o altri materiali, annesse ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, dette “preingressi”, debbano coprire una superficie non superiore ai quattro metri quadrati, elevabili ad otto nell’ambito dei campeggi siti in zone montane;
Considerato che questa previsione si è rivelata, negli anni, non più in linea con le mutate esigenze della realtà del settore, oltre ad essere ormai del tutto disomogenea rispetto alle analoghe prescrizioni contenute negli atti normativi delle Regioni limitrofe alla Regione Piemonte, che prevedono limiti di copertura più ampi;
Rilevato che un’estensione di tale limite, per preingressi che siano comunque realizzati nel rispetto delle ulteriori prescrizioni tecniche, è senz’altro suscettibile di migliorare la fruibilità delle piazzole esistenti nei complessi ricettivi all’aperto, ponendo fine, inoltre, a situazioni di disparità con le Regioni confinanti, potenzialmente in grado di provocare una dispersione dell’afflusso turistico;
Dato atto che anche le rappresentanze regionali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore (FAITA Federcamping e Federalberghi) hanno sollecitato una modifica in tal senso della norma e che si è ritenuto di poter definire un ampliamento della superficie di copertura dei suddetti preingressi a dodici metri quadri, in luogo dei quattro attualmente previsti; Visto l’articolo 3, comma 2, della l.r. 54/79, a norma del quale il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, in relazione all’evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 alle legge stessa;
Considerato che l’esigenza di apportare le modifiche in questione scaturisce proprio dalla necessità di allineare le caratteristiche tecniche prescritte per i preingressi alla realtà attuale del settore e ritenute pertanto sussistenti le condizioni previste dall’art. 3, comma 2, della l.r. 54/79, affinché il Presidente dalla Giunta regionale possa procedere, con proprio decreto, a modificare conseguentemente il paragrafo 16) dell’allegato 1 della legge;
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voti unanimi,
delibera
- il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 54/79, può procedere con proprio decreto ad apportare le seguenti modifiche all’allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) della stessa legge: - al secondo capoverso del paragrafo 16) (Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno), le parole “mq. 4” sono sostituite dalle seguenti parole: “mq. 12”;
- al terzo capoverso del paragrafo 16), le parole “Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l’uso dei preingressi con una superficie sino a mq. 8” sono soppresse.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22.
(omissis)