I requisiti professionali per il commercio ambulante sono disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 6/2010 che non prevede la possibilità di nomina del preposto per le imprese individuali. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, art. 8, lettera g), che ha modificato i requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali, chiedo se è fattibile anche per il commercio su aree pubbliche la possibilità di nomina di un preposto da parte di ditta individuale.
riferimento id:9601Ben venuta su questo forum.
A mio avviso sì.
Il D.lgs. 59/2010 come modificato dal D. Lgs. 147/2012, art. 8, lettera g), all'art. 71 comma 6 prevede che "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di [b]commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare [/b] o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali [...]" e al 6-bis "[b]Sia per le imprese individuali [/b] che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, [b]dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale[/b]".
Il D.Lgs. 114/98 art. 27 comma 1 lettera a) dice che "per [b]commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio[/b] e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte".
Quindi si tratta solo di attendere che Reg. Lombardia aggiorni il testo unico. Nel frattempo va disatteso dove in contrasto con la norma ri rango superiore.