La normativa vigente in Toscana (L.R.T. 01/2005) dal 03/01/2005 fino al 05/08/2011 (l.r. 5 agosto 2011, n. 40 entrata in vigore della SCIA) all'art. 84 contemplava le modalità previste per la procedura di denuncia di inizio attività.
Il medesimo articolo al comma 4 disponeva che «il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia.» proseguiva poi prevedendo che «Il termine di ultimazione di cui all'art. 86, primo comma, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta.»
Premesso che:
- la modulistica predisposta, e reperibile tuttora sul web, dall'alllora "Coordinamento Sportelli Unici Sistema Gestione Qualità" per la presentazione delle pratiche nei vari Comuni aderenti allo stesso, riporta quale «termine massimo di validità fissato in tre anni a partire dalla data di inizio dei lavori».
Sono a chiedere se dalla lettura del suddetto articolo 84 comma 4 quale termine massimo per l'ultimazione dei lavori si debba intendere:
a) tre anni dalla data di inizio dei lavori (con apposita comunicazione, di inizio dei lavori stessi, depositata in Comune) e pertanto in un ipotetico termine massimo di 4 anni (1+3):
oppure
b) tre anni dalla data di presentazione della denuncia in Comune indipendentemente dal fatto che i lavori siano iniziati (con relativa comunicazione depositata in Comune) dopo venti giorni o dopo 364 giorni.
Cordiali saluti e buon anno
L'art. 77 comma 3 disponeva: "Nel permesso sono indicati i termini d’inizio e
d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei
lavori non può essere superiore ad un anno dalla
data del rilascio del permesso; il termine di
ultimazione di cui all’articolo 86, comma 1, entro il
quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non
può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori
e può essere prorogato, con provvedime nto
motivato, solo per fatti estranei alla volontà del
titolare del permesso di costruire, che siano
sopravvenuti a ritarda r e i lavori durante la loro
esecuzione"
E' chiaro il testo nel far riferimento all'opzione 1+3. Un anno per iniziare i lavori e 3 anni per concluderli. Tale disciplina valeva anche per la SCIA per la quale esisteva una analoga formulazione anche se leggermente diversa:
Il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena
di decadenza, essere superiore ad un anno dalla
data di present azione della relativa denuncia. Il
termine di ultimazione di cui all’articolo 86, comma
1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, non può essere superiore a tre anni dalla
data anzidetta
ANCHE QUESTA DISPOSIZIONE andava letta nel senso indicato dell'1+3.
Ciò, come hai evidenziato, fino al 2011.
*************************
Per visualizzare il testo originario della LR 1/2005:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf_revisioni/legge-2005-00001/legge-2005-00001-20050112.pdf
Per il testo aggiornato:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
La versione multivigenza:
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/pianificazione_territorio/rubriche/atti_delibere/visualizza_asset.html_1145746977.html
Grazie.
Una precisazione:
dove scrivi: "tale disciplina valeva anche per la SCIA per la quale esisteva ........" intendevi scrivere "Tale disciplina valeva anche per la DIA per la quale esisteva .... ". E' corretto?
Cordiali saluti
Grazie.
Una precisazione:
dove scrivi: "tale disciplina valeva anche per la SCIA per la quale esisteva ........" intendevi scrivere "Tale disciplina valeva anche per la DIA per la quale esisteva .... ". E' corretto?
Cordiali saluti
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Certo, intendevo per la DIA quando si chiamava in quel modo mentre oggi prende il nome di SCIA.