Data: 2011-04-23 11:50:06

Distributori di carburanti - se l'area è incompatibile va contestato subito

Distributori di carburanti - se l'area è incompatibile va contestato tempestivamente

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 279

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, notificato il 9 novembre 2009 e depositato in segreteria il 24 novembre 2009, la società G.- O. s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, adottato in data 8 settembre 2009, con il quale il Comune di Casalnuovo di Napoli ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 38/2007 del 2 agosto 2007 rilasciato per la realizzazione di un impianto di metano per autotrazione, in viale dei Tigli, sulla particella catastale ex 782, nonché della d.i.a. presentata in data 26 gennaio 2009 (prot. 3429, pratica n. 13) per l'installazione di una cabina elettrica sulla particella catastale n. 1031.

Parte ricorrente ha riferito in fatto che, nel corso della realizzazione dell'impianto, aveva già presentato una precedente d.i.a., in data 10 settembre 2008, per consentire l'aggiunta dei serbatoi e delle colonnine per l'erogazione dei carburanti e lo spostamento del compressore del metano dalla zona F5 alla zona VR di p.r.g., nell'ambito della medesima particella catastale ex 782, e che si era poi resa necessaria una terza d.i.a., presentata in data 1 aprile 2009 (prot. n. 15209, pratica n. 55) per lo spostamento della cabina elettrica sulla particella n. 1015, comunque non ricadente in zona F5 di p.r.g. Ha aggiunto parte ricorrente di avere regolarmente ultimato i lavori e di aver comunicato tale circostanza al Comune in data 30 giugno 2009.

Sennonché il Comune, con il provvedimento qui oggetto di ricorso, ha disposto in autotutela l'annullamento dei predetti titoli abilitativi edilizi con la motivazione per cui "l'impianto autorizzato occupa parte di suolo classificato dal P.R.G. vigente come zona F5 - aree per attrezzature collettive e mercato, e quindi in difformità a quanto autorizzato con i titoli abilitativi di cui sopra".

Avverso il suddetto provvedimento di autoannullamento d'ufficio la società ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2850 del 10 dicembre 2009 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per l'assorbente fondatezza del motivo di difetto di istruttoria, presupposto erroneo e carenza di motivazione.

Parte ricorrente ha, infatti, fornito sufficienti elementi di prova (perizia giurata in data 5 novembre 2009, in atti, rimasta inoppugnata) dell'insistenza dell'impianto, in tutte le sue parti, in zona VR del vigente p.r.g. comunale (sicuramente compatibile con l'impianto realizzato), ricadendo in zona F5 - aree per attrezzature collettive e mercato - solo una parte marginale della pavimentazione di prosecuzione del piazzale. A fronte di questa documentata prospettazione di parte il Comune intimato, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito alcun elemento probatorio in senso contrario, così dando fondamento (anche arg. ex art. 116, secondo comma, c.p.c.) alla censura di difetto di istruttoria e di errore sui presupposti di fatto svolta da parte deducente.

Questa Sezione, d'altra parte, con la ricordata ordinanza n. 2850/2009 del 10 dicembre 2009, di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato, aveva favorevolmente valutato le suddette censure "con riguardo al fatto che - per come attestato dalla perizia giurata il 5.11.2009 ed allegata al fascicolo della ricorrente - l'impianto in questione ricade "al di fuori dell'area classificata F5"". Ora, pur a fronte di questa inequivoca presa di posizione, l'amministrazione comunale non ha inteso in alcun modo controreplicare e fornire elementi probatori in senso contrario, rimanendo inerte anche nella successiva e odierna fase del merito, in tal modo ulteriormente avvalorando la fondatezza della tesi di parte ricorrente.

D'altra parte, in linea subordinata, come correttamente posto in luce dalla società deducente, il Comune era sin dall'inizio perfettamente a conoscenza del fatto che solo una minima ed irrilevante porzione della particella catastale ex 782, su cui insiste l'impianto, ricadeva in zona F5, circostanza nota e acclarata in tutti gli atti del procedimento autorizzatorio, sicché risulta comunque errata la motivazione comunale di una pretesa difformità di quanto realizzato rispetto al progetto autorizzato.

Inoltre, come rilevato nel quarto motivo di ricorso, risulta assertoria e indimostrata la tesi (implicita) comunale di un'assoluta incompatibilità tra la destinazione di piano F5 e la realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti.

Ugualmente fondata appare la censura di cui al sesto motivo di ricorso, intesa a denunciare la mancata comparazione - in evidente violazione del disposto dell'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 - tra l'interesse pubblico concreto e attuale all'autoannullamento e la posizione di pretesa del privata, ormai già espansa in virtù dei titoli autorizzatori assentiti e già concretizzatasi con la realizzazione dell'impianto.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere giudicato fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione intimata, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Condanna il Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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