Buonasera e auguri di buon anno in anticipo,
mi trovo alle prese con la seguente situazione: un nostro cliente vuole rilevare un'attività di internet point, per subentrarvi ed aggiungere ex-novo anche un corner per il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e da ufficio.
Trattandosi della prima volta che tratto l'argomento, mi sono scaricato le normative per analizzarle e mi balza all'occhio che il Comune di riferimento ha emanato un regolamento per la disciplina delle attività di phone center ed internet point, che prevede ad un articolo la seguente disposizione: "All'interno degli internet point è consentito esclusivamente, quale attività complementare ed accessoria, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio limitatamente alla vendita di prodotti per la telefonia e per l'informatica ed alla vendita di bevande non alcoliche mediante distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni di cui la D. Lgs. 114/1998, e, dalla sua entrata in vigore, della Legge Regionale 28/2005".
Lo stesso regolamento prevede ad un articolo precedente una superficie minima da destinare all'attività commerciale accessoria di 2 mq. Il che rileva perché lo stesso regolamento disciplina le metrature minime delle postazioni disponibili.
La mia domanda è se, alla luce delle normative già esistenti all'epoca dell'emanazione del regolamento (che risale al 2009!) e di quelle successivamente emanate, dette disposizioni possono essere "contestate" e ritenute abrogate o emendate da normative cronologicamente successive o gerarchicamente superiori (regionali e nazionali).
Buonasera e auguri di buon anno in anticipo,
mi trovo alle prese con la seguente situazione: un nostro cliente vuole rilevare un'attività di internet point, per subentrarvi ed aggiungere ex-novo anche un corner per il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e da ufficio.
Trattandosi della prima volta che tratto l'argomento, mi sono scaricato le normative per analizzarle e mi balza all'occhio che il Comune di riferimento ha emanato un regolamento per la disciplina delle attività di phone center ed internet point, che prevede ad un articolo la seguente disposizione: "All'interno degli internet point è consentito esclusivamente, quale attività complementare ed accessoria, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio limitatamente alla vendita di prodotti per la telefonia e per l'informatica ed alla vendita di bevande non alcoliche mediante distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni di cui la D. Lgs. 114/1998, e, dalla sua entrata in vigore, della Legge Regionale 28/2005".
Lo stesso regolamento prevede ad un articolo precedente una superficie minima da destinare all'attività commerciale accessoria di 2 mq. Il che rileva perché lo stesso regolamento disciplina le metrature minime delle postazioni disponibili.
La mia domanda è se, alla luce delle normative già esistenti all'epoca dell'emanazione del regolamento (che risale al 2009!) e di quelle successivamente emanate, dette disposizioni possono essere "contestate" e ritenute abrogate o emendate da normative cronologicamente successive o gerarchicamente superiori (regionali e nazionali).
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Le disposizioni in commento, già illegittime nel 2009 quando furono emanate, devono intendersi sicuramente abrogate dal 30 settembre 2012.
A mio avviso potete procedere all'avvio del corner mediante scia. Suggerisco di indicare nella scia "Si dichiara il rispetto della vigente normativa stante l'abrogazione della normativa comunale ad opera delle disposizioni contenute, fra l'altro, nei D.L. 201/2011, 1/2012, 5/2012 e successive integrazioni".
Buonasera
Ho inviato on line al comune di Roma (V municipio) richiesta autorizzativa per istallare un distributore automatico alimenti e bevande(solo caffè cappuccini ecc)presso un internet point.
Mi è stata rifiutata in base ad una delibera del comune di Roma n 65 del 2009 che non ne permette l'istallazione( art. 2 "Nei suddetti centri non è consentita l’installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti"
Chiedevo se vi erano leggi o normative/delibere comunali successive che abbiano abrogato questa (insensata a mio avviso) limitazione, permettendone l'istallazione.
Grazie della professionalità
Livio
Buonasera
Ho inviato on line al comune di Roma (V municipio) richiesta autorizzativa per istallare un distributore automatico alimenti e bevande(solo caffè cappuccini ecc)presso un internet point.
Mi è stata rifiutata in base ad una delibera del comune di Roma n 65 del 2009 che non ne permette l'istallazione( art. 2 "Nei suddetti centri non è consentita l’installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti"
Chiedevo se vi erano leggi o normative/delibere comunali successive che abbiano abrogato questa (insensata a mio avviso) limitazione, permettendone l'istallazione.
Grazie della professionalità
Livio
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SUGGERIAMO di allegare la DELIBERA IN COMMENTO (non reperibile online) per poterla visionare complessivamente (premesse e dispositivo) e capire i limiti di applicazione e la sua vigenza (soprattutto alla luce del successivo dlgs 59/2010).
Buongiorno
In allegato la delibera menzionata dal comune (art 2)
In teoria mi chiedono di inviare rinuncia alla mia richiesta on line (suap) in giornata....
Grazie della Vostra collaborazione e aiuto.
Buongiorno
In allegato la delibera menzionata dal comune (art 2)
In teoria mi chiedono di inviare rinuncia alla mia richiesta on line (suap) in giornata....
Grazie della Vostra collaborazione e aiuto.
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[b]PREMESSA[/b]:
Noi suggeriamo di non rinunciare MAI ad una istanza/scia presentata. Non saprai mai le vere motivazioni (quelle che vanno messe per scritto) e ti accontenti dei "suggerimenti" orali che VOLANT e sui quali non è poi possibile ipotizzare un ricorso.
UNICO CASO di rinuncia da suggerire si ha quando si dovesse, per errore, aver presentato una dichiarazione non veritiera ... al fine di evitare una segnalazione per falso in atti.
[b]NEL MERITO[/b]:
La questione è COMPLESSA nel senso che:
1) la delibera comunale ESISTE ed è in vigore a quanto ci risulta
2) la delibera PRECEDE le liberalizzazioni del Dlgs 59/2010
3) la delibera si pone in CONTRASTO con l'art. 35 del Dlgs 59/2010 e con i principi delle nuove norme di liberalizzazione sia della BOlkestein che di altri decreti successivi
Ciò detto ... rimane un problema ... SEI A ROMA, e Roma gode di uno "Statuto speciale" assecondato anche dalla Giurisprudenza, come abbiamo segnalato nei nostri post:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29213.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29449.0
In particolare SIA il TAR LAZIO che il CONSIGLIO DI STATO hanno ritenute legittime le nortme restrittive di ROMA anche in relazione alle disposizioni sulla liberalizzazione delle attività.
[b]TUTTAVIA, ecco lo SPIRAGLIO:[/b]
Le sentenze in commento si riferiscono all'apertura di NUOVI ESERCIZI, per cui è ragionevole ritenere che tali nuove attività possano avere un riflesso IMPATTANTE sulla città .... mentre nel tuo caso si tratta di MERA AGGIUNTA di distributori all'interno di attività già in esercizio.
Peraltro la delibera in alcune altre zone CONSENTE tale installazione.
Sulla base di questo spiraglio potresti avere un ESITO POSITIVO nei confronti del Comune, convincendolo che tu hai diritto ad installare perchè la delibera va disapplicata .... ed in caso di RIGETTO DELLA SCIA potresti ottenere una pronuncia favorevole del TAR.
AZZARDO una stima (prendila come indicazione di massima) tenuto conto degli orientamenti espressi e dello stato della normativa:
- possibilità di convincere il Comune (10%)
- chance di ottenere sospensiva al TAR (50%)
- chance di vittoria nel merito (40%)