MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 dicembre 2012
Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione
della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. (12A13258)
Capo I
Principi generali
IL DIREZIONE GENERALE
della giustizia penale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
[Testo A] (d'ora in poi T.U.);
Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2004), recante «L'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale»;
Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico operativo
per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
313/2002»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa [Testo A] e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno
2008) recante le «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento
del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma
1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009)
recante le «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici»;
Vista la deliberazione Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) n. 45 del 21 maggio 2009, recante le
«Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Rilevato che, per la previsione di cui all'art. 39 T.U., occorre
individuare le modalita' tecnico operative per consentire alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la
consultazione diretta, in via telematica, del sistema informativo del
casellario (SIC), qualora per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali abbiano necessita' di procedere:
1) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati,
qualita' e fatti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art. 46 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
2) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000;
3) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32
del T.U.;
Ritenuto che la consultazione diretta del SIC costituisce una
modalita' di accesso ai servizi certificativi previsti dal T.U., che
renda fruibili alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di
pubblici servizi i dati di interesse, attraverso l'uso di tecnologie
finalizzate ad escludere il trattamento di dati personali che non
siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ai loro obblighi
e compiti istituzionali;
Ritenuto che l'accesso diretto al SIC deve avvenire previa stipula
di apposite convenzioni, anche mediante adesione, tra le
amministrazioni interessate ed il Ministero della giustizia, redatte
su schemi tipo, distinti eventualmente secondo l'ambito territoriale
di competenza dell'amministrazione richiedente (nazionale, regionale,
comunale) in base alle linee guida della DigitPA e sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, che siano tali da rispettare le
normative in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai
documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione;
Considerato che in sede di richiesta di accesso al sistema le
amministrazioni interessate devono indicare le norme che ne
regolamentano gli specifici procedimenti amministrativi ed, in modo
analitico e puntuale, le fattispecie di reato e le condizioni
ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi e comunque
ogni ulteriore indicazione necessaria per la realizzazione di una
procedura informatica che garantisca un accesso selettivo;
Ritenuto che per la stipula delle varie convenzioni e' necessario
adottare criteri di gradualita', eventualmente con differenziazioni
territoriali, per tipo di certificato e secondo l'amministrazione o
ente richiedente;
Ritenuto che per i fini di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati la
consultazione diretta del SIC deve avvenire tramite l'acquisizione di
apposito certificato rilasciato all'esito di un accesso selettivo
alla banca dati del sistema, attuato secondo le regole stabilite
nella relativa convenzione;
Ritenuto che le singole amministrazioni, fino a quando non saranno
definite le convenzioni che le riguardano e realizzate le procedure
informatiche in relazione alle regole tecniche ivi individuate,
possono continuare ad acquisire, presso gli uffici locali del
casellario, i certificati previsti dal T.U., secondo le disposizioni
transitorie di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004;
Considerato che la consultazione diretta del sistema di cui
all'art. 39 del T.U. consente anche l'acquisizione del certificato
del casellario giudiziale di cui all'art. 29 del T.U., richiesto dai
comuni per ragioni di elettorato;
Considerato che l'accesso diretto al sistema soddisfa, altresi',
l'esigenza delle stazioni appaltanti lavori pubblici di verificare le
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 e 2 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, relativamente ai candidati o ai concorrenti,
finora assolta tramite la richiesta dei certificati di cui all'art.
21 del T.U. oppure delle visure di cui all'art. 33, comma 1, dello
stesso T.U., al competente ufficio locale del casellario;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e contenuto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecnico operative
per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di
pubblici servizi la consultazione diretta, per via telematica, del
sistema informativo del casellario (SIC), qualora per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali abbiano necessita' di procedere:
a) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati,
qualita' e fatti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art. 46 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
b) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000;
c) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32
del T.U.;
d) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 29 del T.U.;
e) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 38, commi 1 e 2
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La consultazione diretta del sistema avviene nel rispetto
dell'obbligo, previsto dagli articoli 11, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i soggetti pubblici, di
trattare dati personali, e giudiziari in particolare, che siano
pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili rispetto alle
finalita' perseguite nei singoli procedimenti amministrativi di loro
competenza.
3. La consultazione diretta del sistema e' limitata
all'acquisizione delle certificazioni del casellario giudiziale,
relative a persone di maggiore eta' salvo quanto disposto all'art.
11, e di quelle relative all'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato.
4. Le amministrazioni interessate all'accesso al SIC formulano
apposita richiesta, secondo i modelli di cui all'allegato tecnico,
riportando le norme che ne regolamentano gli specifici procedimenti
amministrativi ed, in modo analitico e puntuale, le fattispecie di
reato e le condizioni ostative per la definizione positiva di
ciascuno di essi e comunque ogni ulteriore indicazione necessaria per
la realizzazione di una procedura informatica per un accesso
selettivo.
5. Per consentire l'accesso al sistema sono stipulate tra il
ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite
convenzioni, anche mediante adesione, finalizzate ad assicurare la
fruibilita' dei dati nel rispetto delle normative in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
Le convenzioni sono redatte su schemi tipo, distinti eventualmente
secondo l'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione
richiedente (nazionale, regionale, comunale) in base alle linee guida
della DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Nelle stesse sono stabiliti, tra l'altro, i termini, le
condizioni, i vincoli normativi nonche' le regole tecniche necessarie
per garantire il rilascio di un certificato che contenga solo dati
pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate.
6. In ciascuna convenzione sono stabilite le modalita' con le quali
l'amministrazione interessata comunica all'ufficio centrale del
casellario eventuali modifiche delle norme che incidano sulle regole
tecniche alla base dell'accesso selettivo. Le convenzioni riportano
altresi' le modalita' con le quali l'ufficio centrale del casellario
comunica eventuali modifiche a norme del T.U.
7. La consultazione diretta al SIC per le finalita' di cui al comma
1, lettere a) e b), si realizza tramite l'acquisizione di apposito
certificato (d'ora in poi denominato «certificato selettivo ex art.
39 del T.U.») rilasciato all'esito dell'attivazione del «sistema
CERPA» secondo le regole stabilite nella relativa convenzione. Il
certificato, riferito ad una determinata persona o ente, riporta le
sole iscrizioni corrispondenti a provvedimenti giudiziari che
riflettano le condizioni ostative indicate dall'amministrazione
richiedente. Il certificato riporta altresi' gli estremi della
convenzione.
8. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il certificato riporta
l'iscrizione completa dei provvedimenti giudiziari selezionati dal
sistema. Per iscrizione completa si intende quella conforme
all'estratto iscritto nel SIC ai sensi dell'art. 4 del T.U. Resta
fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e giudiziari
in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento
previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce
la richiesta.
9. Fino a quando non saranno definite le convenzioni e realizzate
le procedure informatiche in relazione alle regole tecniche ivi
individuate, le amministrazioni interessate continuano ad acquisire i
certificati previsti dal T.U., presso gli uffici locali del
casellario, secondo le disposizioni transitorie di cui al decreto
dirigenziale 11 febbraio 2004.
10. Qualora si verifichi una delle due ipotesi previste dal comma
6, il «certificato selettivo ex art. 39» e' sostituito, fino alla
modifica della convenzione e della relativa procedura informatica,
con un certificato, denominato «certificato ex art. 39», contenente
tutte le iscrizioni presenti sul sistema, munito di apposita
avvertenza circa il divieto di utilizzare i dati non indispensabili
al procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta di
accesso.
11. Fermo restando le capacita' operative di elaborazione del SIC e
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC), il sistema CERPA e'
attivato seguendo criteri di gradualita', eventualmente con
differenziazioni territoriali, e per tipo di certificato, che tengano
conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di
accesso al SIC e delle esigenze delle amministrazioni interessate,
valutate attraverso l'analisi dei dati statistici dei certificati
richiesti.
12. La consultazione diretta del sistema per le finalita' di cui al
comma 1, lettere c) e d), consente, oltre all'acquisizione dei
certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U., anche quello di
cui all'art. 29 del T.U. ovvero il certificato del casellario
giudiziale richiesto per ragioni di elettorato.
13. La consultazione diretta del sistema per le finalita' di cui al
comma 1, lettera e), consente di soddisfare l'esigenza delle stazioni
appaltanti lavori pubblici di verificare le dichiarazioni di cui
all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, relativamente ai candidati o ai concorrenti, finora assolta
tramite la richiesta al competente ufficio locale del casellario, dei
certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del T.U.
oppure delle visure di cui all'art. 33, comma 1, dello stesso T.U. La
consultazione avviene attraverso il rilascio di apposito certificato
denominato «certificato del casellario giudiziale ex art. 21 del T.U.
in relazione all'art. 38, decreto legislativo n. 163/2006», nel quale
sono riportate le iscrizioni di cui all'art. 21 del T.U., ad
eccezione dei provvedimenti indicati al comma 5 dell'art. 25 del
decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007.
14. La certificazione in materia di casellario dei carichi pendenti
e di anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, in attesa della realizzazione delle funzioni di
interconnessione telematica tra il SIC ed i sistemi fonte, continua
ad essere assicurata su base locale dagli uffici delle procure della
Repubblica presso i tribunali in conformita' alle disposizioni del
pubblico ministero, secondo le modalita' finora osservate.
15. Le disposizioni transitorie di cui al decreto dirigenziale 11
febbraio 2004 che consentono alle amministrazioni interessate
l'acquisizione dei certificati ai sensi dell'art. 39 del T.U. per il
tramite degli uffici locali rimangono in vigore fino al 30 giugno
2014.
Capo I
Principi generali
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni,
se non diversamente ed espressamente indicato:
a) «accordo di servizio»: definisce le prestazioni del servizio e
le modalita' di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalita' del
servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e
fruitore, i requisiti di qualita' di servizio
dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza
dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento
all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica
dell'informazione veicolata dal servizio;
b) «amministrazioni interessate» sono le pubbliche amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i
certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato e'
necessario per l'esercizio delle loro funzioni;
c) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle
societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e'
stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» e'
l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che
applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni
amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
e) «casellario dei carichi pendenti» e' l'insieme dei dati relativi
a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno
la qualita' di imputato;
f) «casellario giudiziale» e' l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a
soggetti determinati;
g) «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito CNIPA», l'organismo di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come
modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (gia' DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale);
h) «CERPA - WEB» e' il sito web messo a disposizione dall'Ufficio
del casellario centrale, per la fruizione dei servizi del sistema
CERPA;
i) «certificato ex art. 39 del T.U.» e' il certificato rilasciato
alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi
contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una
determinata persona;
j) «certificato selettivo ex art. 39 del T.U.» e' il certificato
rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici
servizi, contenente le iscrizioni presenti nelle banche dati del
casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato al nome di una determinata persona o ente,
selezionate dal SIC attraverso una procedura selettiva appositamente
realizzata in base a quanto stabilito in apposita convenzione. La
certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione;
k) «chiave pubblica» e' l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
l) «codice catastale» e' il codice unico identificativo assegnato
ad ogni comune italiano che ha lo scopo di rendere possibile
l'espressione in forma abbreviata ed univoca delle denominazioni dei
comuni d'Italia ad uso catastale;
m) «codice identificativo» e' il codice fiscale o il codice
individuato ai sensi dell'art. 43 del T.U.;
n) «diacritico» e' un segno grafico che, posto sopra, sotto o
accanto a una lettera dell'alfabeto o a un simbolo fonetico, ne
indica una particolare pronuncia o usato per distinguerne il
significato da altre parole simili. Al momento attuale viene eseguita
un'operazione di transcodifica dei caratteri speciali in caratteri
trattati dal sistema, secondo le modalita' di conversione
corrispondenti alle normative vigenti. Ad esempio per il soggetto
«Müller» e' creata una correlazione al soggetto «Mueller»;
o) «firma digitale» e' un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modificazioni);
p) «firma elettronica» e' l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
q) «https (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) e'
il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia
asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP. Viene
utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in
modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere
effettuati tramite la tecnica del man in the middle;
r) «indirizzo IP (Internet Protocol)» e' un numero che identifica
univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica;
s) «Ministero della giustizia» sono gli uffici del Ministero della
giustizia e gli uffici giudiziari, nell'esercizio di funzioni
amministrative;
t) «PDF» (Portable Document Format) e' un formato documentale
elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000;
u) «PEC» (Posta elettronica certificata) e' un sistema di posta
elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici, cosi' come disciplinata nel decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
v) «porta di dominio» e' l'elemento che sposa i principi di
cooperazione applicativa, emanati dalla pubblica amministrazione,
separando la logica delle funzioni interne di un Sistema informativo
dalle comunicazioni standard di soggetti eterogenei. Il principio e'
quello di un adattatore non invasivo, basato su tecnologie web
service che implementa un servizio di messaggistica garantendo
requisiti di sicurezza e identificabilita' delle fonti. Essendo
un'interfaccia verso il SPCoop assume pertanto un ruolo indipendente
dalla piattaforma su cui opera. Fondamentalmente si occupa
dell'imbustamento-sbustamento del messaggio di E-gov instradando
richieste/risposte verso il servizio corretto;
w) «RUG» (Rete unitaria della giustizia) e' l'infrastruttura
telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni
al dominio giustizia;
x) «SIC» o «sistema» e' il sistema informativo automatizzato del
casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti,
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato (art. 3 del decreto dirigenziale 25 gennaio
2007);
y) «sistema CERPA» e' l'insieme dei servizi, attivabili tramite una
delle modalita' indicate nell'art. 4, comma 2, che provvedono alla
ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalita'
di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei soggetti sulle banche
dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il
sistema provvede inoltre alla verifica di conformita' agli standard,
definiti nel presente decreto, delle richieste di consultazione e
all'attivazione del sistema di autorizzazione;
z) «SOAP» (Simple Object Access Protocol) e' un protocollo leggero
per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e
decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi
codificati in un formato XML; si parla, pertanto, di messaggistica
XML;
aa) «SPC» (Sistema pubblico di connettivita') e' l'insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi,
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche'
la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione;
bb) «SPCoop» e' il Sistema pubblico di cooperazione, che
costituisce l'infrastruttura abilitante per le comunicazioni
applicative tra gli enti pubblici, e' un insieme di specifiche
gestite da DigitPA che normano le modalita' di comunicazione ed
organizzative relative alle comunicazioni applicative tra gli enti,
quella che comunemente viene chiamata cooperazione applicativa;
cc) «T.U.» e' il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
dd) «ufficio centrale» o «ufficio centrale del casellario» e'
l'ufficio presso il Ministero della giustizia, cosi' come definito
nell'art. 19 del T.U.;
ee) «ufficio locale» o «ufficio locale del casellario giudiziale»
e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i
minorenni, cosi' come definito nel T.U. Nella fase transitoria ed in
attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, ufficio locale e'
l'ufficio costituito nell'ambito delle procure della Repubblica
presso i tribunali ordinari, gia' denominato casellario locale;
ff) «Web service» e' un sistema software progettato per supportare
l'interoperabilita' tra diversi elaboratori su di una medesima rete;
caratteristica fondamentale di un Web Service e' quella di offrire
un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono
interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni
descritte nell'interfaccia tramite appositi «messaggi» inclusi in una
«busta» SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il
protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML;
gg) «XML» (eXtended Markup Language) linguaggio derivato dall'SGML
(Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che
permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML e' un'istanza
specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio,
piu' semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di
documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture
dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere
presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori
(markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di
definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo
sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente
anche gli attributi dei singoli marcatori.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 3
Principi e funzioni del sistema CERPA
1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto e' reso operante il sistema CERPA, attivabile tramite le
modalita' indicate nell'art. 4, comma 2. In particolare, detto
sistema, al momento della ricezione della richiesta di consultazione,
provvede a:
a) attivare il sistema di autorizzazione di cui al comma 3;
b) verificare la conformita' della richiesta agli standard definiti
nel presente decreto;
c) ricercare i soggetti sulle banche dati del SIC;
d) attivare la procedura di selezione cui al comma 4 dell'art. 1;
e) produrre i certificati con apposizione della firma digitale.
2. Il sistema CERPA, la cui gestione e' demandata all'ufficio
centrale del casellario, e' il supporto alla base delle procedure
concernenti la consultazione diretta da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del
T.U. e si uniforma ai principi e alle funzioni di cui all'art. 3 del
decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 e a quelli disposti dal
presente articolo.
3. Per il controllo e la verifica degli accessi al SIC e' attivato
un sistema di autorizzazione che abilita l'accesso ai dati e
definisce le modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione assegnato all'Amministrazione interessata,
registrato sul sistema ai sensi dell'art. 6.
4. In caso di mancato funzionamento del sistema CERPA l'ufficio
centrale attiva le procedure di cui all'art. 16 o il polo secondario
in caso di «disaster recovery».
5. Per la trasmissione telematica dei dati, la gestione dei
messaggi di posta elettronica certificata e la comunicazione con gli
enti esterni al dominio giustizia sono utilizzate le infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
6. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito
e' istituito l'ufficio centrale.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 4
Modalita' di consultazione del SIC
e rilascio dei certificati
1. La consultazione diretta del sistema e' finalizzata
all'acquisizione dei seguenti certificati:
a) in materia di casellario giudiziale:
certificato generale ex art. 28 in relazione all'art. 24 del T.U.;
certificato penale ex art. 28 in relazione all'art. 25 del T.U.;
certificato civile ex art. 28 in relazione all'art. 26 del T.U.;
certificato selettivo ex art. 39 del T.U.;
certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di cui
al comma 10 dell'art. 1);
certificato ex art. 21 del T.U. in relazione all'art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006»;
certificato richiesto per uso elettorale ex art. 29 del T.U.;
b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato:
certificato ex art. 32 in relazione all'art. 31 del T.U.;
certificato selettivo ex art. 39 del T.U.;
certificato ex art. 39 del T.U. (limitatamente alle ipotesi di cui
al comma 10 dell'art. 1).
2. La consultazione diretta del SIC di cui al comma precedente, e'
consentita secondo le seguenti modalita' di accesso:
a) servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
cosiddetta Web Service;
b) servizio di PEC.
3. La consultazione diretta del SIC e' consentita solo se i dati
contenuti nella richiesta sono conformi a quelli registrati sul SIC e
agli standard di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A tali fini l'ufficio
centrale del casellario provvede a registrare in modo analitico gli
estremi della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1, commi 5 e
6, le finalita' istituzionali dell'amministrazione interessata
nonche' le tipologie di certificato che la stessa e' autorizzata a
richiedere, cosi' come risultanti dalla stessa convenzione.
4. I certificati di cui al comma 1 del presente articolo sono
prodotti in formato PDF e, al fine di garantirne l'autenticita' e
l'integrita', sugli stessi e' apposta la firma digitale del direttore
dell'Ufficio del casellario centrale, nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del Codice
dell'amministrazione digitale e dal CNIPA, ora Agenzia per l'Italia
Digitale.
5. I certificati recano, tra l'altro, gli estremi della
convenzione, l'indicazione dell'amministrazione richiedente, il
numero progressivo del certificato, l'elenco delle iscrizioni ovvero,
nel caso di assenza di iscrizioni, l'attestazione NULLA, la data e
l'ora dell'estrazione, la modalita' di consultazione utilizzata e la
dicitura «Il direttore del casellario centrale», al di sotto della
quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 1 sui certificati
e' riportata in calce alle iscrizioni menzionate la seguente
avvertenza: Resta fermo il divieto di utilizzare eventuali dati
personali, e giudiziari in particolare, non indispensabili allo
specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento
amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali.
7. Al fine di verificarne l'autenticita', l'integrita' e la
provenienza nonche' la validita' della firma digitale, il certificato
acquisito tramite il Sistema CERPA puo' essere sottoposto ad una fase
di verifica.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 5
Modalita' per la richiesta di accesso al SIC
1. L'accesso al SIC da parte delle amministrazioni interessate e'
subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul
sistema, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce
parte integrante del presento decreto.
2. L'amministrazione in sede di richiesta di accesso al SIC, con le
modalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, deve nominare un referente
e, limitatamente al servizio di PEC, un responsabile tecnico (le due
funzioni possono essere attribuite ad un'unica persona) i quali
assumono la piena responsabilita' delle modalita' di gestione e
utilizzo degli accessi al sistema. L'amministrazione designa altresi'
il responsabile del trattamento dei dati acquisiti, che puo'
coincidere con la figura del referente.
3. Il referente e il responsabile tecnico sono individuati dalle
amministrazioni interessate sulla base del possesso di adeguati
requisiti di idoneita' soggettiva tra coloro che abbiano un rapporto
stabile con le stesse, gli stessi devono essere adeguatamente formati
e costituiscono il punto di riferimento unico per le richieste di
abilitazione e autorizzazione.
4. L'ufficio del casellario centrale provvede in merito a ciascuna
richiesta di accesso anche al fine di attivare le procedure per la
definizione della convenzione di cui all'art. 1, comma 5 e 6. In caso
di rigetto della domanda ne comunica le motivazioni al Referente
indicato sulla domanda stessa.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 6
Ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema
1. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema,
istituito presso il Ministero della giustizia - Direzione generale
degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna
richiesta di accesso, appena stipulata la relativa convenzione, avra'
cura di:
a) registrare i parametri identificativi dell'ente;
b) registrare i dati del referente e del responsabile tecnico;
c) registrare le tipologie di certificato, di cui all'art. 4 comma
1, che l'amministrazione interessata e' autorizzata a richiedere;
d) registrare le finalita' definite con l'amministrazione
interessata nell'ambito della relativa convenzione, riportandone gli
estremi;
e) definire i parametri di accesso e tipo di procedura autorizzata;
f) attivare l'utenza sul SIC;
g) trasmettere al referente le istruzioni per l'attivazione del
servizio.
2. L'ufficio del responsabile centrale dell'accesso al sistema, nei
casi previsti, provvede inoltre a:
a) definire i parametri di accesso per il referente e il
responsabile tecnico, in termini di credenziali di autenticazione:
nome utente, parola chiave protetta con tecniche di cifratura;
b) trasmettere al referente e al responsabile tecnico, in busta
chiusa sigillata, i suddetti parametri di accesso o altro mezzo che
ne possa garantire la riservatezza;
c) attivare l'utenza sul sistema a seguito di conferma
dell'avvenuta corretta ricezione della busta di cui alla lettera b).
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 7
Consultazione del SIC - Servizio in cooperazione applicativa tramite
la tecnologia Web Service
1. La consultazione del SIC nella modalita' indicata all'art. 4,
comma 2, lettera a) avviene tramite un servizio di cooperazione
applicativa tra sistemi informativi realizzata per la fruizione di
informazioni pubblicate e utilizzabili dalle amministrazioni
interessate attraverso la tecnologia Web Service. Il servizio e'
disponibile, in piena conformita' delle regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del SPCoop, attraverso porte di
dominio qualificate, l'uso della busta di e-government e servizi di
sicurezza standard.
2. A tale fine, il Ministero della giustizia e le amministrazioni
interessate, devono realizzare, ognuno per la parte di propria
competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione, i Web Service
e la porta di dominio, che delimita il confine di responsabilita' di
un ente e che racchiude al suo interno tutte le applicazioni da esso
gestite. Le comunicazioni da e verso un dominio devono quindi
attraversare la propria porta di dominio.
3. L'amministrazione interessata definisce nell'ambito del proprio
sistema informatico, per tutte le utenze autorizzate alla
consultazione del SIC, i corrispondenti livelli di visibilita' e
operativita', sulla base di profili di autorizzazione e di
credenziali di autenticazione associate ad un dispositivo di
autenticazione forte aventi caratteristiche equivalenti a quelle
della carta nazionale dei servizi e carta d'identita' elettronica. Le
credenziali di autenticazione possono essere associate ad un codice
identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo
dell'utente.
4. Il referente, di cui al comma 2 dell'art. 5, assume la piena
responsabilita' in merito alla gestione e all'utilizzo degli accessi
al proprio sistema per conto di tutte le utenze autorizzate alla
consultazione, nonche', se del caso, del trattamento dei dati
personali acquisiti.
5. L'amministrazione interessata provvede all'adozione di apposite
politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle
operazioni svolte, anche avvalendosi degli strumenti di cui al comma
2 dell'art. 15.
6. La consultazione del SIC di cui al primo comma avviene
attraverso la fruizione di due servizi di cooperazione applicativa
SPCoop:
a) uno, riservato all'acquisizione dei certificati in materia di
casellario giudiziale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
b) l'altro, riservato ai certificati in materia di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 4, comma
1, lettera b).
7. La modalita' di fruizione dei servizi di consultazione e'
definita nei relativi accordi di servizio, ai sensi del decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. Gli accordi di
servizio devono riportare la specifica delle interfacce per l'accesso
telematico e la definizione delle politiche di sicurezza che
l'amministrazione interessata deve adottare per garantire il corretto
trattamento dei dati personali. In particolare, deve essere previsto
il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione
applicativa, con possibilita' di identificazione dell'utente che
accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP del server
interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati.
8. A garanzia dell'autenticita' del mittente e dell'integrita'
delle richieste pervenute e delle risposte inviate ciascuna
amministrazione interessata utilizza un certificato di firma
elettronica per lo scambio dei dati. Tale dispositivo di
riconoscimento e' fornito dal Ministero della giustizia che ha
adottato gli standard di sicurezza PKI per la firma dei documenti
elettronici basato sulla generazione di una coppia di chiavi
(pubblica e privata). Le indicazioni per la generazione delle chiavi
di firma, riconosciute nel sistema informatico del casellario, sono
riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del
presente decreto.
9. Il servizio e' reso disponibile secondo le regole indicate nel
presente decreto e le modalita' tecnico-operative riportate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 8
Consultazione del SIC - Servizio di PEC
1. La consultazione del SIC nella modalita' indicata all'art. 4,
comma 2 lettera b) avviene tramite il sistema di comunicazione
denominato Posta elettronica certificata (PEC) il quale e' in grado
di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ed e' dotato di
caratteristiche di sicurezza cosi' come definite nel decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. Per la consultazione del SIC tramite il servizio PEC e'
istituito il registro delle utenze autorizzate dall'amministrazione
interessata, gestito direttamente dal referente di cui al comma 2
dell'art. 5. Il referente, in particolare, tramite l'accesso
all'applicazione Web per la gestione delle abilitazioni al servizio,
effettuato con le credenziali di autenticazione di cui al comma 2
dell'art. 6, provvede a registrare per ciascuna utenza:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) luogo di nascita e nazione di nascita;
d) codice fiscale;
e) la tipologia di certificati che il soggetto e' autorizzato a
richiedere definite nell'ambito della convenzione;
f) la casella PEC;
g) ai sensi del comma 4, la chiave pubblica della firma digitale.
Il referente provvede, inoltre, all'aggiornamento dei dati
registrati, comprese le eventuali disabilitazioni.
3. Alle richieste di consultazione del SIC tramite il servizio PEC
deve essere applicata la firma digitale dei soggetti autorizzati
dall'amministrazione interessata, risultanti dal registro di cui al
comma precedente.
4. Al fine di salvaguardare e garantire la riservatezza dei dati
contenuti nei certificati trasmessi per il tramite del servizio PEC,
gli stessi sono sottoposti a cifratura mediante l'utilizzo della
chiave pubblica della firma digitale in possesso dei soggetti
autorizzati. A tali fini il referente provvede all'acquisizione della
chiave pubblica della firma digitale, che trasmettera' al sistema,
secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il referente puo'
delegare un responsabile tecnico. Le operazioni effettuate dal
responsabile tecnico sono comunicate all'indirizzo di PEC del
referente.
6. L'accesso all'applicazione per la gestione delle abilitazioni al
servizio da parte del referente avviene secondo le modalita' indicate
nell'art. 9 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 emanato dal
Ministero della giustizia ed esclusivamente tramite l'utilizzo di un
protocollo di comunicazione sicura, come quello offerto dal
protocollo HTTPS o da altri standard riconosciuti e di provato
utilizzo.
7. L'amministrazione interessata provvede all'adozione di apposite
politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle
operazioni svolte, anche avvalendosi degli strumenti di cui al comma
2 dell'art. 15.
8. Il servizio e' reso disponibile secondo le regole indicate nel
presente decreto e le modalita' tecnico-operative riportate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 9
Consultazione del SIC - modalita' di richiesta
1. La richiesta di consultazione del SIC, trasmessa con le
modalita' di cui agli articoli 7 e 8, deve essere conforme agli
standard stabiliti nell'allegato tecnico, in caso contrario e'
rifiutata con apposito messaggio. La richiesta, in particolare, deve
contenere i seguenti dati obbligatori:
a) i parametri identificativi dell'amministrazione interessata;
b) gli estremi della convenzione;
c) tipo di certificato richiesto (art. 4, comma 1);
d) finalita' (art. 6, comma 1, lettera d));
e) numero e data protocollo (nel formato GG/MM/AAAA);
f) lingua tedesca (parametro obbligatorio: «N» o «S»). Il SIC
provvede al rilascio del certificato in lingua tedesca, ai sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. In tali casi il parametro e' indicato con «S».
2. La richiesta di consultazione del SIC deve inoltre contenere:
a) per il casellario giudiziale, con riferimento a ciascun
soggetto di cui si richiede la certificazione, i seguenti dati
anagrafici obbligatori:
cognome e nome;
data di nascita;
luogo e nazione di nascita. Per i nati all'estero, se il luogo non
e' conosciuto, e' possibile indicare solo la nazione di nascita. Il
luogo di nascita e la nazione di nascita devono essere espressi
indicando il codice catastale;
codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani e per il
cittadino di stato dell'unione europea che abbia il domicilio fiscale
in Italia. In attesa dell'emanazione dei decreti dirigenziali di cui
all'art. 42, comma 2 del T.U., per il cittadino di stato dell'unione
europea che non abbia il codice fiscale e il cittadino di stato non
appartenente all'unione europea, non deve essere indicato il codice
unico identificativo di cui all'art. 43 del T.U.;
paternita' (il dato e' opzionale);
b) per l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, con riferimento a ciascun ente, i seguenti dati obbligatori:
denominazione sociale;
la forma giuridica, secondo la tabella riportata nell'allegato
tecnico;
indirizzo della sede legale;
il codice fiscale.
3. Nella richiesta trasmessa con il servizio in cooperazione
applicativa sono indicati anche il cognome e nome del soggetto che
effettua la richiesta o il codice identificativo attribuito allo
stesso dall'amministrazione interessata ai sensi del comma 3
dell'art. 7.
4. Per la suddetta modalita' di accesso l'amministrazione
interessata deve disporre di un modulo software per richiedere i
servizi SPCoop di cui al comma 6 dello stesso art. 7. Tale modulo
deve essere realizzato secondo quanto specificato nel relativo
accordo di servizio ed essere in grado di:
comporre il corpo del messaggio di richiesta del servizio, che
costituira' il SOAP body della busta di e-gov, secondo un formato XML
che contenga i dati, specificati nei commi precedenti;
apporre allo stesso la firma elettronica come specificato all'art.
7, comma 8;
chiamare, per il tramite della propria porta di dominio, il web
service corrispondente al servizio di interesse di cui all'art. 7,
comma 6, a sua volta reso disponibile attraverso la porta di dominio
del Ministero della giustizia;
verificare sulla busta di risposta la firma di cui all'art. 7,
comma 8, controllando la validita' del certificato (verifica di
integrita' e non ripudio);
controllare eventuali segnalazioni di errori presenti nella
risposta;
lettura ed utilizzo dei dati.
5. Per la compilazione della richiesta trasmessa con il servizio di
PEC e' reso disponibile un apposito software che consente di
predisporre:
a) un file contenente i dati relativi alla richiesta (comma 1);
b) un file contenente i dati anagrafici dei soggetti (comma 2,
lettera a) oppure i dati dell'ente (comma 2, lettera b);
c) un modulo contenente i dati della richiesta, che una volta
stampato puo' essere oggetto di registrazione nel protocollo ovvero
conservato agli atti dell'ufficio.
6. Alla richiesta, trasmessa con il servizio di PEC e predisposta
secondo le specifiche indicate al comma precedente, deve essere
applicata la firma digitale del soggetto registrato sul SIC che sta
effettuando la richiesta stessa ai sensi dell'art. 8, comma 3.
7. Le modalita' tecnico-operative per l'utilizzo del software di
cui al comma 5 sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 10
Consultazione del SIC - Modalita' di risposta
1. La ricerca effettuata sulle banche dati del SIC puo' avere, per
ciascun soggetto o ente, i seguenti esiti:
produzione di un certificato positivo, se il soggetto e' presente
con iscrizioni menzionabili nelle banche dati del SIC;
produzione di un certificato «nullo», se non sono presenti
iscrizioni oppure se le iscrizioni presenti sono escluse dalla
procedura di selezione.
2. I certificati prodotti sono trasmessi alle amministrazioni
interessate tramite i servizi in cooperazione operativa o di PEC
utilizzati dalle stesse per la richiesta, secondo le modalita'
tecnico-operative riportate nell'allegato tecnico, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il sistema provvede a segnalare, esclusivamente per la banca
dati del casellario giudiziale, l'eventuale presenza di altri
soggetti, cosi' denominati:
a) «Omonimi»: soggetti iscritti nel sistema che presentano gli
stessi dati anagrafici obbligatori, tranne il codice fiscale, e che
pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi;
b) «Sinonimi»: soggetti iscritti nel sistema che presentano,
rispetto al soggetto richiesto, piccole differenze sui dati
anagrafici o che sono differenti per il codice fiscale o per la
paternita';
c) «Alias»: soggetti iscritti nel sistema che risultano condannati
con identita' diverse;
d) «Anagrafiche di richiamo»: soggetti iscritti nel sistema per i
quali, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati
anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente;
e) «Richiamo diacritico»: soggetti correlati al soggetto principale
iscritto nel SIC, creati a seguito della transcodificazione per la
presenza nel cognome o nome di caratteri diacritici.
4. Le segnalazioni relative agli omonimi ed ai sinonimi vengono
effettuate fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali
di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 del T.U., che consentiranno la
sicura riferibilita' delle iscrizioni ad un determinato soggetto
attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice
identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento
delle impronte digitali, limitando l'informazione ai soli dati
anagrafici degli stessi ed alla generica indicazione dell'esistenza
di iscrizioni a loro carico.
5. La presenza di «sinonimi» e' segnalata con apposita attestazione
allegata al certificato, nella quale e' evidenziato, altresi', che
l'informativa ha il solo scopo di consentire all'amministrazione
interessata il controllo dei dati anagrafici esistenti presso di se',
confrontandoli con quelli riguardanti i sinonimi segnalati.
6. La presenza di «omonimi», evidenziata con apposita segnalazione,
determina il blocco della certificazione. In tale caso
l'amministrazione interessata richiede il certificato all'ufficio del
casellario giudiziale competente per luogo di nascita.
7. Nell'ipotesi di una richiesta di certificazione riferita ad un
soggetto iscritto nel sistema come «Alias», o «Anagrafica di
richiamo» o «Richiamo diacritico», nel certificato trasmesso
all'amministrazione interessata e' riportato anche il riferimento al
soggetto denominato principale con la dicitura «correlato a».
8. Nel caso di soggetto per il quale risulta comunicata l'avvenuta
morte, da parte del comune competente, e' prodotta apposita
segnalazione. In tale caso l'amministrazione interessata richiede
informazioni al comune competente.
9. Nell'ipotesi in cui il certificato non viene rilasciato dal
sistema, per motivi tecnici, e' prodotta apposita segnalazione. In
tale caso l'amministrazione interessata contatta l'ufficio del
casellario centrale.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
per i certificati rilasciati ai sensi dell'art. 16.
11. Le modalita' di risposta, di comunicazione delle attestazioni e
delle segnalazioni di cui ai commi precedenti sono riportate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Capo II
Consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC)
Art. 11
Disposizioni particolari per le richieste
di certificazione relative a minorenni
1. Le richieste di certificazione relative a minorenni sono
consentite esclusivamente per le esigenze di aggiornamento delle
liste elettorali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 4 del T.U. sono
assicurate dal sistema mediante la simulazione del compimento del
diciottesimo anno di eta'.
Capo III
Consultazione diretta del sistema da parte del Ministero della
giustizia
Art. 12
Accesso diretto al SIC da parte degli uffici
del Ministero della giustizia connessi alla RUG
1. Gli uffici del Ministero della giustizia connessi alla RUG
possono essere ammessi alla consultazione diretta del sistema, ai
fini dell'acquisizione dei certificati indicati nell'art. 4, comma 1,
ad esclusione di quello di cui all'art. 29 del T.U., secondo le
disposizioni del presente decreto e le regole di cui al decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007.
2. L'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale,
concernenti categorie o gruppi di persone numerosi, e' possibile
tramite l'attivazione del sistema CERPA con le stesse modalita' di
cui all'art. 16.
Capo III
Consultazione diretta del sistema da parte del Ministero della
giustizia
Art. 13
Modalita' di consultazione da parte degli uffici
del Ministero della giustizia non connessi alla RUG
1. Gli uffici del Ministero della giustizia non connessi alla RUG
possono consultare il SIC per il tramite della posta elettronica
certificata (PEC), secondo le regole indicate nel presente decreto e
le modalita' tecnico-operative riportate nell'allegato tecnico, che
ne costituisce parte integrante.
Capo IV
Sicurezza
Art. 14
Politiche di sicurezza del sistema CERPA
1. Per il sistema CERPA restano ferme le politiche di sicurezza
adottate sul SIC ai sensi dell'art. 4 del decreto dirigenziale del 25
gennaio 2007.
Capo IV
Sicurezza
Art. 15
Controllo e verifica degli accessi
e delle operazioni svolte sul sistema CERPA
1. L'ufficio del casellario centrale, nel rispetto delle procedure
di sicurezza in vigore, cura la registrazione dei dati necessari a
garantire:
a) la tracciabilita' dei collegamenti telematici attuati tra il
sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni
al dominio giustizia;
b) l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il
sistema, ivi compresi gli utenti tecnici appartenenti a ditte esterne
incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;
c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da
poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in
relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto
dell'accesso.
2. Per consentire all'amministrazione interessata i controlli sulle
attivita' svolte dagli utenti e' istituito il registro informatizzato
denominato «Registro degli accessi al SIC» e sono attivati
particolari sistemi dall'allarme (c.d. alert) per permettere
monitoraggi statistici degli accessi. Attraverso tali controlli,
effettuati con cadenza trimestrale anche a campione, potra' essere
verificata, in particolare, la rispondenza delle richieste dei
certificati ai procedimenti amministrativi correlati. Tenuto conto
delle capacita' operative e di elaborazione del sistema CERPA, la
disponibilita' per consultare on line il registro puo' essere
limitata all'ultimo trimestre.
3. L'integrita' del registro di cui al comma precedente e'
verificata, con frequenza mensile, dall'ufficio centrale del
casellario che puo' procedere, altresi', alla verifica dei dati
trasmessi anche avuto riguardo al contenuto dei certificati inviati.
4. Le registrazioni contenute nei registri previsti dal presente
decreto e nei log del sistema sono conservate per un periodo di dieci
anni.
Capo V
Disposizioni transitorie
Art. 16
Modalita' di consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche
ed ai gestori di pubblici servizi non ancora collegati al SIC
1. In via transitoria, le amministrazioni interessate che non hanno
ancora attivato la procedura di cui all'art. 5, richiedono i
certificati secondo quanto disposto nel decreto dirigenziale 11
febbraio 2004 del Ministero della giustizia, con le modalita' di
seguito indicate.
2. L'acquisizione del certificato avviene previa richiesta
all'ufficio locale del casellario giudiziale. La richiesta e'
formulata secondo i modelli in uso e puo' essere inoltrata via PEC,
qualora riguardi categorie o gruppi di persone numerosi.
3. Per le richieste concernenti un solo soggetto l'ufficio locale
del casellario giudiziale provvede all'estrazione del certificato
direttamente dal SIC, alla sua stampa, all'apposizione di firma
autografa e timbro dell'ufficio e alla successiva consegna
all'amministrazione richiedente.
4. Per le richieste concernenti categorie o gruppi di persone
numerosi, limitatamente ai certificati in materia di casellario
giudiziale, le amministrazioni interessate possono utilizzare il
software di cui al comma 5 dell'art. 9. L'ufficio locale del
casellario, controlla che la richiesta riporti il numero e la data di
protocollo, attiva il sistema CERPA trasmettendo al SIC, attraverso
l'apposita funzione disponibile sul sistema, il file contenente i
dati anagrafici dei soggetti (art. 9, comma 2, lettera a).
5. IL sistema elabora le informazioni ricevute e consente
l'estrazione dei certificati, che potranno essere prodotti:
a) in formato PDF con firma autografa del responsabile del
servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del
nominativo dello stesso, nell'ipotesi in cui l'amministrazione
interessata abbia optato, nella richiesta, per la consegna dei
certificati su carta
oppure
b) in formato PDF con firma digitale del direttore dell'ufficio
del casellario centrale, qualora l'amministrazione interessata abbia
optato per l'invio dei certificati tramite PEC.
6. Se la trasmissione dei certificati avviene tramite PEC il
relativo file e' protetto da una password appositamente creata dal
sistema. Qualora la numerosita' dei certificati contenuti nel file
non ne consenta la trasmissione via PEC lo stesso, sempre protetto da
password, potra' essere consegnato su supporto magnetico.
7. A supporto delle attivita' previste dal presente articolo e'
disponibile sul SIC un manuale utente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo rimangono in vigore
fino al 30 giugno 2014, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 3,
comma 4.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 17
Certificati richiesti da autorita' straniere
1. Dopo l'art. 30 del decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia emanato in data 25 gennaio 2007 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Certificati richiesti da autorita' straniere). - 1.
Alle autorita' straniere sono rilasciati, ai sensi dell'art. 37 del
T.U.:
a) il certificato di cui all'art. 21 del T.U., ad eccezione dei
provvedimenti indicati al comma 5 dell'art. 25 del decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art. 37
in relazione all'art. 21 del T.U.»;
b) il certificato di cui all'art. 30 del T.U., ad eccezione dei
provvedimenti indicati al comma 5 dell'art. 25 del decreto
dirigenziale del 25 gennaio 2007, denominato «certificato ex art. 37
del T.U. in relazione all'art. 30 del T.U.».
2. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'art. 37 del
T.U. e' attribuita, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del T.U.,
all'ufficio centrale limitatamente alle richieste che riceve
direttamente dalle autorita' straniere.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 18
Norma finale
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, unitamente agli allegati tecnici che ne
costituiscono parte integrante.
2. Per la corretta funzionalita' del sistema CERPA, ed
eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, e'
prevista una fase sperimentale, di sei mesi, le cui operazioni
avverranno nel rispetto delle politiche di sicurezza e delle
modalita' di consultazione del sistema fissate nel presente decreto e
secondo quanto definito nelle convenzioni appositamente stipulate con
le Amministrazioni interessate che vi parteciperanno.
3. Di eventuali modifiche agli allegati tecnici sara' data
pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 dicembre 2012
Il direttore generale
della giustizia penale
Frunzio
Il direttore generale
per i sistemi informativi automatizzati
Intravaia
Capo VI
Disposizioni finali
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo VI
Disposizioni finali
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo VI
Disposizioni finali
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo VI
Disposizioni finali
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
[color=red][size=18pt][b]CASELLARIO GIUDIZIALE online - proroga al 30 giugno 2017[/b][/size][/color]
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 giugno 2016
Proroga del regime transitorio di cui all'art. 16, comma 8, del
decreto 5 dicembre 2012, recante regole tecniche per la consultazione
diretta del sistema informativo del casellario da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
(16A04747)
(GU n.146 del 24-6-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole
procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della
consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto
dirigenziale;
Visto il decreto dirigenziale 12 giugno 2014 con il quale e' stato
prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la vigenza delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del decreto dirigenziale,
secondo cui le amministrazioni interessate all'accesso diretto al SIC
che non abbiano ancora attivato la procedura di cui all'art. 5 dello
stesso decreto dirigenziale, continuano a richiedere i certificati
agli uffici locali del casellario;
Viste le circolari prot. m_dg.DAG.21-02-2013.0025024.U e prot.
m_dg.DAG.16-10-2013-0137032.U inviate alle pubbliche amministrazioni,
aventi come oggetto «Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5
dicembre 2012 - Richiesta attivazione procedura per la consultazione
diretta del Sistema informativo del casellario (c.d. procedura CERPA)
ai sensi dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313»;
Considerato che per ciascuna istanza di accesso e' da verificare
preliminarmente che l'amministrazione interessata abbia indicato,
nella relativa scheda informativa, i procedimenti amministrativi di
competenza, per i quali e' legittimata ad acquisire i certificati del
casellario in virtu' di una specifica previsione normativa che ne
stabilisca il contenuto, cio' anche al fine della realizzazione della
procedura informatica per il rilascio di un certificato selettivo;
Considerato che ad oggi sono pervenute le seguenti istanze di
accesso al SIC:
n. 400 con ambito territoriale comunale (di cui 6 da parte di
societa' partecipate, 4 comunita' montane e 5 societa' consociate con
ambito intercomunale) su circa 8000 amministrazioni comunali
n. 11 con ambito territoriale provinciale
n. 26 con ambito territoriale regionale
n. 55 da articolazioni Ministeri anche periferiche
n. 251 da istituti scolastici
n. 12 da ordini professionali territoriali
n. 4 da Autorita' varie
Verificato che dette istanze erano carenti di informazioni e non in
linea con le disposizioni dettate dalle richiamate circolari in
materia, per cui si e' reso necessario interloquire, e lo si sta
tuttora facendo, con le amministrazioni di riferimento richiamando le
circolari in materia e la necessita' di sottoscrizione per quanto
possibile di convenzioni a livello centrale;
Considerato che per la procedura di stipula della convenzione tipo
con l'Associazione nazionale comuni italiani, cui aderiranno le
amministrazioni comunali, si sta attendendo la definizione della
procedura di attivazione da parte di ANCI di una porta di dominio che
possa raccogliere tutte le richieste di certificati da parte dei
comuni, evitando cosi' agli stessi di accreditarsi singolarmente sul
sistema per l'utilizzo del servizio CERPA/PEC di cui all'art. 8 del
decreto (ultima riunione il 12 gennaio 2016, dato l'avvio alle
ulteriori riunioni tecniche il 14 marzo 2016);
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con il
Ministero dell'interno per le esigenze certificative di competenza
dei relativi Dipartimenti: lavori iniziati nel marzo 2013 - ultima
riunione il 9 marzo 2016 - in data 11 marzo 2016 trasmessa al
Gabinetto del Ministero interno specifica bozza di convenzione. In
particolare per il Dipartimento pubblica sicurezza (per esigenze CED
interforze) sono intercorsi numerosi incontri sino dal dicembre 2012.
Il 5 febbraio 2014 si e' avuto un incontro con il Garante per la
protezione dei dati personali al fine di verificare se le attivita'
di polizia dovute sia all'accertamento che alla prevenzione dei
reati, potesse rientrare in un'ipotesi di accesso al SIC ai sensi
dell'art. 39 decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313 Testo unico in materia di casellario giudiziale.
Richiesti al Ministero dell'interno dettagliati riferimenti
normativi. A seguito della modifica dell'art. 53, comma 1 del Codice
in materia di protezione dei dati personali si e' stilata una bozza
di accordo per l'accesso al SIC, poi superata con l'invio della bozza
11 marzo 2016;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con la
Regione Sicilia per la definizione della procedura per la richiesta
di accesso al SIC completa di scheda informativa coerente con le
linee guida di cui alle richiamate circolari in materia: il 26 marzo
2014 ricevuta bozza della scheda informativa per l'accesso al SIC
all'esito di specifica consulenza fornita in merito - il 27 novembre
2015 forniti ultimi chiarimenti - si e' ora in attesa dell'invio
invio ufficiale della scheda informativa che riporti tutte le
esigenze dei vari Dipartimenti della Regione;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con la
Provincia autonoma di Trento: il 18 giugno 2015 ricevuta richiesta di
attivazione della procedura di accesso al SIC - il 23 novembre 2015
ricevuta nuova scheda informativa a seguito di specifici chiarimenti
forniti in merito;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con il
Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (per
le esigenze relativi ordini territoriali): il 21 novembre 2014
richiesta accesso SIC - in data 1° luglio 2015 riunione al
Casellario - in data 11 agosto 2015 redatta bozza convenzione - il 7
aprile 2016 rinviata bozza al Consiglio;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con
l'UNIONCAMERE (per le esigenze Camere commercio): si e' in attesa
risposta ad osservazioni inviate il 20 febbraio 2014 sui procedimenti
per i quali le Camere di commercio hanno esigenze certificative.
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con l'INPS:
il 18 settembre 2015 ricevuta richiesta accesso - il 14 novembre 2015
inviate osservazioni in merito alla scheda informativa fornita.
Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno
2016 tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici
servizi possano aver stipulato con il Ministero della giustizia
specifica convenzione per accedere al SIC secondo le regole dettate
dal decreto dirigenziale in premessa e che pertanto detto termine
deve essere prorogato al fine di consentire alla pubbliche
amministrazione di continuare ad acquisire i certificati secondo le
modalita' attuali;
Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale - recanti
le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai
servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia
web-service e tramite la Posta elettronica certificata;
Viste le modifiche che sono state apportate con il decreto
dirigenziale 14 giugno 2004 agli allegati tecnici A e B, per
l'implementazione sui certificati del contrassegno, basato su codici
grafici bidimensionali (glifo) e per gli esiti della sperimentazione
della cooperazione applicativa;
Considerato di dover modificare ulteriormente l'allegato B al
decreto dirigenziale per le modifiche apportate al sistema per
aumentarne la sicurezza;
Ritenuto di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le versioni
aggiornate degli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale;
Decreta:
Art. 1
Proroga disposizioni transitorie
1. Il termine del 30 giugno 2016 fissato per la validita' delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto
dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di
carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione
diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, e' prorogato al 30 giugno 2017.
Art. 2
Integrazioni Allegato A
1. Si confermano le integrazioni gia' disposte all'art. 4 del
decreto dirigenziale 12 giugno 2014.
Art. 3
Integrazioni Allegato B
1. L'allegato B al decreto dirigenziale, fermo restando le
integrazioni gia' disposte all'art. 5 del decreto dirigenziale 12
giugno 2014, e' integrato come segue:
al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC - la' dove
sono descritti i moduli messi a disposizione dal sistema CERPA, al
punto 2 dopo le parole «sulle postazioni della PA,» e' aggiunta la
seguente frase: «FirmaOK" - fornita da Poste italiane,»; la' dove
sono descritti gli applicativi da scaricare dal sito CERPA_WEB, il
punto 1 viene sostituito come segue: «le applicazioni "Firma OK"-
fornita da Poste Italiane e CERPA-CompilazioneRichiesta, installabili
sulle postazioni degli utenti della PA, e i relativi manuali utente»
al paragrafo 2.1 - Gestione delle utenze abilitate alla richiesta
certificati tramite PEC (procedura propedeutica all'invio di
richieste di certificazione) - la lettera «c» viene sostituita come
segue: «Il referente della Gestione degli accessi ed il responsabile
tecnico del Servizio, per accedere tramite l'applicazione web,
dovranno inserire le credenziali composte da username e password
fornite dal Casellario. Come ulteriore livello di sicurezza, al primo
accesso, verra' inviata un'email all'utente, contenente una matrice
di sicurezza con codici personali da utilizzare ogni qual volta si
accede al sistema»; viene aggiunta la lettera «d» che prende il
contenuto della lettera «c» previa sostituzione delle parole
«fornisce una utility, denominata CERPA-EsportaCerificati,
installabile localmente sulle postazioni della PA.» con le seguenti:
«fornisce un link che rimanda all'applicazione "FirmaOK"- fornita da
Poste italiane, che consente l'estrazione della chiave pubblica dalla
smart card personale.»;
Art. 4
Norma finale
1. Il presente decreto e' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana unitamente agli allegati tecnici A e B di
cui agli articoli 2 e 3, cosi' come modificati ed integrati.
Roma, 17 giugno 2016
Il direttore generale
della giustizia penale
Piccirillo
Il direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati
Liccardo
Allegato Tecnico A
REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI IN COOPERAZIONE
APPLICATIVA TRAMITE LA TECNOLOGIA WEB SERVICE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Tecnico B
REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO
PER L'ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI TRAMITE LA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
Parte di provvedimento in formato grafico