Dal 1 gennaio 2013 obbligario indicare il rischio dipendenza sui giochi con vincite in denaro
riferimento id:9605Con riferimento al recente art.7 cc.4,5,6, 7 del DL 158/2012 conv. in l. 189/2012, ed in particolare l'ultimo periodo del comma 6, stante la formulazione della norma, sembrerebbe di capire che l'AAMS si sia riservata la competenza esclusiva ad accertare tale tipo di nuovi illeciti amministrativi (a parte la competenza ad irrogare la sanzione).
Anche se la circolare in questione si limita a citare il dettato della norma e su questo punto non fornisce spunti di riflessione, parrebbe dedurre che per il combinato disposto degli art.12 e 13 L. 689/81, essendo "diversamente disposto" (appunto dall'art.7 c.6 del DL 158), tali illeciti - apparentemente semplicimente "amministrativi" e non "tributari" - non rientrino nella competenza di altri organi accertatori.
Un saluto
Mi accodo e riporto un estratto dell'art. 7, comma 5 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 158/2012, così come modificato dalla legge di conversione (L. 189/12 - g.u. n. 263 del 10/11/12)
Dal 1 gennaio 2013 ... i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, [b]sono tenuti a esporre[/b], all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo
[b]predisposto dalle aziende sanitarie locali[/b], diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio
dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
[b]Allego il materiale predisposto dalla ASL 7 Toscana[/b]
Resta il dubbio sulla sanzionabilià per la mancata esposizione del materiale espositivo (si parla di 50.000 €). Riporto le relative disposizioni sanzionatorie di cui al successivo comma 6:
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni