Data: 2012-12-23 06:55:17

Manutenzione IMMOBILI della PA - DECRETO 8 ottobre 2012

Manutenzione IMMOBILI della PA - DECRETO 8 ottobre 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2012
Manutenzione    degli    immobili    utilizzati    dalle    pubbliche amministrazioni. (12A13228)
  (GU n. 296 del 20-12-2012 )


                IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
            del Ministero dell'economia e delle finanze


                          di concerto con


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
            per le infrastrutture, gli affari generali
                    ed il personale del Ministero
                delle infrastrutture e dei trasporti

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  concernente  il
regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante il regolamento di  semplificazione  delle  procedure  di
spesa e contabili, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» il quale definisce  il
contratto di servizio energia quale atto contrattuale che  disciplina
l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere  le  condizioni
di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in  materia
di  uso  razionale  dell'energia,  di  sicurezza  e  di  salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383,  «Regolamento  recante  la  disciplina  dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59», e  in  particolare  gli  articoli  41  e  42  che
definiscono  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  statale  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  l'art.  65  che
definisce le funzioni attribuite all'Agenzia del demanio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia»;
  Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25  settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, che concede in locazione all'Agenzia del demanio gli immobili
in  uso  governativo,  conferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva  93/76/CEE»,  il  quale,  al  fine  di  contribuire  al
miglioramento della sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  e
alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni  di
gas a  effetto  serra,  stabilisce  un  quadro  di  misure  volte  al
miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto  il
profilo costi e benefici;
  Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che attribuisce all'Agenzia del demanio il compito  di  elaborare  un
piano di razionalizzazione degli spazi sulla  base  delle  previsioni
triennali dei fabbisogni delle Amministrazioni statali;
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  Legge  di
contabilita' e finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123  recante  la
riforma dei controlli di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, ed
in particolare gli articoli 11 e seguenti;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  recante  Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  avente  a
oggetto «Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento  di  immobili
pubblici»,  cosi'  come  modificato  e  integrato  dall'art.  27  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  che  contiene  disposizioni  in
merito alla manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  alla
piccola  manutenzione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  e  degli  immobili  di
proprieta' di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello  Stato  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modificazioni, incluse la Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
  Visto il comma 10 del suddetto art. 12 che prevede che, con  uno  o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sono definite, per l'attuazione dello stesso articolo,
senza nuovi e maggiori oneri, le attivita'  dei  Provveditorati  alle
opere pubbliche e le modalita', i termini, i  criteri  e  le  risorse
disponibili;
  Visto l'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,  recante  norme  finalizzate  alla  razionalizzazione  dei  beni
pubblici e al contenimento della spesa;
  Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
  Ritenuto  necessario  dare  attuazione  alle  previsioni  dettate
dall'art. 12, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
cosi' come modificato e integrato dall'art. 27  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214;

                              Decreta:

                              Art. 1


              Programmazione dei lavori: comunicazioni

  1.  Le  Amministrazioni  di  cui  all'art.  12,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  comunicano  all'Agenzia  del
demanio - Direzione generale e al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e  per  gli
interventi speciali, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,  per  ogni
singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua  pertinenza,
le previsioni triennali degli interventi edilizi, che si  prevede  di
effettuare sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato  in  uso  alle
stesse  e  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. Dette  previsioni  sono  differenziate
per gli interventi di «manutenzione ordinaria»  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380 e per quelli di «manutenzione  straordinaria»  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del citato D.P.R. n. 380
del 2001. Le predette Amministrazioni comunicano, altresi', entro  il
medesimo termine, a decorrere dal 1° gennaio  2013,  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge, relativamente agli
interventi di nuova costruzione come definiti all'art.  3,  comma  1,
lettera e) del predetto D.P.R. n. 380 del 2001.
  2.  Le  modalita'  di  predisposizione  delle  predette  previsioni
triennali, di trasmissione delle stesse e ogni altra  indicazione  di
carattere operativo, sono stabilite da apposite linee  guida  redatte
dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e  per  gli
interventi speciali, da  emanarsi  entro  45  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.

       
     
                              Art. 2


                Programmazione dei lavori: redazione
                        del piano triennale

  1. Ai fini dell'assunzione delle decisioni di spesa  relative  agli
interventi di cui all'art.  1,  l'Agenzia  del  demanio  -  Direzione
generale, anche sulla base delle comunicazioni  di  cui  al  medesimo
articolo 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per l'edilizia  statale  e  per  gli  interventi
speciali,  predispone  un  piano  generale  triennale  di  interventi
edilizi volto al contenimento dei costi per la gestione e  l'utilizzo
degli  immobili,  anche  attraverso  interventi  di  efficientamento
energetico, e, ove possibile, al recupero degli spazi  interni  degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di  ridurre  le  locazioni
passive.
  2. Ai fini della redazione del piano generale triennale,  l'Agenzia
del demanio, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  determina  per  ogni  singolo
fabbricato utilizzato, o  porzione  di  esso,  o  sua  pertinenza  il
massimale di spesa per gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  nella  misura  percentuale,  prevista  dal  predetto
decreto-legge n. 78 del 2010, del valore di  mercato  del  fabbricato
stesso,  determinato  anche  sulla    base    delle    rilevazioni
dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Fatte salve  le  eccezioni
previste dalla normativa di riferimento, tali massimali, a livello di
singolo fabbricato, possono essere superati, con le modalita' di  cui
al comma 1 del menzionato art.  8,  qualora  sia  data  dimostrazione
economico-finanziaria  che  tali  interventi  siano  funzionali  alla
riduzione dei costi di gestione e di utilizzo degli immobili,  ovvero
si tratti di interventi di recupero edilizio,  o  di  interventi  che
comportano una ottimizzazione degli spazi  con  conseguenti  risparmi
per locazioni passive, fermo restando il rispetto  delle  risorse  di
cui al successivo art. 4.
  3. Sulla base delle previsioni triennali  di  cui  all'art.  1,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per l'edilizia statale e per gli interventi  speciali,  coordinandosi
con  i  Provveditorati  alle  opere  pubbliche  territorialmente
competenti, entro e non oltre il 15 maggio  di  ogni  anno,  comunica
all'Agenzia del demanio - Direzione generale  le  priorita'  tecniche
degli interventi riferite a un arco  temporale  triennale;  valida  i
costi stimati dalle Amministrazioni  e  comunica  contestualmente  la
disponibilita'  dei  Provveditorati  territorialmente  competenti  a
curare  l'esecuzione  degli  interventi  mediante  gli  operatori
individuati  dall'Agenzia  del  demanio.  La  mancata  o  parziale
comunicazione da parte dei  Provveditorati  equivale  a  mancanza  di
disponibilita' a curare l'esecuzione degli interventi.
  4. L'Agenzia del  demanio,  sulla  base  delle  priorita'  tecniche
indicate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale  per  l'edilizia  statale  e  per  gli  interventi
speciali, tenuto anche conto delle informazioni  acquisite  ai  sensi
dell'art. 12, commi  7  e  9,  del  decreto-legge  n.  98  del  2011,
definisce il piano generale triennale  degli  interventi  di  cui  al
comma 1 che va aggiornato annualmente. L'Agenzia  trasmette,  tramite
la  suddetta  Direzione  generale,  ai  Provveditorati  alle  opere
pubbliche  territorialmente  competenti,  l'elenco  annuale  degli
interventi inseriti nel Piano per i quali gli stessi hanno comunicato
la disponibilita' a curarne l'esecuzione, previa sottoscrizione delle
convenzioni quadro di cui all'art. 12 comma 5 del decreto-legge n. 98
del 2011.

       
     
                              Art. 3


      Modalita' di realizzazione degli interventi manutentivi

  1. L'Agenzia del Demanio, in funzione di  centrale  di  committenza
degli  interventi  manutentivi  sugli  immobili  in  uso  alle
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  ad  esclusione  degli  immobili  ubicati
all'estero, stipula accordi quadro, riferiti ad  ambiti  territoriali
predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore  individuati
mediante procedure ad evidenza pubblica.
  2.  I  Provveditorati  alle  opere  pubbliche  territorialmente
competenti realizzano gli specifici interventi  manutentivi  previsti
nelle Convenzioni quadro di cui all'art.  2,  comma  4  del  presente
decreto, mediante la formalizzazione di contratti di appalto con  gli
operatori con cui l'Agenzia del demanio ha sottoscritto  gli  accordi
quadro.
  3. Per assicurare il coordinamento delle attivita' delle  strutture
coinvolte e al fine di conseguire i risultati previsti  dal  presente
decreto, l'Agenzia del demanio stipula, entro il 31 dicembre 2012, un
Protocollo d'Intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale  per  l'edilizia  statale  e  per  gli
interventi speciali, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  dello
Stato, diretto a stabilire gli impegni e le modalita' di espletamento
delle attivita', ivi compresi i servizi attinenti all'architettura  e
all'ingegneria di  cui  agli  articoli  90  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, che il  predetto  Dicastero  garantisce,
per il  tramite  dei  Provveditorati,  in  tempi  predeterminati.  Il
Protocollo d'Intesa, tra l'altro, prevede e disciplina:
    a)  le  modalita'  di  relazione  tra  l'Agenzia  del  demanio  e
l'ufficio, nell'ambito dei Provveditorati, deputato allo  svolgimento
delle attivita' affidate mediante le convenzioni quadro, al  fine  di
assicurare il  completo  e  costante  monitoraggio  degli  interventi
manutentivi;
    b) le linee di programmazione  generale  del  servizio  prestato,
nonche'  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  determinazione  e  la
ripartizione  dell'ammontare  da  destinare  all'erogazione  degli
incentivi e delle spese di carattere strumentale di cui  all'art.  92
del decreto legislativo n. 163  del  2006  e  l'individuazione  della
quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno;
    c) le modalita' e i tempi per verificare gli impegni assunti  dai
Provveditorati alle opere pubbliche;
    d) la convenzione quadro «tipo» che l'Agenzia intende  utilizzare
nei rapporti con i Provveditorati;
    e) il supporto nelle procedure selettive degli operatori con  cui
stipulare gli accordi quadro;
    f) il modello di contratto di appalto basato sugli accordi quadro
stipulati  dall'Agenzia  del  demanio  e  le  relative  modalita'  di
affidamento.
  4. A decorrere dalla data in cui sono resi disponibili i  fondi  di
cui all'art. 4 e nei limiti degli stessi l'Agenzia del  demanio,  con
le  specifiche  convenzioni  quadro  di  cui  al  comma  2  con  i
Provveditorati competenti, affida  la  gestione  e  la  realizzazione
degli  interventi  manutentivi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,
specificando la tempistica e i dettagli degli interventi, nonche'  la
occorrente provvista finanziaria a valere sui due appositi  fondi  di
cui all'art. 4.
  5. Nel  caso  di  grave  ritardo,  come  definito  nell'ambito  del
Protocollo d'Intesa di cui al comma  1,  rispetto  al  cronoprogramma
degli interventi da eseguire o di  mancato  adempimento,  parziale  o
totale,  degli  impegni  assunti  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con il Protocollo d'Intesa o da  parte
dei Provveditorati alle opere pubbliche con  le  singole  convenzioni
quadro,  l'Agenzia  del  demanio  ha  facolta',  previa  diffida  ad
adempiere, di risolvere in tutto o in parte gli impegni sottoscritti,
mediante formale  comunicazione  al  Ministero  o  ai  Provveditorati
interessati.
  6. Nei casi di risoluzione previsti dal comma che  precede,  ovvero
in caso di mancata stipula delle convenzioni  quadro,  l'Agenzia  del
demanio assume la gestione diretta degli interventi.
  7. I Provveditorati ovvero il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  possono  fornire  a  richiesta  dell'Agenzia,  i  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 90 e
seguenti  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  anche  con
riferimento agli interventi non realizzati per il loro tramite, fermo
restando il riconoscimento degli incentivi di  cui  all'art.  92  del
decreto legislativo n. 163 del 2006.

       
     
                              Art. 4


                        Risorse disponibili

  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  gli  stanziamenti  per  gli
interventi manutentivi a disposizione delle  Amministrazioni  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del  decreto-legge  n.  98  del
2011, confluiscono in due appositi fondi,  rispettivamente  di  parte
corrente per le spese concernenti  la  manutenzione  ordinaria  e  di
conto capitale per le spese relative alla manutenzione straordinaria,
istituiti  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,
utilizzati a copertura  dei  piani  generali  di  intervento  di  cui
all'art. 2. Le risorse  necessarie  alla  costituzione  dei  predetti
fondi  derivano  da  corrispondenti  riduzioni  degli  stanziamenti
destinati alle spese di  manutenzione  di  ciascuna  Amministrazione,
fatte salve le risorse iscritte sui capitoli 7754 e 7755 dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2013, e corrispondenti capitoli  per  gli  anni  successivi,  che  in
relazione alle precipue finalita' perseguite continuano a rimanere  a
disposizione dell'Agenzia del demanio, sulla base delle comunicazioni
di cui all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  nonche'  sulla  base  delle  informazioni  assunte
dall'Agenzia del demanio e trasmesse al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.

       
     
                              Art. 5


                Contratti esclusi e non programmabili

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto  gli
interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  quelli  di  piccola
manutenzione, che  sono  curati  direttamente  dalle  Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta'  di  terzi.  Per
interventi di  piccola  manutenzione  devono  intendersi:  a)  quelli
necessari a seguito di un guasto imprevisto, la  cui  esecuzione  sia
indilazionabile e  indispensabile  per  assicurare  la  funzionalita'
dell'edificio;  b)  tutti  i  servizi  di  manutenzione  periodica  e
riparazione  finalizzati  al  mantenimento  e    alla    verifica
dell'efficienza degli  impianti,  ed  alla  prevenzione  dei  guasti,
ascrivibili  alla  categoria  1  dell'allegato  IIA  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a  oggetto  edifici;  c)  i
lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000,
importo che  puo'  essere  aggiornato  con  determina  del  Direttore
dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato,
in funzione  al  proficuo  espletamento  del  sistema  accentrato  di
manutenzioni. La spesa stimata massima di tali interventi deve essere
preventivamente  comunicata  all'Agenzia  del  demanio  entro  il  31
gennaio. I dati di dettaglio del  singolo  intervento  devono  essere
comunicati successivamente alla realizzazione dello stesso, entro  il
31 dicembre.
  2. Sono altresi' esclusi gli interventi di manutenzione a carattere
ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio  energia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,  i  quali  sono
autorizzati direttamente dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli
immobili, anche se di proprieta' di  terzi.  Tali  interventi  devono
essere comunicati all'Agenzia del demanio  preventivamente,  al  fine
del  necessario  coordinamento  con  le  attivita'  poste  in  essere
dall'Agenzia medesima.
  3. Gli interventi da effettuarsi con procedure di somma urgenza, ai
sensi dell'art. 176 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre  2010,  n.  207,  sono  attivati  direttamente    dalle
Amministrazioni utilizzatrici e curati dai  Provveditorati  a  valere
sulle risorse appostate sugli specifici capitoli del  bilancio  dello
Stato, destinati alle stesse Amministrazioni per le spese di  piccola
manutenzione. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
entro il 31 dicembre.

       
     
                              Art. 6


                Gestione e controllo degli appalti

  1. I contratti di appalto stipulati dai Provveditorati per le opere
pubbliche a seguito degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma  1,
del presente decreto, sono  sottoposti  al  controllo  preventivo  di
regolarita' amministrativa e contabile  della  competente  Ragioneria
territoriale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al  capo
I, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  2. I Provveditorati per le opere pubbliche,  a  seguito  dell'esito
positivo  dei  controlli  di  cui  al  comma  precedente,  provvedono
all'esecuzione degli interventi manutentivi. A tal fine, a valere sui
fondi di cui all'art. 4, sono messe  a  disposizione  del  competente
Provveditore per le opere pubbliche  le  risorse  finanziarie,  sulla
base della documentazione relativa agli stati di avanzamento  lavori,
attraverso uno o piu' ordini di accreditamento, ai sensi dell'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  I Provveditori per le  opere  pubbliche  presentano  il  rendiconto
delle spese effettuate alla competente Ragioneria territoriale  dello
Stato, che procedera' al riscontro con le modalita' indicate al  capo
II, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

       
     
                              Art. 7


                    Primo anno di applicazione

  1. Per il triennio 2013-2015 le comunicazioni di cui all'art. 1 del
presente decreto pervengono all'Agenzia del demanio  e  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione  generale  per
l'edilizia statale e per gli  interventi  speciali  entro  60  giorni
dalla data  di  pubblicazione  sul  sito  Internet  dell'Agenzia  del
demanio, delle linee guida di cui al citato art. 1.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 8 ottobre 2012

                              Il direttore generale delle finanze   
                          del Ministero dell'economia e delle finanze
                                        Lapecorella                 

  Il capo del dipartimento per le infrastrutture,
      gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
                      Crocco

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 172







Gennaio 2013 - INCENTIVI A IMPRESE su salute e sicurezza sul lavoro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in  materia
di salute e sicurezza sul lavoro (12A13262)
  (GU n. 296 del 20-12-2012 )

    Con decreto legislativo n. 81/2008, art. 11, comma 5 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono stati introdotti  incentivi  alle
imprese per la realizzazione di interventi in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, per l'anno 2012.
1. Obiettivo
    Incentivare le imprese a  realizzare  interventi  finalizzati  al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Destinatari
    I soggetti destinatari dei  contributi  sono  le  imprese,  anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale  iscritte  alla
Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.
3. Progetti ammessi a contributo
    Sono  ammessi  a  contributo  progetti  ricadenti  in  una  delle
seguenti tipologie:
      1) progetti di investimento;
      2) progetti di responsabilita'  sociale  e  per  l'adozione  di
modelli organizzativi.
    Le imprese possono presentare un  solo  progetto,  per  una  sola
unita' produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante  una
sola tipologia tra quelle sopra indicate.
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi
    L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno  2012  e'
di complessivi 155.352.000,00 euro,  ripartiti  nei  seguenti  budget
regionali in funzione del numero degli  addetti  e  del  rapporto  di
gravita' degli infortuni:
     

   

-----------------------------------------
Abruzzo          |          3.044.000,00
-----------------|-----------------------
Basilicata      |          1.746.000,00
-----------------|-----------------------
Bolzano          |          1.393.000,00
-----------------|-----------------------
Calabria        |          4.314.000,00
-----------------|-----------------------
Campania        |        14.039.000,00
-----------------|-----------------------
Emilia Romagna  |        11.500.000,00
-----------------|-----------------------
Friuli V.G.      |          2.437.000,00
-----------------|-----------------------
Lazio            |        19.816.000,00
-----------------|-----------------------
Liguria          |          3.875.000,00
-----------------|-----------------------
Lombardia        |        27.160.000,00
-----------------|-----------------------
Marche          |          4.130.000,00
-----------------|-----------------------
Molise          |            821.000,00
-----------------|-----------------------
Piemonte        |        10.145.000,00
-----------------|-----------------------
Puglia          |          5.500.000,00
-----------------|-----------------------
Sardegna        |          4.574.000,00
-----------------|-----------------------
Sicilia          |        12.149.000,00
-----------------|-----------------------
Toscana          |        12.733.000,00
-----------------|-----------------------
Trento          |          1.605.000,00
-----------------|-----------------------
Umbria          |          2.741.000,00
-----------------|-----------------------
Valle d'Aosta    |            571.000,00
-----------------|-----------------------
Veneto          |        11.059.000,00
-----------------------------------------

   

5. Decentramento
    L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento per
l'anno 2012 e'  di  complessivi  155.352.000,00  euro.  L'importo  e'
ripartito  in  budget  regionali.  La  ripartizione  regionale  e'
effettuata in funzione del  numero  di  addetti  e  del  rapporto  di
gravita' degli infortuni.
    Gli    avvisi    regionali    sono    reperibili    sul    sito
www.inail.it/Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. A  tale
indirizzo si puo' accedere anche dall'apposito banner presente  nella
Home page del sito.
6. Ammontare del contributo
    Il  finanziamento  e'  costituito  da  un  contributo,  in  conto
capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA.
7. Modalita' e tempistiche di presentazione della domanda
    La domanda deve essere presentata in  modalita'  telematica,  con
successiva  conferma  tramite  Posta  Elettronica  Certificata,  pena
l'inammissibilita'  della  stessa,  come  specificato  negli  avvisi
regionali.
    A partire dal 15 gennaio 2013,  sul  sito  www.inail.it  -  PUNTO
CLIENTE, le imprese avranno a disposizione una procedura  informatica
che consentira' loro, attraverso la semplice  compilazione  di  campi
obbligati, di verificare la possibilita' di presentare la domanda  di
contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti.
8. Pubblicita'
    Il presente estratto avviso pubblico e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la  massima
diffusione  delle  opportunita'  offerte  per  l'ottenimento  degli
incentivi di cui all'oggetto.
    Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono  pubblicati  in
data odierna sul sito I.N.A.I.L. www.inail.it
9. Punti di contatto
    Contact Center - Tel. 803164.

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