Data: 2013-01-04 08:22:08

1 gennaio obbligo indicare rischio dipendenza sui giochi con vincite in denaro

Dal 1 gennaio  2013 obbligario indicare il rischio dipendenza sui giochi con vincite in denaro

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Data: 2013-01-08 16:25:09

Re:1 gennaio obbligo indicare rischio dipendenza sui giochi con vincite in denaro

Con riferimento al recente art.7 cc.4,5,6, 7 del DL 158/2012 conv. in l. 189/2012, ed in particolare l'ultimo periodo del comma 6, stante la formulazione della norma, sembrerebbe di capire che l'AAMS si sia riservata la competenza esclusiva ad accertare tale tipo di nuovi illeciti amministrativi (a parte la competenza ad irrogare la sanzione).
Anche se la circolare in questione si limita a citare il dettato della norma e su questo punto non fornisce spunti di riflessione, parrebbe dedurre che per il combinato disposto degli art.12 e 13 L. 689/81, essendo "diversamente disposto" (appunto dall'art.7 c.6 del DL 158), tali illeciti - apparentemente semplicimente "amministrativi" e non "tributari" - non rientrino nella competenza di altri organi accertatori.
Un saluto

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Data: 2013-01-09 12:48:13

Re:1 gennaio obbligo indicare rischio dipendenza sui giochi con vincite in denaro

Mi accodo e riporto un estratto dell'art. 7, comma 5 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 158/2012, così come modificato dalla legge di conversione (L. 189/12 - g.u. n. 263 del 10/11/12)

Dal 1 gennaio 2013 ... i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  [b]sono  tenuti  a  esporre[/b], all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo
[b]predisposto dalle aziende sanitarie locali[/b], diretto a  evidenziare  i rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio
dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie
correlate alla G.A.P.

[b]Allego il materiale predisposto dalla ASL 7 Toscana[/b]

Resta il dubbio sulla sanzionabilià per la mancata esposizione del materiale espositivo (si parla di 50.000 €). Riporto le relative disposizioni sanzionatorie di cui al successivo comma 6:
L'inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5, relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni

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