Siccome nei commi 6 e 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 sono disciplinati i requisiti professionali per il commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e/o per un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza peraltro indicare alcunchè in relazione al possesso del vecchio REC, sembrerebbe che tale requisito non sia più considerato valido........ non mi sembra corretto.......... Potremmo considerarlo valido magari facendolo integrare da un corso (più leggero) di aggiornamento?
Antonella ;)
Siccome nei commi 6 e 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 sono disciplinati i requisiti professionali per il commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e/o per un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza peraltro indicare alcunchè in relazione al possesso del vecchio REC, sembrerebbe che tale requisito non sia più considerato valido........ non mi sembra corretto.......... Potremmo considerarlo valido magari facendolo integrare da un corso (più leggero) di aggiornamento?
Antonella ;)
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E' parere unanime (anche se la norma effettivamente non lo cita) che il REC SIA REQUISITO VALIDO.
Ministero dello Sviluppo Economico (Risoluzione 23 giugno 2010, n. 77536)
Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
2) Iscrizione al REC.
Con la risoluzione citata, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fà la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della Camera di Commercio competente e la relativa iscrizione al Registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC) (successivamente abrogato definitivamente dall'articolo 3, del D.L. 4 luglio 2003, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, a decorrere dal 4 luglio 2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.