Mi è pervenuta una nota da un legale, il quale ci richiede per conto del proprietario del locale adibito a farmacia (privata, l'unica in tutto il Comune), di autorizzare l'esecuzione dello sfratto per morosità del farmacista, così come disposto da ordinanza del Tribunale, ai sensi art. 35 l. 253/50. La nota è trasmessa contestualmente a Prefettura e Ordine dei Farmacisti (che sembra debba esprimere parere ai sensi dell'art. 25 R.D. 1706/38..) Nella documentazione che ho trovato in merito, ho letto che, l'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 35 sopra citato, si intende oggi sostituita con il rilascio di un atto di nulla-osta da parte della USL (però si tratta di una interpretazione, perchè penso che potrebbe intendersi anche il Sindaco...)
Penso quindi di dover richiedere alla USL l'espressione del nulla-osta, trasmettendole la nota inoltrata dal legale. La risposta che la USL mi manderà vale già come autorizzazione (o diniego) definitiva, oppure è necessario che il Sindaco, quale autorità sanitaria, emetta lui stesso il provvedimento di autorizzazione o diniego, sulla base di quanto comunicato dalla USL? In questo ultimo caso, il parere che la USL ci inoltrerà è da considerarsi vincolante?
Inoltre, in base a sentenze che ho letto, "per legittimare il diniego del nulla-osta occorre la dimostrazione che il trasloco è impossibile stante l'irreperibilità di locali idonei nella zona di competenza". A chi compete dimostrare che questi locali idonei sono irreperibili ed in che modo ? penso che la ricerca la debba effettuare direttamente il farmacista, ma il Comune che ruolo ha, per esempio nella verifica che l'affermazione della mancanza di detti locali corrisponda al vero? E se il locale fosse disponibile, ma ad un prezzo molto alto, il Comune (o USL?) ne deve tenere conto? Grazie, ciao.
Mi è pervenuta una nota da un legale, il quale ci richiede per conto del proprietario del locale adibito a farmacia (privata, l'unica in tutto il Comune), di autorizzare l'esecuzione dello sfratto per morosità del farmacista, così come disposto da ordinanza del Tribunale, ai sensi art. 35 l. 253/50. La nota è trasmessa contestualmente a Prefettura e Ordine dei Farmacisti (che sembra debba esprimere parere ai sensi dell'art. 25 R.D. 1706/38..) Nella documentazione che ho trovato in merito, ho letto che, l'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 35 sopra citato, si intende oggi sostituita con il rilascio di un atto di nulla-osta da parte della USL (però si tratta di una interpretazione, perchè penso che potrebbe intendersi anche il Sindaco...)
Penso quindi di dover richiedere alla USL l'espressione del nulla-osta, trasmettendole la nota inoltrata dal legale. La risposta che la USL mi manderà vale già come autorizzazione (o diniego) definitiva, oppure è necessario che il Sindaco, quale autorità sanitaria, emetta lui stesso il provvedimento di autorizzazione o diniego, sulla base di quanto comunicato dalla USL? In questo ultimo caso, il parere che la USL ci inoltrerà è da considerarsi vincolante?
Inoltre, in base a sentenze che ho letto, "per legittimare il diniego del nulla-osta occorre la dimostrazione che il trasloco è impossibile stante l'irreperibilità di locali idonei nella zona di competenza". A chi compete dimostrare che questi locali idonei sono irreperibili ed in che modo ? penso che la ricerca la debba effettuare direttamente il farmacista, ma il Comune che ruolo ha, per esempio nella verifica che l'affermazione della mancanza di detti locali corrisponda al vero? E se il locale fosse disponibile, ma ad un prezzo molto alto, il Comune (o USL?) ne deve tenere conto? Grazie, ciao.
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1) la competenza è passata dal prefetto alla ASL e da questa al Comune (competenza del Sindaco).
2) la giurisprudenza riconosce il potere di diniego al nulla-osta SOLTANTO qualora si dimostri che la temporanea soppressione del servizio farmaceutico realizzerebbe una lezione dell'interesse pubblico
3) a mio avviso è irrilevante l'irreperibilità dei locali, dovendosi solo valutare l'impatto della chiusura della sede farmaceutica sul servizio pubblico reso ai cittadini
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L. 23-5-1950 n. 253
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 maggio 1950, n. 120.
Art. 35. Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia
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La norma di carattere eccezionale di cui all'art. 35 della legge n. 253 del 1950 (che condiziona all'autorizzazione dell'autorità sanitaria l'esecuzione dello sfratto dei locali ad uso farmacia) ha la finalità di assicurare la tutela dell'interesse pubblico alla continuità del servizio farmaceutico evitando che una determinata zona rimanga sfornita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie, ma là dove, come nella fattispecie, rimanga comunque adeguatamente presieduta anche a seguito dell'esecuzione dello sfratto di una farmacia, tale tutela viene ad incidere sul diritto reale del locatore (che allora prevale).
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Ord., 10-04-2008, n. 581
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L'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge n. 253 del 1950 (per l'esecuzione dello sfratto dei locali di una farmacia) è espressione del potere amministrativo - che è posto, non già a presidio di un privilegio personale del titolare della farmacia insediata nell'immobile da rilasciare, ma a tutela del prevalente interesse pubblico alla presenza e alla corretta ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio - presenta caratteristiche eccezionali sotto il profilo dell'interferenza di un potere amministrativo sull'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e della conseguente compressione del diritto soggettivo (del locatore), così che il sindaco non può derogare tale autorizzazione, a meno che non risulti manifestamente l'impossibilità del trasloco della farmacia, stante l'irripetibilità (di fatto o di diritto) di altri locali idonei nella zona di riferimento, che non si configura quando in tale zona esista un mercato d'immobili da destinare ad uso non abitativo, pur in carenza di un'offerta di locali idonei a soddisfare le preferenze commerciali del titolare della farmacia e di una loro inammissibile individuazione da parte del Comune.
Cons. Stato Sez. V Ord., 26-09-2005, n. 4310
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La preventiva autorizzazione amministrativa richiesta dall'art. 35 della legge n. 253 del 1950 per l'esecuzione di sfratti concernenti immobili adibiti a farmacia, è espressione di un potere pubblico di carattere eccezionale che impone alla P.A. (attualmente identificata nei Comuni) di rinnovare i necessari accertamenti sulla situazione fattuale che - in relazione alle esigenze dei servizio farmaceutico -giustifica il rinvio del soddisfacimento del diritto (riconosciuto dal giudice ordinario in capo al proprietario dei locali) di ottenere il rilascio dell'immobile locato. Conseguentemente, laddove a distanza di oltre quattro anni dall'esecutività dello sfratto e dopo due dinieghi già opposti dal Comune, il privato avanzi una nuova richiesta di autorizzazione, la P.A. è non solo tenuta a procedere ad una nuova istruttoria, ma anche a motivare adeguatamente in punto alle ragioni di un nuovo diniego, non bastando allo scopo il mero riferimento al persistere dei motivi di pubblica utilità che hanno condotto ai precedenti provvedimenti di diniego.
T.A.R. Toscana Firenze, 16-04-2004, n. 1156
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Il diniego della autorizzazione all'esecuzione dello sfratto dei locali ad uso farmacia trova supporto in un preciso interesse pubblico ed appare immotivato, nella fattispecie, anche in riferimento alla imminenza di provvedimenti amministrativi mirati a riequilibrare la distribuzione delle farmacie, così da rendere possibile il reperimento di altri locali e far respingere (in riforma della ordinanza di primo grado) l'istanza cautelare di sospensiva di tale provvedimento.
Cons. Stato Sez. IV Sent., 26-07-2008, n. 3673
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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 548 del 11-07-1984, Albertazzi c. Pref. di Chieti (p.d. 841385).
Ai sensi dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (che prevedeva la previa autorizzazione del prefetto per l'esecuzione delle sentenze di sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia) l'autorità competente al rilascio della suddetta autorizzazione è - dopo il passaggio delle attribuzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e farmaceutica prima agli organi del Ministero della sanità e poi agli organi regionali ed alle Unità sanitarie locali (in base, da ultimo, alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed alle singole leggi regionali disciplinanti tale settore) - quella preposta, secondo la normativa vigente nella Regione, alla vigilanza ed alla cura del corretto andamento dell'assistenza farmaceutica. È, quindi, illegittimo il decreto col quale il prefetto ha concesso, nel 1982, l'autorizzazione sopraindicata.
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CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI
Sentenza n. 1515 del 3 novembre 1998
De Lise presidente, Salvatore estensore
F.G. (avv.ti Carullo e Clarizia) c. Comune di Bologna (avv.ti Michetti, Simoni e Stella Richter) e altri
Sfratto di farmacia - Nulla osta ai sensi dell'art. 35 della legge 253/50 - Motivazione - Analisi della sussistenza di adeguata assistenza farmaceutica successivamente allo sfratto - Legittimità
Sfratto di farmacia - Locali soggetti al vincolo di interesse storico-artistico - Rilascio dei locali - L. 1089/39 - Ratio
È legittimo il nulla osta rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 35 legge 253/50 funzionale all'esecuzione dello sfratto per finita locazione di una farmacia quando, come nel caso, è il frutto di una adeguata verifica della amministrazione in ordine al permanere del livello di assistenza farmaceutica erogato alla popolazione pur con il venir meno della farmacia oggetto di sfratto.
L'imposizione del vincolo di interesse storico-artistico sull'immobile e sul negozio ove si svolge l'attività di farmacia non impedisce l'esecuzione per il rilascio degli stessi sulla base di un titolo per finita locazione perché il vincolo posto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi della legge 1089/39 comporta solo il divieto di svolgere nell'immobile attività in contrasto con l'interesse storico-artistico e non anche la necessità di persistenza dell'attività da parte del conduttore (farmacista).(1)
(Omissis)
Motivi della decisione
2. Con il secondo motivo l'appellante ricorda che oggetto del provvedimento sindacale è una farmacia inserita in una pianta organica approvata dalla competente Unità Sanitaria Locale a garanzia del corretto svolgimento del servizio farmaceutico e che l'U.S.L. ha dato parere negativo allo sfratto della farmacia dai locali in questione in considerazione del superiore interesse pubblico di non apportare modificazioni all'assetto del servizio farmaceutico nel centro storico.
Tali circostanze, che il giudice di primo grado ha ritenuto non idonee a giustificare un diniego di nulla-osta, costituirebbero, invece, per la specificità dei contenuti tecnici sui quali esse erano basate, valutazioni tecniche non suscettibili di essere superate dalle generiche osservazioni contenute nel provvedimento impugnato
In realtà, nell'ottica dell'U.S.L., il rilascio dell'autorizzazione non poteva prescindere dal rispetto della pianta organica farmaceutica che altrimenti ne avrebbe sofferto per il venir meno di una delle 8 farmacie previste per il centro storico.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza non avrebbe valutato l'incidenza che sulla vicenda aveva la pianta organica delle farmacie, la cui rigidità può essere superata solo con una espressa modifica, che nel caso in esame non vi è stata, con l'ulteriore conseguenza che una tale modifica non poteva aver luogo in modo implicito con il provvedimento di nulla osta allo sfratto.
Non si comprende, infatti, come si possa rispettare la pianta organica farmaceutica asserendo che, nonostante lo sfratto di una delle farmacie previste, l'interesse pubblico può essere ugualmente soddisfatto per la presenza delle rimanenti altre sette farmacie, quando è evidente che il numero totale (otto) delle farmacie inserite nella pianta era il risultato di istruttoria che aveva valutato il numero ottimale di farmacie nel centro storico:
2.1. Le considerazioni dell'appellante non possono essere condivise.
L'ordinanza n. 81804 del 19 luglio 1994, richiamandosi alla apposita verifica condotta dal corpo di Polizia Municipale di Bologna in data 9 aprile 1993, ha ritenuto che, nella specie, l'esecuzione dello sfratto nei confronti della farmacia «Due Torri» non era tale da compromettere il preminente interesse pubblico all'assistenza farmaceutica della popolazione, giacché tale assistenza risultava assicurata dalla presenza in zona di almeno altre sette farmacie a distanze oscillanti tra i 168 e i 500 metri circa.
È sulla base di tale valutazione, rigorosamente rispettosa della ratio dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che l'amministrazione comunale ha motivatamente disatteso il parere fornito dal Servizio Farmaceutico dell'USL n. 29, genericamente fondato sull'affermazione che la mancanza dell'esercizio condotto dal dott. Falanelli avrebbe comportato un peggioramento del servizio farmaceutico per i residenti nella zona.
Del tutto correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disatteso la censura dedotta, osservando da un lato la piena legittimità della motivazione posta a base del nulla osta e dall'altro lato l'irrilevanza delle considerazioni svolte nel parere dell'U.S.L., che richiama circostanze non pertinenti, quali l'elevato fatturato della farmacia del ricorrente, e nulla dice sul rapporto farmacie/popolazione né sulla distanza fra le farmacie esistenti, che costituiscono gli unici parametri rilevanti per stabilire se l'esecuzione dello sfratto nei confronti della farmacia «Due Torri» avrebbe potuto compromettere l'interesse della popolazione all'assistenza farmaceutica.
Le conclusioni del Tribunale, che peraltro sono pienamente conformi all'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, in tema di nulla osta ex art. 35 della legge n. 253 del 1950, sono totalmente condivisibili e vanno quindi confermate, avendo l'Amministrazione fatto corretto uso del potere eccezionale conferitole dalla legge.
Quanto all'incidenza della vicenda sulla pianta organica delle farmacie della città, che ad avviso dell'appellante potrebbe essere modificata solo attraverso lo speciale procedimento amministrativo previsto dalla vigente normativa, è facile replicare che lo sfratto non preclude al titolare della farmacia la sua riapertura in locali diversi situati nella stessa zona.
3) Il terzo motivo di appello ripropone la questione del vincolo sugli arredi e sui locali imposto dalla Sovrintendenza ed esistente al momento dell'impugnato provvedimento.
Posto che il proprietario degli arredi vincolati è l'appellante mentre la proprietà dei locali è della controinteressata e posto che, sempre in omaggio alla pianta organica farmaceutica, l'unico farmacista titolare, che può esercire l'esercizio in loco, è solo il proprietario degli arredi, si sarebbe dovuto opportunamente motivare come si sarebbe potuto salvaguardare l'interesse pubblico con l'allontanamento del conduttore in considerazione sia del determinante apporto che la presenza della farmacia dava alla popolazione residente (come si deduce dal notevole fatturato) sia della circostanza, evidenziata dal parere dell'U.S.L., che in realtà «il vero oggetto del contendere è stato per volontà delle parti trasferito alla fissazione del canone e non riguarda se non consequenzialmente il trasferimento per sfratto della farmacia».
Anche questo motivo è infondato.
Come esattamente osservato dai giudici di primo grado, sulla scorta di un costante orientamento della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, l'imposizione del vincolo d'interesse storico-artistico sull'immobile e sul negozio ove si svolge l'attività dei conduttore non impedisce l'esecuzione per rilascio del medesimo, sulla base di un titolo di finita locazione, comportando il vincolo semplicemente un divieto di svolgere nell'immobile attività in contrasto con l'interesse storico-artistico, non anche la necessità di persistenza dell'attività da parte del conduttore.
Con riguardo a caso identico, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la controversia promossa dal locatore di un immobile adibito a farmacia per far accertare la cessazione della locazione, a seguito della scadenza contrattuale, nonché condannare il locatario al rilascio, non è condizionata dall'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 35 della L. 23 maggio 1950 n. 253 per lo sfratto da farmacie né dall'eventuale sopravvenienza, con provvedimento del Ministero per i beni culturali, di vincolo storico di destinazione del bene a farmacia, il quale non tocca l'efficacia della precedente disdetta e si esaurisce in limitazioni alle facoltà di utilizzo del proprietario senza interferenza sul rapporto privatistico di locazione (Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 1992 n. 1832; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 1990 n. 819).
Come esattamente rileva la difesa dell'appellata, tale irrilevanza è stata opportunamente evidenziata nella motivazione del provvedimento sindacale impugnato, dove si dà espressamente atto dell'avvenuta imposizione del vincolo storico-artistico sui locali e gli arredi della farmacia Due Torri da parte dei Ministero per Beni Culturali e Ambientali, e nondimeno si conclude correttamente che «... gli effetti del predetto decreto, al rispetto delle cui determinazioni sono tenuti sia i proprietari degli arredi sia i proprietari dei locali nei quali i primi sono collocati, in alcuna misura interferiscono con l'esercizio delle potestà di cui il presente atto è espressione».
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto.
(Omissis)
grazie per le indicazioni..... ma nella comunicazione di avvio del procedimento, il termine massimo per la sua conclusione è di trenta giorni ?
in caso di diniego del nulla-osta, è opportuno invitare comunque il farmacista ad attivarsi per reperire al più presto un nuovo locale idoneo, oppure non è il caso ?
Ciao
grazie per le indicazioni..... ma nella comunicazione di avvio del procedimento, il termine massimo per la sua conclusione è di trenta giorni ?
[color=red]Sì, 30 giorni[/color]
in caso di diniego del nulla-osta, è opportuno invitare comunque il farmacista ad attivarsi per reperire al più presto un nuovo locale idoneo, oppure non è il caso ?
[color=red]Se neghi il nulla-osta NON vi sono motivi per invitare formalmente il farmacista a sloggiare.
Lo potrai fare informalmente dicendogli "guarda che ho negato il nulla-osta perchè al momento non ci sono le condizioni ma fra 6 mesi se me lo richiede nuovamente ti faccio sloggiare .... per cui datti da fare!!!".
Sono cose che si fanno ma non si scrivono!!!!!
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