Data: 2012-12-22 08:09:28

Illecito utilizzo del telefono di servizio per motivi personali: per la condanna

Illecito utilizzo del telefono di servizio per motivi personali: per la condanna del dipendente alla restituzione degli importi pagati dal Comune non bastano telefonate effettuate al di fuori dell’orario di servizio
Non è sufficiente, per affermare che sussista un illecito utilizzo del telefono posto a disposizione dall’ente di appartenenza per finalità di lavoro, la sola prova indiziaria secondo la quale costituiscono un utilizzo privato dell’utenza pubblica le chiamate effettuate al di fuori dell’orario di servizio, nelle giornate d’assenza dal lavoro od a numerazioni per le quali non è direttamente presumibile un’oggettiva riferibilità al servizio (vale a dire numeri dell’ente di appartenenza o comunque di uffici “istituzionali”). Lo stesso discorso vale per le indicazioni indiziarie derivanti da quelle che in citazione si definiscono “anomalie”, come la durata eccessiva di talune chiamate, l’elevato numero di SMS indirizzati alla stessa utenza telefonica, l’elevata frequenza di chiamate ad una medesima utenza. Occorre infatti che tali pur importanti indicazioni siano integrate da ulteriori elementi di prova (di accertamento pieno o quanto meno derivanti da ulteriori indicazioni presuntive “gravi, precise e concordanti”, come stabilisce l’art. 2729 c.p.c.) circa la non riferibilità al lavoro delle chiamate contestate al dipendente assegnatario del telefono di servizio.
(Corte dei Conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, sentenza 6.12.2012, n. 130)
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_aree_tematiche/sett_iiii_pubimp_resp/2012/dicembre/1355750853535_1_http_link_1

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