Data: 2012-12-27 17:22:00

vendite di liquidazione per fine contratto di affitto d'azienda

Ciao Simone, il quesito è il seguente:
una ditta A  che gestisce un esercizio di vicinato di abbigliamento in forza di un contratto di affitto di azienda da B presenta  una comunicazione di vendite di liquidazione (e li fa nei trenta giorni che precedono i saldi), per "trasferimento di proprietà o gestione  dell'azienda" citando come motivo la scadenza del contratto di affitto d'azienda, senza unire nient'altro. Poichè mi dice (per telefono) che la ditta B nel febbraio 2013 glielo concederà nuovamente in affitto d'azienda, per evitare che sia un giochino per fare i saldi nel mese di dicembre e poi in pratica continuare tranquillamente l'attività tutti gli anni, posso chiedere che accompagni la comunicazione di vendite di liquidazione con la scia di cessazione spiegandogli che non può riavviare  l'attività con  un nuovo contratto di affitto d'azienda per 180 giorni? Il mio dubbio è che nel modulo regionale c'è scritto che  la comunicazione di cessazione  si fa con la chiusura definitiva dei locali (quindi non se segue un subingresso anche solo per rientro in possesso a seguito dello scadere dell'affitto d'azienda).

riferimento id:9564

Data: 2012-12-27 18:36:20

Re:vendite di liquidazione per fine contratto di affitto d'azienda


Ciao Simone, il quesito è il seguente:
una ditta A  che gestisce un esercizio di vicinato di abbigliamento in forza di un contratto di affitto di azienda da B presenta  una comunicazione di vendite di liquidazione (e li fa nei trenta giorni che precedono i saldi), per "trasferimento di proprietà o gestione  dell'azienda" citando come motivo la scadenza del contratto di affitto d'azienda, senza unire nient'altro. Poichè mi dice (per telefono) che la ditta B nel febbraio 2013 glielo concederà nuovamente in affitto d'azienda, per evitare che sia un giochino per fare i saldi nel mese di dicembre e poi in pratica continuare tranquillamente l'attività tutti gli anni, posso chiedere che accompagni la comunicazione di vendite di liquidazione con la scia di cessazione spiegandogli che non può riavviare  l'attività con  un nuovo contratto di affitto d'azienda per 180 giorni? Il mio dubbio è che nel modulo regionale c'è scritto che  la comunicazione di cessazione  si fa con la chiusura definitiva dei locali (quindi non se segue un subingresso anche solo per rientro in possesso a seguito dello scadere dell'affitto d'azienda).
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Ciao,
premesso che niente vieta di effettuare le vendite di liquidazione nei 30 giorni precedenti i saldi .... resta invece ferma la disciplina regionale ("a forte odore di illegittimità") in merito al divieto di riapertura per 180 giorni.
La norma dispone però: "l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione".
Quindi non si ricade nel divieto se:
1) si apre una diversa attività (es. vendendo una diversa tipologia di prodotti). Basta aggiungere un codice ATECO
2) si una un locale diverso

Nel caso da te descritto il soggetto A cessa e riapre sulla base di un DIVERSO TITOLO DI GODIMENTO (nuovo contratto di affitto di azienda) nei medesimi locali per esercitare la medesima attività.
Tale operazione sembra rientrare nel divieto della legge regionale.
Per esserne escluso occorre che vari la tipologia di attività (come detto anche aggiungendo un ulteriore codice ateco o vendendo prodotti parzialmente diversi).

ATTENTO PERO'. Non spetta a te sindacare preventivamente il comportamento del soggetto. Avvisalo, ma il controllo può essere solo successivo! E la conseguenza di una violazione della norma NON è la cessazione ma la SANZIONE PECUNIARIA. Quindi l'attività può continuare ma con un bel verbalino dei vigili!!!




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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 92
Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione (138).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

(138) Comma così sostituito dall’art. 55, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 71 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.».

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