Il fatto sul quale vorrei avere un Vs qualificato parere è il seguente.
In un comune sito in lombardia l’impresa individuale “ABC” ha iniziato l’attività di autoriparatore senza che risulti presentata nessuna scia al suap del comune.
Da una visura presso la CCIAA competente, si rilevano i seguenti dati :
L’ impresa individuale “ABC” è iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) .
La classificazione dichiarata : codice 45.20.10 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
Lo stato dell’attività al momento risulta : IMPRESA INATTIVA .
Il mio quesito è il seguente : dal momento che l’impresa “ABC” , risulta iscritta al registro delle imprese della CCIAA , possono ritenersi assolti gli obblighi previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n° 122 ? ( registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) In difetto sono applicabili le sanzioni prevista dall’art 10 della stessa legge ?
Non essendo stata presentata alcuna scia presso il suap del comune , in che sanzioni incorre il trasgressore ?
Cordiali Saluti - Buone Feste
A seguito della soppressione del RIA (Registro degli esercenti attività di autoriparazione) l'attività di autoriparazione può essere svolta solo da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio. Siccome il titolare è iscritto al RI non sono applicabili le sanzioni della L 122/1992. La posizione di impresa inattiva è compatibile con l'assenza di SCIA presentata al SUAP. Qualora venga accertato l'inizio dell'attività senza presentazione della SCIA si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione, compresa la cessazione dll'attività. In tal caso è necessaria una segnalazione alla CCIAA.
riferimento id:9549Ringrazio per il sollecito riscontro. :)
Escludendo le sanzioni previste dalla legge 122/92 , non saprei quale sanzione applicare :-[.
Potrebbe precisare dettagliatamente la normativa alla quale fa riferimento ?
A quale fine è richiesta la segnalazione alla CCIAA ?
Grazie per la pazienza
Cordiali Saluti
non c'è una sanzione specifica ma possono essere applicate sanzioni in caso di accertate violazioni a discipline di settore. es.: mancata presentazione domanda rilascio certificato di agibilità - art. 24 DPR 380/2001; emissioni in atmosfera - art. 279, 3, D.Lgs 152/2006; inquinamento acustico - art. 10 L. 447/95; sicurezza sul lavoro - art. 60 DLgs 81/2008 rif art. 21. In assenza di predette violazioni, l'attività va comunque cessata perchè in assenza di SCIA non si può valutare la legittimità dellamedesima. L'impresa è iscritta al RI e pertanto vanno segnalate condizioni e provvedimenti adottati dal Comune. La CCIAA deve anche verificare il requisito tecnico professionale.
riferimento id:9549Grazie
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