Data: 2012-12-23 06:32:13

Attivita' di autoriparazione - LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224

LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224
Modifica  all'articolo  1  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  122,
concernente  la  disciplina  dell'attivita'  di  autoriparazione.
(12G0246)
  (GU n. 297 del 21-12-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1


    Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.  122,
e' sostituito dal seguente:
      «3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione
si distingue nelle attivita' di:
        a) meccatronica;
        b) carrozzeria;
        c) gommista».

       
     
                              Art. 2


                  Requisiti tecnico-professionali

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano  i  programmi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi
regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della  legge  5
febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  3,
della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della  presente
legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante  accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge  21
dicembre 1978, n. 845.

       
     
                              Art. 3


                          Norme transitorie

  1. Le imprese che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono iscritte nel registro delle  imprese  o  nell'albo  delle
imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica  e
motoristica sia a quella di elettrauto,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono  abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di
cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n.  122  del  1992,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
  2. Le imprese che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono iscritte nel registro delle  imprese  o  nell'albo  delle
imprese artigiane e sono abilitate  alle  attivita'  di  meccanica  e
motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le
rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione  tecnica  delle
predette imprese, qualora non siano in possesso  di  almeno  uno  dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a)  e  c)  del
comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122  del  1992,  devono
frequentare con esito positivo il corso  professionale  di  cui  alla
lettera b)  del  medesimo  comma  2,  limitatamente  alle  discipline
relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di
cio', decorso il  medesimo  termine,  il  soggetto  non  puo'  essere
preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14
dicembre 1999, n. 558.
  3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma  2,  la  persona  preposta
alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,  n.
558,  anche  se  titolare  dell'impresa,  abbia  gia'  compiuto
cinquantacinque anni alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento  dell'eta'
prevista, ai sensi  della  disciplina  vigente  in  materia,  per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia.
  4. Fino all'adozione delle  disposizioni  regionali  di  attuazione
dell'articolo 2 della presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali,  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,  n.
122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

       
     
                              Art. 4


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012

                            NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


                        LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 4574):
    Presentato dall'on. Delfino il 2 agosto 2011.
    Assegnato  alla  IX  Commissione    (Trasporti),    in    sede
referente, l'11 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, V,  X  e
Questioni regionali.
    Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 3  novembre
2011; 1°, 28 febbraio; 6 marzo e 11 aprile 2012.
    Nuovamente assegnato alla IX  Commissione  (Trasporti,)  in  sede
legislativa il 29 maggio 2012.
    Esaminato dalla  IX  Commissione,  in  sede  legislativa,  il  30
maggio; 21 giugno 2012 ed approvato 1'11 luglio 2012.
Senato della Repubblica: (atto n. 3408):
    Assegnato  alla  8ª  Commissione  (Lavori  pubblici),  in  sede
deliberante, il 20 luglio 2012 con pareri delle Commissioni  1ª,  5ª,
10ª e Questioni regionali.
    Esaminato dalla  8ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  26
luglio; 18 e 19 settembre 2012 ed approvato il 14 novembre 2012.

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