salve!vorrei conoscere il termine di prescrizione per il comune per emanare la sanzione ex art 110 comma 10 tulps di sosepnzione licenza da 1 a 30 gg.
chiaramente l atto è un ordinanza del sindaco (come da giurisprudenza prevalente) solo in presenza di ordinanza-ingiunzione della questura .
in materia sempre di giochi, io ho capito che i provvedimenti seguenti ricadono nelle seguenti competenze:
- regolamento per il funzionamento di sale da gioco e installazione apparecchi ecc....competenza consiglio comunale
-individuazione criteri di gradualità della sanzione (insomma bisogna sapere perche 1 gg o 30 gg di sospensione!!!); qui ho trovato ammiinistrazioni
comunali che lo fanno con deliberaszione della giunta, altri con ordinanza sindacale
mi dite come stanno le cose?
grazie
...chiaramente l atto è un ordinanza del sindaco (come da giurisprudenza prevalente) solo in presenza di ordinanza-ingiunzione della questura .
mi dite come stanno le cose?
grazie
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In che senso?
Attenzione a non confondere due cose. L'art.110 c.10 TULPS prevede due distinte forme di sospensione (ed eventuale revocata in caso di reiterazione), una di competenza del Sindaco (quale ufficiale di governo, secondo la migliore giurisprudenza) ed una del Questore. Chiaramente il Sindaco interverrà con propria ordinanza nel caso che l'autore degli illeciti sia titolare di licenze/autorizzazioni ricondicibli alla competenza comunale ex art.86 TULPS (per es. anhe le sale sale giochi c.d. tradizionali) e/o di somministrazione ex art.3 L. 287/91. Nel caso invece di esercizi ex art.88 TULPS provvede il Questore.
Nel caso di esercizi ove sono previste entrambe le autorizzazioni (es. bar con all'interno anche un punto di gioco ex art.88 tulps) vi potranno essere due distinti provvedimenti.
Diverso è invece il discorso sulla particolare sospensione che può disporre solo il Questore in determinati (e rari casi) ex art.110 c.11. TULPS.
ma qualè il termine di prescrizione per il comune per poter agire ex art 110 comma 10 tulps?
io ho trovato anche oltre i cinque anni ..vedasi tar toscana 22.03.2011.
esistono anche altra giurisprudenza in tal senso?
inoltre vorrei sapere a chi spetta latto mediante cui si stabilisce la gradazione della sanzione ( insomma sospensione da 1 a trenta gg)al
sindaco,alla giunta o al dirigente?