un'associazione senza scopo di lucro vuole effettuare la vendita di abiti usati ed oggettistica varia, pervenuta all'associzione per donazione da parte di soci, cittadini o imprese.
Il ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti di solidarietà: ad esempio "acquisto materiale ed attrezzature ospedale in Uganda".
La vendita verrebbe effettuata in un locale privato con accesso da pubblica via, a cadenza mensile, rivolta al pubblico in generale.
Non è un attività imprenditoriale, non ha i requisiti del commercio al dettaglio ne delle forme speciali di vendita (es. Spacci interni per i soci) pertanto sembrerebbe un'attività libera esclusa dalla normativa del commercio. Ma che accorgimenti deve seguire per non rischiare l'accusa di commercio senza titolo abilitativo ed incorrere in sanzioni?
Buon anno a tutti
Manola
Buon anno!
A mio parere la questione è regolata dall'art. 8 comma 4 della legge 266/91 ([i]Legge quadro sul volontariato[/i]), in base al quale "[i]i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato[/i]".
Per la definizione di "attività commerciale e produttiva marginale" il riferimento è al D.M. 25 Maggio 1995, in base al quale rientrano all'interno della categoria sia le "[i]attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato[/i]" che le "[i]attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario[/i]". Mi sembra che il caso riportato (vendita di abiti usati e oggettistica varia, pervenuta tramite donazione) possa rientrare all'interno di questi casi.
Da notare anche che, sempre in base al D.M, queste attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.