La violazione delle norme sull'alcol non legittima la chiusura dell'attività, ma solo la cessazione della somministrazione di alcolici
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-01-2011, n. 90
Svolgimento del processo
La ricorrente svolge artigianale di produzione di gastronomia per asporto nel locale denominato "Il Covo del Salato", sito in Lecce, via Cairoli n. 19, in virtù di D.I.A. presentata in data 1.4.2008 (registrata dall'A.U.S.L. LE/1 al numero ITLE035174OOA, Codici Ateco 10.7, 47.11.4).
A seguito di un sopralluogo effettuato in data 15 agosto 2009 (che accertava la somministrazione di bevande alcooliche da parte della ricorrente), il Dirigente del Settore Attività economiche e produttiveUfficio di Polizia Amministrativa del Comune di Lecce, ordinava, con l'ordinanza 18 agosto 2009 n. 746, la "cessazione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "B", condotta in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa".
Con il successivo provvedimento 22 settembre 2009, prot. n. 112358/09, il Dirigente del Settore Attività economiche e produttiveUfficio di Polizia Amministrativa del Comune di Lecce rigettava l'istanza di rilascio di un'autorizzazione commerciale di tipo "B" presentata dalla ricorrente, "tenuto conto che, per la vigente programmazione comunale di cui alla l. 25/96, non vi è disponibilità dell'autorizzazione richiesta nella I zona commerciale, come si evince dal prospetto pubblicato in data 08/09/09".
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio, l'Amministrazione comunale di Lecce, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con decreto Presidenziale 5 ottobre 2009 n. 754, era accolta la domanda di tutela cautelare presentata da parte ricorrente, fino alla camera di consiglio del 21 ottobre 2009; con ordinanza 21 ottobre 2009 n. 789, la Sezione accoglieva definitivamente l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente, disponendo l'"immediata riapertura dell'esercizio commerciale nei limiti dell'attività autorizzata a seguito della Dia presentata in data 1.4.2008", sulla base della seguente motivazione: "considerato che il Collegio condivide e decide di fare propria la motivazione del decreto cautelare 5 ottobre 2009 n. 754, che di seguito si riporta: "Considerate le circostanze di fatto descritte dalla ricorrente e la particolare tutela che l'ordinamento assicura a soggetto riconosciuto in sede giudiziaria colpito da usura; Considerato che la ricorrente era titolare di autorizzazione per l'attività descritta nell'atto 15.5.2008, a seguito di DIA del 1.4.2008, nonché di autorizzazione sanitaria; Considerato che nulla viene imputato quanto all'attività commerciale autorizzata ex DIA 1.4.2008"; -che quindi deve essere confermata la tutela cautelare già concessa in via monocratica, limitatamente alle attività oggetto della Dia 1.4.2008".
All'udienza del 15 dicembre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In punto di fatto, appare assolutamente indubbio come, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la ricorrente abbia effettivamente svolto, nell'esercizio commerciale in questione, attività di somministrazione di bevande alcooliche; la circostanza è, infatti, agevolmente desumibile dai verbali degli accertamenti compiuti dalla polizia municipale in data 15 agosto 2009 e 18 settembre 2009 (in questo caso, in data addirittura successiva all'emanazione dell'ordinanza di sospensione impugnata) che hanno accertato l'effettiva somministrazione di bevande alcooliche da parte della ricorrente, sulla base di una serie di elementi di fatto che non risultano validamente contestati da parte ricorrente (che si limita a generiche considerazioni, in ordine all'impossibilità di vendere contemporaneamente prodotti da forno e bevande alcooliche).
Si trattava pertanto di attività di somministrazione al pubblico di bevande indubbiamente ricadente nella lettera b) della tipologia prevista dall'art. 5 della l. 25 agosto 1991, n. 287 che opera un preciso riferimento agli "esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)"; il titolo autorizzativo in possesso della D.G. (in virtù della D.I.A. presentata in data 1.4.2008) non poteva pertanto legittimare la vendita di bevande alcooliche, trattandosi di autorizzazione riferita alla sola attività di "preparazione e vendita da asporto di pizze e di prodotti di rosticceria; attività di vendita di pane, prodotti da forno ed alimenti in confezione ritirati da terzi autorizzati alla preparazione ed al trasporto".
Già in sede cautelare (nel decreto Presidenziale 5 ottobre 2009 n. 754 e nell'ordinanza 21 ottobre 2009 n. 789) è stato però sostanzialmente rilevato come il contenuto dell'ordinanza 18 agosto 2009 n. 746 si presentasse, in un certo senso"eccessivo", potendo essere considerato esteso a ricomprendere l'intera attività di somministrazione e vendita svolta dalla D.G. e, quindi, non solo la vendita di bevande alcooliche, ma anche la vendita di prodotti da forno e di rosticceria, rispetto ai quali si era correttamente formato il titolo autorizzatorio; in buona sostanza, quindi, la potestà sanzionatoria della p.a., in astratto legittimata dalla vendita da parte della ricorrente di bevande alcooliche senza autorizzazione, è andata troppo oltre colpendo anche attività (la preparazione e vendita di prodotti da forno) sicuramente assistite da un titolo autorizzatorio non contestato dall'Amministrazione.
In definitiva, la prima parte del ricorso è fondata e deve pertanto essere disposto l'annullamento dell'ordinanza 18 agosto 2009 n. 746 del Dirigente del Settore Attività Economiche e ProduttiveUfficio di polizia amministrativa del Comune di Lecce.
Al contrario, l'impugnazione del successivo provvedimento 22 settembre 2009, prot. n. 112358/09 del Dirigente del Settore Attività economiche e produttiveUfficio di Polizia Amministrativa del Comune di Lecce è infondata e deve pertanto essere respinta; rispetto alla precisa circostanza posta a base del diniego (la mancanza di disponibilità nella zona commerciale in questione, alla luce della programmazione comunale, di autorizzazioni di tipologia "B" comprendenti quindi anche la somministrazione di bevande alcooliche), la ricorrente si limita ad eccepire circostanze (come il possibile "gradimento alla cittadinanza ed al popolo della sera e della notte" dell'estensione alle bevande alcooliche della tipologia di vendita o i benefici economici che ne deriverebbero alla ricorrente ed alla sua famiglia) che, in realtà, non contestano, né la stessa sussistenza di un contingentamento delle autorizzazioni in discorso, né la conclusione raggiunta dall'Amministrazione in ordine alla "saturazione" del settore ed all'insussistenza di autorizzazioni disponibili; con tutta evidenza, si tratta pertanto di considerazioni che non possono certamente portare all'annullamento dell'atto impugnato.
La reciproca soccombenza permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza 18 agosto 2009 n. 746 del Dirigente del Settore Attività Economiche e ProduttiveUfficio di polizia amministrativa del Comune di Lecce.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.