Manutenzione IMMOBILI della PA - DECRETO 8 ottobre 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 ottobre 2012
Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (12A13228)
(GU n. 296 del 20-12-2012 )
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante il regolamento di semplificazione delle procedure di
spesa e contabili, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» il quale definisce il
contratto di servizio energia quale atto contrattuale che disciplina
l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni
di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia
di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 41 e 42 che
definiscono le funzioni e i compiti di spettanza statale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'art. 65 che
definisce le funzioni attribuite all'Agenzia del demanio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, che concede in locazione all'Agenzia del demanio gli immobili
in uso governativo, conferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE», il quale, al fine di contribuire al
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il
profilo costi e benefici;
Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di elaborare un
piano di razionalizzazione degli spazi sulla base delle previsioni
triennali dei fabbisogni delle Amministrazioni statali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la
riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, ed
in particolare gli articoli 11 e seguenti;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a
oggetto «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici», cosi' come modificato e integrato dall'art. 27 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che contiene disposizioni in
merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' alla
piccola manutenzione degli immobili di proprieta' dello Stato,
utilizzati per finalita' istituzionali, e degli immobili di
proprieta' di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
Visto il comma 10 del suddetto art. 12 che prevede che, con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite, per l'attuazione dello stesso articolo,
senza nuovi e maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati alle
opere pubbliche e le modalita', i termini, i criteri e le risorse
disponibili;
Visto l'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, recante norme finalizzate alla razionalizzazione dei beni
pubblici e al contenimento della spesa;
Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Ritenuto necessario dare attuazione alle previsioni dettate
dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
cosi' come modificato e integrato dall'art. 27 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
Decreta:
Art. 1
Programmazione dei lavori: comunicazioni
1. Le Amministrazioni di cui all'art. 12, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunicano all'Agenzia del
demanio - Direzione generale e al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli
interventi speciali, entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni
singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza,
le previsioni triennali degli interventi edilizi, che si prevede di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato in uso alle
stesse e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. Dette previsioni sono differenziate
per gli interventi di «manutenzione ordinaria» di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e per quelli di «manutenzione straordinaria» di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del citato D.P.R. n. 380
del 2001. Le predette Amministrazioni comunicano, altresi', entro il
medesimo termine, a decorrere dal 1° gennaio 2013, quanto previsto
dall'art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge, relativamente agli
interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 3, comma 1,
lettera e) del predetto D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Le modalita' di predisposizione delle predette previsioni
triennali, di trasmissione delle stesse e ogni altra indicazione di
carattere operativo, sono stabilite da apposite linee guida redatte
dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli
interventi speciali, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Programmazione dei lavori: redazione
del piano triennale
1. Ai fini dell'assunzione delle decisioni di spesa relative agli
interventi di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio - Direzione
generale, anche sulla base delle comunicazioni di cui al medesimo
articolo 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi
speciali, predispone un piano generale triennale di interventi
edilizi volto al contenimento dei costi per la gestione e l'utilizzo
degli immobili, anche attraverso interventi di efficientamento
energetico, e, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le locazioni
passive.
2. Ai fini della redazione del piano generale triennale, l'Agenzia
del demanio, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, determina per ogni singolo
fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza il
massimale di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nella misura percentuale, prevista dal predetto
decreto-legge n. 78 del 2010, del valore di mercato del fabbricato
stesso, determinato anche sulla base delle rilevazioni
dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Fatte salve le eccezioni
previste dalla normativa di riferimento, tali massimali, a livello di
singolo fabbricato, possono essere superati, con le modalita' di cui
al comma 1 del menzionato art. 8, qualora sia data dimostrazione
economico-finanziaria che tali interventi siano funzionali alla
riduzione dei costi di gestione e di utilizzo degli immobili, ovvero
si tratti di interventi di recupero edilizio, o di interventi che
comportano una ottimizzazione degli spazi con conseguenti risparmi
per locazioni passive, fermo restando il rispetto delle risorse di
cui al successivo art. 4.
3. Sulla base delle previsioni triennali di cui all'art. 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, coordinandosi
con i Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente
competenti, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, comunica
all'Agenzia del demanio - Direzione generale le priorita' tecniche
degli interventi riferite a un arco temporale triennale; valida i
costi stimati dalle Amministrazioni e comunica contestualmente la
disponibilita' dei Provveditorati territorialmente competenti a
curare l'esecuzione degli interventi mediante gli operatori
individuati dall'Agenzia del demanio. La mancata o parziale
comunicazione da parte dei Provveditorati equivale a mancanza di
disponibilita' a curare l'esecuzione degli interventi.
4. L'Agenzia del demanio, sulla base delle priorita' tecniche
indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi
speciali, tenuto anche conto delle informazioni acquisite ai sensi
dell'art. 12, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 98 del 2011,
definisce il piano generale triennale degli interventi di cui al
comma 1 che va aggiornato annualmente. L'Agenzia trasmette, tramite
la suddetta Direzione generale, ai Provveditorati alle opere
pubbliche territorialmente competenti, l'elenco annuale degli
interventi inseriti nel Piano per i quali gli stessi hanno comunicato
la disponibilita' a curarne l'esecuzione, previa sottoscrizione delle
convenzioni quadro di cui all'art. 12 comma 5 del decreto-legge n. 98
del 2011.
Art. 3
Modalita' di realizzazione degli interventi manutentivi
1. L'Agenzia del Demanio, in funzione di centrale di committenza
degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione degli immobili ubicati
all'estero, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati
mediante procedure ad evidenza pubblica.
2. I Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente
competenti realizzano gli specifici interventi manutentivi previsti
nelle Convenzioni quadro di cui all'art. 2, comma 4 del presente
decreto, mediante la formalizzazione di contratti di appalto con gli
operatori con cui l'Agenzia del demanio ha sottoscritto gli accordi
quadro.
3. Per assicurare il coordinamento delle attivita' delle strutture
coinvolte e al fine di conseguire i risultati previsti dal presente
decreto, l'Agenzia del demanio stipula, entro il 31 dicembre 2012, un
Protocollo d'Intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli
interventi speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello
Stato, diretto a stabilire gli impegni e le modalita' di espletamento
delle attivita', ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto
legislativo n. 163 del 2006, che il predetto Dicastero garantisce,
per il tramite dei Provveditorati, in tempi predeterminati. Il
Protocollo d'Intesa, tra l'altro, prevede e disciplina:
a) le modalita' di relazione tra l'Agenzia del demanio e
l'ufficio, nell'ambito dei Provveditorati, deputato allo svolgimento
delle attivita' affidate mediante le convenzioni quadro, al fine di
assicurare il completo e costante monitoraggio degli interventi
manutentivi;
b) le linee di programmazione generale del servizio prestato,
nonche' le modalita' e i criteri per la determinazione e la
ripartizione dell'ammontare da destinare all'erogazione degli
incentivi e delle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'individuazione della
quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno;
c) le modalita' e i tempi per verificare gli impegni assunti dai
Provveditorati alle opere pubbliche;
d) la convenzione quadro «tipo» che l'Agenzia intende utilizzare
nei rapporti con i Provveditorati;
e) il supporto nelle procedure selettive degli operatori con cui
stipulare gli accordi quadro;
f) il modello di contratto di appalto basato sugli accordi quadro
stipulati dall'Agenzia del demanio e le relative modalita' di
affidamento.
4. A decorrere dalla data in cui sono resi disponibili i fondi di
cui all'art. 4 e nei limiti degli stessi l'Agenzia del demanio, con
le specifiche convenzioni quadro di cui al comma 2 con i
Provveditorati competenti, affida la gestione e la realizzazione
degli interventi manutentivi, senza nuovi o maggiori oneri,
specificando la tempistica e i dettagli degli interventi, nonche' la
occorrente provvista finanziaria a valere sui due appositi fondi di
cui all'art. 4.
5. Nel caso di grave ritardo, come definito nell'ambito del
Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, rispetto al cronoprogramma
degli interventi da eseguire o di mancato adempimento, parziale o
totale, degli impegni assunti da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con il Protocollo d'Intesa o da parte
dei Provveditorati alle opere pubbliche con le singole convenzioni
quadro, l'Agenzia del demanio ha facolta', previa diffida ad
adempiere, di risolvere in tutto o in parte gli impegni sottoscritti,
mediante formale comunicazione al Ministero o ai Provveditorati
interessati.
6. Nei casi di risoluzione previsti dal comma che precede, ovvero
in caso di mancata stipula delle convenzioni quadro, l'Agenzia del
demanio assume la gestione diretta degli interventi.
7. I Provveditorati ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono fornire a richiesta dell'Agenzia, i servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 90 e
seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche con
riferimento agli interventi non realizzati per il loro tramite, fermo
restando il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 92 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
Art. 4
Risorse disponibili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli stanziamenti per gli
interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui
all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 98 del
2011, confluiscono in due appositi fondi, rispettivamente di parte
corrente per le spese concernenti la manutenzione ordinaria e di
conto capitale per le spese relative alla manutenzione straordinaria,
istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
utilizzati a copertura dei piani generali di intervento di cui
all'art. 2. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti
fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti
destinati alle spese di manutenzione di ciascuna Amministrazione,
fatte salve le risorse iscritte sui capitoli 7754 e 7755 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2013, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, che in
relazione alle precipue finalita' perseguite continuano a rimanere a
disposizione dell'Agenzia del demanio, sulla base delle comunicazioni
di cui all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nonche' sulla base delle informazioni assunte
dall'Agenzia del demanio e trasmesse al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
Art. 5
Contratti esclusi e non programmabili
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e quelli di piccola
manutenzione, che sono curati direttamente dalle Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Per
interventi di piccola manutenzione devono intendersi: a) quelli
necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia
indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalita'
dell'edificio; b) tutti i servizi di manutenzione periodica e
riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica
dell'efficienza degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti,
ascrivibili alla categoria 1 dell'allegato IIA del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a oggetto edifici; c) i
lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000,
importo che puo' essere aggiornato con determina del Direttore
dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato,
in funzione al proficuo espletamento del sistema accentrato di
manutenzioni. La spesa stimata massima di tali interventi deve essere
preventivamente comunicata all'Agenzia del demanio entro il 31
gennaio. I dati di dettaglio del singolo intervento devono essere
comunicati successivamente alla realizzazione dello stesso, entro il
31 dicembre.
2. Sono altresi' esclusi gli interventi di manutenzione a carattere
ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio energia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, i quali sono
autorizzati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tali interventi devono
essere comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine
del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
dall'Agenzia medesima.
3. Gli interventi da effettuarsi con procedure di somma urgenza, ai
sensi dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, sono attivati direttamente dalle
Amministrazioni utilizzatrici e curati dai Provveditorati a valere
sulle risorse appostate sugli specifici capitoli del bilancio dello
Stato, destinati alle stesse Amministrazioni per le spese di piccola
manutenzione. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
entro il 31 dicembre.
Art. 6
Gestione e controllo degli appalti
1. I contratti di appalto stipulati dai Provveditorati per le opere
pubbliche a seguito degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 1,
del presente decreto, sono sottoposti al controllo preventivo di
regolarita' amministrativa e contabile della competente Ragioneria
territoriale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al capo
I, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. I Provveditorati per le opere pubbliche, a seguito dell'esito
positivo dei controlli di cui al comma precedente, provvedono
all'esecuzione degli interventi manutentivi. A tal fine, a valere sui
fondi di cui all'art. 4, sono messe a disposizione del competente
Provveditore per le opere pubbliche le risorse finanziarie, sulla
base della documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori,
attraverso uno o piu' ordini di accreditamento, ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
I Provveditori per le opere pubbliche presentano il rendiconto
delle spese effettuate alla competente Ragioneria territoriale dello
Stato, che procedera' al riscontro con le modalita' indicate al capo
II, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Art. 7
Primo anno di applicazione
1. Per il triennio 2013-2015 le comunicazioni di cui all'art. 1 del
presente decreto pervengono all'Agenzia del demanio e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per
l'edilizia statale e per gli interventi speciali entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia del
demanio, delle linee guida di cui al citato art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 ottobre 2012
Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze
Lapecorella
Il capo del dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Crocco
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 172
Gennaio 2013 - INCENTIVI A IMPRESE su salute e sicurezza sul lavoro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro (12A13262)
(GU n. 296 del 20-12-2012 )
Con decreto legislativo n. 81/2008, art. 11, comma 5 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono stati introdotti incentivi alle
imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, per l'anno 2012.
1. Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Destinatari
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla
Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.
3. Progetti ammessi a contributo
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle
seguenti tipologie:
1) progetti di investimento;
2) progetti di responsabilita' sociale e per l'adozione di
modelli organizzativi.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola
unita' produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una
sola tipologia tra quelle sopra indicate.
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi
L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2012 e'
di complessivi 155.352.000,00 euro, ripartiti nei seguenti budget
regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di
gravita' degli infortuni:
-----------------------------------------
Abruzzo | 3.044.000,00
-----------------|-----------------------
Basilicata | 1.746.000,00
-----------------|-----------------------
Bolzano | 1.393.000,00
-----------------|-----------------------
Calabria | 4.314.000,00
-----------------|-----------------------
Campania | 14.039.000,00
-----------------|-----------------------
Emilia Romagna | 11.500.000,00
-----------------|-----------------------
Friuli V.G. | 2.437.000,00
-----------------|-----------------------
Lazio | 19.816.000,00
-----------------|-----------------------
Liguria | 3.875.000,00
-----------------|-----------------------
Lombardia | 27.160.000,00
-----------------|-----------------------
Marche | 4.130.000,00
-----------------|-----------------------
Molise | 821.000,00
-----------------|-----------------------
Piemonte | 10.145.000,00
-----------------|-----------------------
Puglia | 5.500.000,00
-----------------|-----------------------
Sardegna | 4.574.000,00
-----------------|-----------------------
Sicilia | 12.149.000,00
-----------------|-----------------------
Toscana | 12.733.000,00
-----------------|-----------------------
Trento | 1.605.000,00
-----------------|-----------------------
Umbria | 2.741.000,00
-----------------|-----------------------
Valle d'Aosta | 571.000,00
-----------------|-----------------------
Veneto | 11.059.000,00
-----------------------------------------
5. Decentramento
L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento per
l'anno 2012 e' di complessivi 155.352.000,00 euro. L'importo e'
ripartito in budget regionali. La ripartizione regionale e'
effettuata in funzione del numero di addetti e del rapporto di
gravita' degli infortuni.
Gli avvisi regionali sono reperibili sul sito
www.inail.it/Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. A tale
indirizzo si puo' accedere anche dall'apposito banner presente nella
Home page del sito.
6. Ammontare del contributo
Il finanziamento e' costituito da un contributo, in conto
capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA.
7. Modalita' e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalita' telematica, con
successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, pena
l'inammissibilita' della stessa, come specificato negli avvisi
regionali.
A partire dal 15 gennaio 2013, sul sito www.inail.it - PUNTO
CLIENTE, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica
che consentira' loro, attraverso la semplice compilazione di campi
obbligati, di verificare la possibilita' di presentare la domanda di
contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti.
8. Pubblicita'
Il presente estratto avviso pubblico e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima
diffusione delle opportunita' offerte per l'ottenimento degli
incentivi di cui all'oggetto.
Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in
data odierna sul sito I.N.A.I.L. www.inail.it
9. Punti di contatto
Contact Center - Tel. 803164.