ALBERGHI sono edifici ed impianti … di interesse pubblico" - CdS 21/11/2012
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 21/11/2012 n. 5904
N. 05904/2012REG.PROV.COLL.
N. 06835/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6835 del 2012, proposto da:
Nati Costruzione S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;
contro
Giovanni Bucci, Vittoria Lucibelli Napoletano, Dincionica Mei, Lucio Sparvieri, Maria Luisa Restivo Manfridi, Marina Rotta Loria, Maria Romana Melodia, Franco Pintucci;
nei confronti di
Comune di Roma - Roma Capitale;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 06896/2012, resa tra le parti, concernente concessione edilizia per realizzazione residenza turistico alberghiera
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l’avv. Angelo Clarizia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
____ 1.§. L’appello può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c. p.a. , anche se non sono decorsi i termini per la costituzione delle parti, in quanto l’osservanza della garanzia del contraddittorio qui risulta assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni, per la discussione sull'istanza cautelare dall’ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intimate. L'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è infatti rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti per cui, ai fini della decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, non è necessario che siano consumati i termini per la costituzione degli appellati. Il contraddittorio deve infatti ritenersi rispettato allorché sono presi a parametro di raffronto i termini del giudizio cautelare, che come tale, può sempre essere convertito in giudizio di merito, e non già quelli di quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27 giugno 2011 n. 3836; idem sez. V 21 ottobre 2011, n. 5658; sez. V 27 giugno 2012 n. 3777; sez. III 1 febbraio 2012 n. 506,ecc.).
___ 2.§. Nel merito l’appello è fondato.
___ 2.§.1. Con il primo motivo l’appellante contesta l’erroneità dell’annullamento del titolo edilizio con cui, a seguito del rigetto delle istanze cautelari, è stato realizzato nelle more del giudizio l’immobile destinato a residenza alberghiera.
Il TAR ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che la predetta normativa non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in esame, in quanto i residence non potrebbero “… essere assimilati agli alberghi perché soddisfano l'esigenza ricettiva attraverso un uso che è più assimilabile all'ordinario utilizzo abitativo”, come sarebbe stato provato dal fatto che, anche successivamente all’avvio dell’attività, il "…Residence Parioli svolgerebbe un’attività assimilabile alla “civile abitazione”, in quanto sarebbe privo dei servizi turistico - ricreativi e di supporto alle attività turistiche che caratterizzano le strutture turistico - alberghiere (prima colazione, ristorante, bar, servizio in camera, servizi di reception e servizi particolari di pulizia)”.
Al riguardo la società appellante contesta:
-- sotto il profilo processuale che nel ricorso introduttivo i ricorrenti in primo grado avevano invece dedotto che la concreta attività dell’immobile era assimilabile a “civile abitazione” e il TAR avrebbe pedissequamente seguito i ricorrenti i quali con memoria avevano successivamente “aggiustato il tiro” della relativa censura.
Al contrario per la società appellante, in primo grado da un lato si era contestato in radice che la destinazione ad albergo potesse costituire un titolo per chiedere la deroga di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001; e dall’altro si era comunque affermato che i “residence” sarebbero stati totalmente distinti e diversi dagli alberghi tradizionali.
In conseguenza, la Società Nati contesta nel merito tali conclusioni, in quanto per la giurisprudenza i residence svolgerebbero la stessa funzione di offerta di alloggi ai turisti.
Nel caso, come è generalmente noto dal sito web, nella struttura sono presenti tutti i servizi tipici degli alberghi ed i propri ospiti sono soggetti al pagamento del contributo per il soggiorno.
Il ristorante non è presente solo perché tutte le unità abitative sono fornite di cucina.
Erroneamente il Tar avrebbe affermato che, nella specie, si sarebbe trattato di edificio destinato genericamente “alla residenza”, non solo di turisti ma anche, di altri utenti residenti o soggiornanti sul territorio.
Al contrario -- l’ATP avrebbe classificato la struttura come albergo a 4 stelle; -- l’edificio è accatastato in categoria “D” (alberghi) e non in “A”(abitativo); -- il gestore ha l’obbligo delle comunicazioni dei nominativi in Questura.
Infine, i residence erano inseriti tra strutture alberghiere ai sensi della L. n.217/1983 e nel caso nel verbale della S.U.A.P. la deroga sarebbe stata idoneamente motivata.
L’assunto merita adesione.
In linea generale si deve ricordare che l'art. 14 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevede testualmente che "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".
Al riguardo la Sezione ha da tempo affrontato, e risolto, la più generale questione dell'applicazione della predetta deroga, affermando in particolare che le strutture alberghiere in generale devono essere annoverate tra gli "edifici ed impianti … di interesse pubblico" e quindi essere ricomprese nell'ambito di applicazione dell'anzidetta previsione "trattandosi di un servizio offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2002 n. 5913; Consiglio Stato , sez. IV, 28 ottobre 1999, n. 1641).
Nel caso in cui il territorio interessato possieda una spiccata vocazione turistica, la riconduzione all'interesse pubblico dell'edificio alberghiero non concerne affatto un'interpretazione estensiva perché le strutture alberghiere offrono un servizio alla collettività che è caratterizzato da una pubblica fruibilità e che soddisfa un'importante e rilevante esigenza della collettività.
In definitiva del tutto legittimamente l’Amministrazione Comunale ha ritenuto possibile inserire le strutture alberghiere, tra gli edifici ed impianti pubblici di interesse pubblico che danno titolo alla possibilità di rilasciare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Né vi sono dubbi circa l’assoluta assimilabilità dei residence agli alberghi ai fini della deroga di cui sopra.
Infatti, sulla scia dell’art. 6 della (oggi abrogata) L. n.217/1983, la Regione Lazio, con la L. 6 Agosto 2007, n. 13 ha definito nell’ambito dell’organizzazione del sistema turistico laziale:
-- le “strutture ricettive alberghiere”, cioè tutte le imprese ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o in unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina (art. 23, II co.);
-- rinvia per relativa definizione ad un successivo regolamento regionale, emanato il 24 ottobre 2008, n. 17, il quale in conformità a quanto sopra, classifica le”residenze turistiche- alberghiere” insieme agli alberghi in senso stretto.
Nel caso particolare poi deve potersi escludersi che, in relazione all’ubicazione, ai suoi costi giornalieri ed all’obbligo delle comunicazioni in Questura, la struttura alberghiera in esame avrebbe potuto essere impropriamente destinata in via di fatto a “civile abitazione”.
Nella realtà delle cose, come emerge dallo stesso sito internet e dalla documentazione bancaria, previdenziale, e commerciale di cui al deposito del 2 ottobre 2012 dell’appellante, il Residence Hotel Parioli è un albergo a 4 stelle con parcheggio privato, diretto ad un ampio ventaglio di clientela turistica e business, con unità abitative di varie dimensioni, tutte provviste di angolo cottura.
Al riguardo poi della motivazione della deroga, fatta propria dalla deliberazione del Consiglio Comunale 20 maggio 2005 n. 118, si deve osservare che questa appare:
-- sul piano formale, ragionevolmente riferita all’interesse generale alla realizzazione di una residenza turistico - alberghiera in ragione dell’imposizione a tempo indeterminato del relativo vincolo, e dal presidio di tale finalità posta dell’onere per il l richiedente di ricondurre i luoghi allo status quo ante, in caso di cessazione della predetta destinazione;
-- sul piano sostanziale concernere valutazioni di merito amministrativo del tutto discrezionali, ma che comunque appaiono coerenti con le generali finalità che costituiscono il fondamento logico e giuridico della deroga.
___ 2.§.2. Con la seconda doglianza si lamenta l’erroneità della sentenza laddove afferma l’irragionevolezza e l’illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto con cui il Comune aveva ritenuto non conveniente l'acquisizione in proprietà di un parcheggio pubblico all'interno di una proprietà privata e pertanto aveva giudicato più utile coprire il relativo standard urbanistico con la c.d. monetizzazione. Per il TAR la motivazione al riguardo sarebbe apodittica e contraddittoria con la situazione di una zona caratterizzata da una pregressa grave carenza di aree di parcheggio pubblico.
Assume per contro la società appellante, sul piano procedimentale, che la motivazione si ricavava dallo stralcio della delibera n. 118 del 20 maggio 2005 per cui:
-- all’interno del lotto erano reperibili parcheggi all’aperto per mq. 856,76 e mq. 197,74 al piano interrato comunque superiori ai mq. 936,61;
-- l’art. 7, 4 ° co. del PRG del 2003, aveva disposto in via generale che non fosse non conveniente per il Comune acquisire parcheggi pubblici all’interno di aree private, a cagione dei rapporti di tipo condominale che ne derivano;
-- il progetto realizzava un ampio parcheggio privato a favore degli ospiti che quindi non graverebbero sulle strutture, mentre il Comune avrebbe acquisito un’area con vincolo archeologico in zona M1 destinata a servizi pubblici di livello urbano, oltre ad introitare € 100.000 per la monetizzazione.
Anche tale motivo merita favorevole considerazione.
Come sottolineato in precedenza, il Collegio rileva che, sotto il profilo sostanziale in assenza di palesi e manifeste illogicità ed incongruenze, la valutazione circa l’irragionevolezza, o meno, della scelta di non acquisire un parcheggio pubblico all'interno di una proprietà privata e di accettare la c.d. monetizzazione, fa capo in linea di massima ad una valutazione di merito della fattispecie, come tale assolutamente estranea alla sfera propria del giudizio amministrativo.
Proprio in relazione alla natura dell'interesse pubblico che avrebbe dovuto essere soddisfatto dalla struttura in questione non può in ogni caso concordarsi con il primo giudice che si fosse trattato di una determinazione adottata sulla base di una motivazione apodittica e contraddittoria.
Certamente, per comune esperienza, può concordarsi che la situazione dei parcheggi in zona sia caratterizzata da certa carenza di aree di sosta, forse anche imputabile al persistente stazionamento sul suolo pubblico delle auto dei residenti, sprovvisti di garage privato.
In ogni caso però, non pare che la sentenza indichi chiaramente in base a quali elementi logici e fattuali si sia affermato con sicurezza che la nuova struttura avrebbe aggravato le esigenze didella sosta delle auto del quartiere, dato che il Residence destina alle esigenze di parcheggio dei propri clienti sia i propri spazi al piano interrato e quelli scoperti del cortile interno.
Sempre sul piano motivazionale, in un contesto totalmente urbanizzato, la scelta della parziale monetizzazione dello standard appare ragionevolmente ancorata anche all’impossibilità materiale di reperire, sia nel lotto in oggetto che nelle relative adiacenze, un’area da destinare ad ulteriore parcheggio pubblico. Anche qui, si tratta di scelte di merito amministrativo che, comunque, in base agli ordinari criteri di comune buon senso non appaiono manifestamente incongrui o illogici anche in relazione alla ricordata esistenza di posti auto per i clienti dell’albergo.
In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto, e in riforma della decisione di primo grado, dunque essere dichiarata la legittimità degli atti impugnati.
In relazione alla mancata costituzione delle parti intimate non v’è luogo a pronuncia sulle spese per questo grado del giudizio, mentre possono essere compensate quelle relative al processo di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
__1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto,e per l’effetto, previo annullamento della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
__2 Nulla per le spese, relativamente al giudizio di appello, e compensa tra le parti quelle relative al giudizio di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)