Data: 2012-12-23 07:07:27

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 - VERSIONE AGGIORNATA

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:08:07

Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 1
Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell'ISTAT
Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell'ISTAT
1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione
con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e
della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla
domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete,
l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di
progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e
civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di
ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo
stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con
particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati
conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata
illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta
indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state
utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' la
descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda
digitale italiana, delle linee strategiche di azione e
l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.))
2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « i Ministri dell'economia e delle
finanze e » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato
all'innovazione tecnologica e con il Ministro »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili
utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione
all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri
della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria
necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto,
nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione ((gestione e
supporto all'utilizzo)) del documento unificato, nel rispetto di
quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro sei mesi)) con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con
il Ministro della salute. »;
c) ((dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:))
((« 3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia'
previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
».))
((3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio ».))
3. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di ((12 milioni)) di euro per
l'anno 2013.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:08:26

Anagrafe nazionale della popolazione residente

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)

Art. 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
« ART. 62. - (Anagrafe nazionale della popolazione residente. -
(ANPR)). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base
di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che
subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del ((quinto comma)) dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".
((Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione
annuale del Garante per la protezione dei dati personali.))
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il
subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.
3. ((L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati
anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei
dati anagrafi e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche
dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di
competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni,
inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.
L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che
erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.))
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita'
di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni
((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di
scadenza della carta di identita' della popolazione residente.))
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa ((con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche')) con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi
e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le
modalita' di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del
presente decreto((, in modo che le informazioni di anagrafe, una
volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;))
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. ».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « indice nazionale delle
anagrafi; » sono sostituite dalle seguenti: « anagrafe nazionale
della popolazione residente; ».
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute ((e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e'
adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte
con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
« 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti
parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o
dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante
regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. ».
7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:08:43

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 3
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale dei numeri civici delle strade urbane
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e
delle finanze, ((sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata)) di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della
popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
contenuti ((dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU),)) realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia
del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita'
di accesso all'((ANNCSU)) da parte dei soggetti autorizzati, nonche'
i criteri per l'interoperabilita' dell'((ANNCSU)) con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ((Per la realizzazione dell'ANNCSU
l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di
servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il
territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di
singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.))
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'
preparatorie all'introduzione del censimento ((permanente)) mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di
cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con
le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al
sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico
nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, ((previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,)) e sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989
e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e
degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i
principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema
delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di
obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni
internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei
dati amministrativi a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
« ART. 12. - (((Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica))).
1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i
regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi
internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico
nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto
ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui
all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato ((di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 166;)) qualora i chiarimenti non siano ritenuti
esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e
competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano
preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea
in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle
riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui ((al comma
2.))
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali
rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle
riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio
dell'ISTAT. ».

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:09:00

Domicilio digitale del cittadino

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 4
Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
« ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica
amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ((rilasciato ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2,)) quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte
del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da
parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario. ((L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.))
((4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.))
((4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.))
((4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica
di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.))
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ».

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:09:16

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 5
Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi
delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali
((che presentano domanda di prima iscrizione)) al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data
di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente
decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il ((30 giugno 2013)). L'ufficio del registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda
((fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta
elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.))
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6,
e' inserito il seguente:
« ART. 6-bis. - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)) e con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. ((L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita' di autenticazione. L'indice e' realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma
3.))
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, ((sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale,)) si avvale per la realizzazione e
gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle
strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne definisce ((con proprio decreto)),
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ((della
presente disposizione)), le modalita' di accesso e di aggiornamento.
5. Nel ((decreto)) di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ».

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:09:36

Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della .....

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della
pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «
1((-bis)). L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. »;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente:
« 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare dello stesso. »;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: « le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica » sono
sostituite dalle seguenti: « le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici »;
d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «
((amministrazioni pubbliche)) » sono inserite le seguenti: « e i
gestori di servizi pubblici »;
(( d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal
seguente: « 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio
di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati ».))
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente:
« 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ((con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,)) pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente)) ».
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
« 13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. ».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
1° gennaio 2013.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del
trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:09:54

(( Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel ....

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



Art. 7
(( Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel
settore pubblico e privato ))
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia
dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la
trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il medico o la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione
all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora
il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo
».))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternita' e della paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
« 3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per
fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via
telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato((, che ha in cura il minore,))
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.))
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((comprese
la definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche)) »;
b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo,
((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico,
all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3
dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo scopo di usufruire
del congedo medesimo.)) ».
((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:10:18

(( Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale ))

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


Art. 9
(( Documenti informatici,
dati di tipo aperto e inclusione digitale ))
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «
dispositivo di firma » sono inserite le seguenti: « elettronica
qualificata o digitale »;))
((0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13),
del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma
scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale »;))
((0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «
5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri
definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite
il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere
richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico. I programmi software
eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilita' »;))
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
« Art. 52. - (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati,
documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e'
disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa
vigente. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito
web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito",
il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in
loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria.))
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma
7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture
di dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente »;
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita'
commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
L'Agenzia per l'Italia digitale ((deve stabilire)), con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri
oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. ((In ogni caso,
l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)) ».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
« n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
« L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche
delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa
internazionale. »;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ».
5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo
le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti parole:
« ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ».
((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione »
e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione ».))
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: « partecipazione »
sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza
e di non discriminazione »;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio
2004, n. 4 »;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
« 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e' inserita
la seguente: « accessibili, »;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica »
sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.
4, »;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: « conformita' »
sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici di accessibilita'
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».
((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione e'
effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata
pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili ».))
((6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.))
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di
accessibilita' per l'anno corrente ((e lo stato di attuazione del «
piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione,
in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali
attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La
redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.)) La mancata pubblicazione e'
altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine
all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno
formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non
superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al ((comma
7)):
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:10:36

Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione ))

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


(( Art. 9 bis
Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione ))
((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:))
((« 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:))
((a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;))
((b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;))
((c) software libero o a codice sorgente aperto;))
((d) software fruibile in modalita' cloud computing;))
((e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso;))
((f) software combinazione delle precedenti soluzioni.))
((1)bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di
procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano una
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla
base dei seguenti criteri:))
((a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;))
((b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. ((All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi
fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo
dell'Indicatore della situazione economica equivalente per
l'universita' (ISEEU)».))
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse
umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli
((studenti, di cui all'articolo 3 del)) decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, nonche' quella degli studenti e dei laureati delle
universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale
realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno
in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe
degli studenti e dei laureati accedono anche le universita'.
L'anagrafe nazionale ((degli studenti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,)) e' altresi' alimentata
dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1o marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del
comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalita'
informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle
domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le
amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
definite le modalita' per l'attuazione del comma 9, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:11:01

Pagamenti elettronici

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



Art. 15
Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante « Codice dell'amministrazione digitale », e' sostituito dal
seguente:
« Art. 5. - (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di
pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ((a far data
dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,))
a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del
versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi
del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte
di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve
l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento
dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo,
nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalita' di
movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A.
dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste
Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo
81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento
abilitati.))
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono
essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica
del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione
del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili
modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di
cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto
dalle imprese fornitrici.))
((3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in
relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo
1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013.))
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalita'
attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a
disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento
medesimo.))
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. ».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
delegato all'innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale
di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) e' disciplinata
l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie
mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
((di concerto con il Ministro)) dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi
minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti
interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma
precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione
degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche
con tecnologie mobili.
((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
((5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e'
effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad
apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere
obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica ».))
((5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:))
((« 4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni
o servizi ».))

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:11:47

Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', ,,,,,,,

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



Art. 25
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione
e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, ((la nuova imprenditorialita'
e)) l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle
imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e
coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di
riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e
finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le
disposizioni della presente sezione intendono contestualmente
contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla
creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione,
cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in
Italia talenti, ((imprese innovative)) e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di
seguito « start-up innovativa », e' la societa' di capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) ((i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione
e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o
azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria dei soci;))
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di
quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente, lo sviluppo,))
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione
della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni
immobili. ((Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali
per la registrazione e protezione di proprieta' intellettuale,
termini e licenze d'uso)). Le spese risultano dall'ultimo bilancio
approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di
bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e
che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero;
3) ((sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attivita' di impresa.))
3. Le societa' gia' costituite alla data di ((entrata in vigore
della legge di conversione)) del presente decreto e in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative
ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data
depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui
all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti
previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente
sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa
e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e'
stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e'
stata costituita entro i quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale
le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up
innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una
societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti
requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere
start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al
momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ((entrata in
vigore della legge di conversione)) del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e'
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione
di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati
rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up
innovative incubate;
g) ((capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione
dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a
favore delle start-up innovative incubate;))
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate,
tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ((ai commi 2 e 3)) e per gli
incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per
l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e'
attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri
attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli
incubatori certificati: all'anagrafica, all'attivita' svolta, al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili,
assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via
telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile
da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio
sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito
della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e
le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali
dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa,
esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e
intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a
seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo
svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali
dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al
regime di pubblicita' di cui al comma 10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante
legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nell'ambito
delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:12:00

Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi ))

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)


(( Art. 33-octies
Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi ))
((1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Se il motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in
una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti
locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di
competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le
specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare
interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate».))

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:12:16

Imprese turistico-balneari ))

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



(( Art. 34-quater
Imprese turistico-balneari ))
((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Si intendono quali
imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le
attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono
ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere
il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della
concorrenza, e' demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi
per lo svolgimento delle attivita' accessorie degli stabilimenti
balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto
delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, nonche' dell'ordine pubblico, dell'incolumita' e
della sicurezza pubblica. Tali attivita' accessorie devono essere
effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e
logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli
indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita
ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e
di proporzionalita'»;))
(( b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:))
((«6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in
stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.))
((6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis.))
((6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella ))Gazzetta
Ufficiale(( n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte
dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione
demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di
qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto
aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale
30 novembre 1983».))

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:12:29

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agrico

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



(( Art. 36-bis
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari ))
((1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) al primo periodo, le parole: «a pena di nullita'» sono
soppresse;))
(( b) l'ultimo periodo e' soppresso.))

riferimento id:9507

Data: 2012-12-23 07:12:47

Zone a burocrazia zero ))

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».
(12A13277)



(( Art. 37-bis
Zone a burocrazia zero ))
((1. Nell'ambito delle attivita' di sperimentazione di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che
proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone
a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale
o del patrimonio storico-artistico.))
((2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono
individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive. Nei rimanenti casi per le nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del
provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi
telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalita'
asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si
intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e'
adottato entro tale termine.))
((3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui
all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero.))
((4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di
natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.))
((5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.))

riferimento id:9507
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it