Ho una residenza d'epoca costituita da 2 appartamenti. La società titolare mi comunica che è avvenuta una scissione di azienda in virtu' della quale uno degli appartamenti sarà gestito dalla nuova società nata dalla scissione e l'altro resterà in capo alla società originaria. A fronte di due Scia presentate dalle rispettive società, una per variazione e l'altra per subentro, il dubbio è se è possibile che le due residenze d'epoca conservino la stessa denominazione (preciso che trattasi di due unità abitative poste nello stesso immobile) o se invece la seconda debba darsi un nuovo nome oppure con il consenso della società originaria potrebbe mantenerlo? L'art.13 del regolamento 18-r/2001 come modificato dal dpgr 46-r/2007 parla di divieto della stessa denominanzione con riferimento alle strutture ricettive dsciplinate da quel titolo ovvero tutte le imprese turistiche tra cui quindi anche le residenze d'epoca e prevede l'eccezione solo in caso di cessazione con espresso consenso della cessata.
grazie.
Ho una residenza d'epoca costituita da 2 appartamenti. La società titolare mi comunica che è avvenuta una scissione di azienda in virtu' della quale uno degli appartamenti sarà gestito dalla nuova società nata dalla scissione e l'altro resterà in capo alla società originaria. A fronte di due Scia presentate dalle rispettive società, una per variazione e l'altra per subentro, il dubbio è se è possibile che le due residenze d'epoca conservino la stessa denominazione (preciso che trattasi di due unità abitative poste nello stesso immobile) o se invece la seconda debba darsi un nuovo nome oppure con il consenso della società originaria potrebbe mantenerlo? L'art.13 del regolamento 18-r/2001 come modificato dal dpgr 46-r/2007 parla di divieto della stessa denominanzione con riferimento alle strutture ricettive dsciplinate da quel titolo ovvero tutte le imprese turistiche tra cui quindi anche le residenze d'epoca e prevede l'eccezione solo in caso di cessazione con espresso consenso della cessata.
grazie.
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La seconda (o la prima) devono cambiare denominazione. La norma è cogente e non è disponibile (non è derogabile anche se vi è il consenso dell'interessato).