In seguito ad un p.v. elevato dal Comando di PM per violazione ad un'ordinanza sindacale, il trasgressore ha presentato lo scritto difensivo in cui contesta la mancanza di un precedente verbale di constatazione dell'illecito commesso. Il ricorrente sostiene che nel verbale di constatazione l'agente avrebbe dovuto riportare quanto oggettivamente riscontrato, il luogo, l'ora e la data dell'avvenuto sopralluogo, nonchè la motivazione per il quale non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. Invece l'accertamento è stato fatto presso il Comando di P.M. ed il relativo p.v. è sprovvisto degli elementi sopra indicati. E' sempre necessario elevare prima il verbale di constatazione e poi il verbale d'accertamento?
riferimento id:9420
In seguito ad un p.v. elevato dal Comando di PM per violazione ad un'ordinanza sindacale, il trasgressore ha presentato lo scritto difensivo in cui contesta la mancanza di un precedente verbale di constatazione dell'illecito commesso. Il ricorrente sostiene che nel verbale di constatazione l'agente avrebbe dovuto riportare quanto oggettivamente riscontrato, il luogo, l'ora e la data dell'avvenuto sopralluogo, nonchè la motivazione per il quale non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. Invece l'accertamento è stato fatto presso il Comando di P.M. ed il relativo p.v. è sprovvisto degli elementi sopra indicati. E' sempre necessario elevare prima il verbale di constatazione e poi il verbale d'accertamento?
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A parere di chi scrive, non si ritiene necessario redigere sempre un preventivo verbale di constatazione: al momento dell'accertamento della violazione, viene redatto verbale di contestazione della stessa, all'interno del quale dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutti i particolari relativi a quanto accertato (le stesse informazioni che si sarebbero riportate sull'eventuale preventivo verbale di accertamento dei fatti, redatto a norma dell'articolo 13, legge 689/81). Per quanto riguarda la mancata contestazione della violazione, ci si deve riferire a quanto stabilito dall'articolo 14, legge 689/81: la mancata contestazione potrebbe derivare, ad esempio, da necessari accertamenti d'ufficio, che impediscono di accertare, appunto, la commissione della violazione, al momento del sopralluogo. Il verbale di accertamento della violazione fa comunque fede fino a querela di falso, relativamente a quanto indicato e accertato dall'agente che lo ha redatto. Per tutto ciò che non viene indicato sul verbale, è sufficiente la prova contraria.